Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41837/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione di una cartella esattoriale (Agenzia delle Entrate/Riscossione - Direzione Provinciale di Bolzano, notificata il 01/10/2021, importo euro 12.186,48) in quanto era stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali (ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bolzano dell'08/02/2022). Il Tribunale di Brescia aveva invece dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che la normativa nazionale preveda solo l'estinzione della pena pecuniaria al termine dell'esecuzione della misura alternativa (art. 47, comma 12, legge n. 354/1975) e non una tutela cautelare preventiva. Il ricorrente ha censurato la mancata motivazione, l'erronea applicazione dell'art. 47 e il mancato esame del comportamento tenuto durante il periodo di affidamento, sostenendo che non chiedeva l'estinzione immediata ma solo la sospensione della procedura esecutiva in via cautelare, con conseguente disparità di trattamento se la cartella diventasse definitiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia e rimettendo gli atti a detto Tribunale per un nuovo esame conforme ai principi richiamati. La Corte ha affermato la possibilità teorica e giuridica di disporre una sospensione cautelare dell'esecuzione della pena pecuniaria quando l'affidamento in prova sia già in corso, riservando al Tribunale di sorveglianza la valutazione nel merito (competenze funzionali ex art. 678 c.p.p. e art. 47 L. 354/1975). Tuttavia ha precisato che la tutela cautelare richiede che la misura alternativa sia già in esecuzione e che sussistano i presupposti (prognosi favorevole sull'esito della prova, condizioni economiche disagiate, ecc.), valutazioni comunque di merito che il giudice dovrà compiere in sede di nuovo esame.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 12

    in caso di esito positivo della prova disposta dal Tribunale di sorveglianza ... possa dichiarare estinta anche la pena pecuniaria, se il condannato si trovi in disagiate condizioni economiche

    la norma consente l'estinzione della pena pecuniaria al termine dell'esito positivo dell'affidamento in prova; la Corte riconosce che tale disposizione può legittimare anche una tutela anticipatoria cautelare (sospensione dell'esecuzione) quando la misura alternativa sia già in corso

  • Codice di procedura penale, art. 678, comma 1-bis

    attribuisce al Tribunale di sorveglianza la competenza funzionale per la valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, collegandosi alla possibilità che sia lo stesso Tribunale a conoscere anche dell'istanza di sospensione/estinzione della pena pecuniaria

  • Legge sulla disciplina dell'esecuzione penale (art. 90, comma 1, L. Stup.)

    "il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa"

    fornisce un principio generale che riconosce al Tribunale di sorveglianza il potere di sospendere l'esecuzione della pena pecuniaria in presenza di disagiate condizioni economiche, a supporto della possibilità di misure cautelari

  • Codice di procedura penale, art. 656, comma 5

    norma richiamata in fatto relativa alla sospensione dell'ordine di carcerazione; utile per ricostruire la situazione procedurale del ricorrente ma non il nucleo della decisione sulla sospensione della cartella

  • Codice di procedura penale, art. 660, comma 10

    citata dal ricorrente in via argomentativa riguardo agli effetti sui termini di prescrizione nell'ipotesi di esito negativo della prova; non centrale nella decisione ma richiamata nelle difese

Massime di principio

  • Se l'affidamento in prova ai servizi sociali è già in corso, il Tribunale di sorveglianza può, in linea di principio, adottare un provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione di una pena pecuniaria non ancora riscossa, in vista dell'eventuale estinzione prevista dall'art. 47 L. 354/1975 in caso di esito positivo della prova.
  • La competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria spetta al Tribunale di sorveglianza (funzione collegata alla valutazione dell'esito dell'affidamento in prova), che deve valutare sia i presupposti formali sia i profili di merito (prognosi favorevole, andamento del percorso trattamentale, condizioni economiche).
  • La sospensione cautelare non è automatica: richiede che la misura alternativa sia effettivamente in esecuzione e che sussista una prognosi favorevole circa l'esito della prova; in assenza di tali elementi il provvedimento non può essere concesso.
  • Quando il richiedente chiede una sospensione cautelare (e non l'estinzione immediata), il giudice dovrà motivare specificamente circa il comportamento tenuto durante l'affidamento e sulle condizioni economiche, applicando il principio del favor rei ove pertinente.
  • Se l'affidamento non è ancora stato concesso o la prognosi sull'esito è negativa, la via cautelare non è percorribile: in tali casi l'istanza di sospensione può essere rigettata per carenza dei presupposti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.