Regolamento (UE) 2016/2281
Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa requisiti minimi di progettazione ecocompatibile per una serie di apparecchi di climatizzazione e trattamento dell’aria, con l’obiettivo di ridurre consumi energetici ed emissioni di ossidi di azoto nell’Unione. Le specifiche sono applicate in più fasi, dal 1° gennaio 2018, dal 26 settembre 2018 e dal 1° gennaio 2021, e sono accompagnate da obblighi di informazione, regole di misurazione e procedure di verifica per la sorveglianza del mercato. Il testo non introduce requisiti specifici sui refrigeranti, rinviando al regolamento (UE) n. 517/2014, e prevede un riesame da parte della Commissione entro il 1° gennaio 2022.
Specifiche di progettazione ecocompatibile, requisiti informativi e procedure di verifica per prodotti di riscaldamento dell’aria, prodotti di raffrescamento, chiller di processo ad alta temperatura e ventilconvettori.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato e/o alla messa in servizio nell’Unione europea dei prodotti di riscaldamento dell’aria con capacità termica nominale non superiore a 1 MW, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura con capacità nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW, nonché dei ventilconvettori. Sono escluse varie categorie già disciplinate da altri regolamenti UE o da direttive settoriali, tra cui apparecchi per riscaldamento locale, condizionatori e ventilatori, apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e misti, armadi refrigerati professionali e chiller di processo già regolati, chiller con temperature dell’acqua refrigerata fuori dai limiti indicati, prodotti a biomassa o a combustibili solidi, unità di cogenerazione, installazioni soggette alla direttiva 2010/75/UE, prodotti su misura/non di serie assemblati in loco e alcuni prodotti destinati principalmente a funzioni diverse dal comfort termico (ad es. produzione e stoccaggio di materiali deperibili).
Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione
Il regolamento attua la direttiva 2009/125/CE fissando requisiti di progettazione ecocompatibile per apparecchi destinati al riscaldamento e raffrescamento dell’aria, per chiller di processo ad alta temperatura e per ventilconvettori. La disciplina si fonda su parametri misurabili di efficienza energetica stagionale, prestazione energetica stagionale, emissioni di ossidi di azoto e livelli sonori, con una struttura molto tecnica e con rinvio a numerosi metodi di prova e tabelle di calcolo.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro dell’articolo 15 della direttiva 2009/125/CE e risponde all’esigenza di ridurre il consumo energetico e l’impatto ambientale di prodotti che hanno un elevato volume di vendite e un significativo potenziale di miglioramento progettuale. I considerando evidenziano che il regolamento mira anche ad armonizzare i requisiti nell’Unione, rafforzando il mercato interno senza compromettere funzionalità, sicurezza, salute o accessibilità economica per l’utilizzatore finale.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 1 copre l’immissione sul mercato e la messa in servizio di prodotti di riscaldamento dell’aria fino a 1 MW, prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura fino a 2 MW, nonché ventilconvettori. L’applicazione è però limitata da un ampio elenco di esclusioni: risultano fuori campo, tra l’altro, i prodotti già regolati da altri atti ecodesign, i prodotti a biomassa o a combustibili solidi, i prodotti per cogenerazione, gli impianti soggetti alla direttiva sulle emissioni industriali, i prodotti su misura assemblati sul posto e alcuni chiller con temperature di uscita dell’acqua non compatibili con le definizioni del regolamento.
Definizioni e classificazione tecnica dei prodotti
L’articolo 2 e l’allegato I forniscono un apparato definitorio esteso, necessario per applicare correttamente i requisiti. Sono distinti, tra gli altri, prodotti di riscaldamento dell’aria, generatori di aria calda, pompe di calore, condizionatori d’aria, refrigeratori d’ambiente, chiller per la climatizzazione d’ambiente, chiller di processo ad alta temperatura e ventilconvettori. Il regolamento definisce inoltre parametri come capacità nominale di riscaldamento e raffrescamento, livelli di potenza sonora, coefficienti di degradazione, condizioni nominali standard, SEER, SCOP, SEPR, emissioni di NOx e GWP dei refrigeranti.
Specifiche di ecodesign e progressività temporale
L’articolo 3 rimanda all’allegato II, che contiene i limiti di prestazione e gli obblighi informativi. Le regole entrano in applicazione per fasi: dal 1° gennaio 2018 si applicano i primi valori minimi di efficienza per riscaldamento, raffrescamento e chiller, oltre agli obblighi informativi principali; dal 26 settembre 2018 si applicano i limiti NOx per i prodotti alimentati a combustibile; dal 1° gennaio 2021 si passa alla seconda fase con limiti più severi di efficienza e, per i generatori di aria calda, con limiti NOx più rigorosi.
Efficienza energetica minima e limiti di emissione
L’allegato II stabilisce soglie minime per la prestazione stagionale: ηs,h per i prodotti di riscaldamento dell’aria, ηs,c per i prodotti di raffrescamento e SEPR per i chiller di processo ad alta temperatura. Per i prodotti di riscaldamento dell’aria sono previste soglie differenziate per generatori a combustibile, elettrici e pompe di calore, incluse le versioni a tetto e multisplit; per il raffrescamento le soglie dipendono dalla tecnologia e dalla capacità nominale; per i chiller la soglia è articolata in funzione del tipo di condensazione e della taglia. Il punto 4 dell’allegato II impone inoltre limiti massimi di emissioni di ossidi di azoto, con una prima soglia applicabile dal 26 settembre 2018 a diversi prodotti alimentati a combustibile e una seconda fase, dal 1° gennaio 2021, riservata ai soli generatori di aria calda.
Informazioni di prodotto, manuali e documentazione tecnica
Il regolamento attribuisce particolare rilievo agli obblighi di trasparenza informativa. Dal 1° gennaio 2018 i manuali e i siti web dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati e degli importatori devono riportare i dati tecnici essenziali, le precauzioni di montaggio/uso/manutenzione, le informazioni per smontaggio e fine vita, e per alcuni prodotti una lista di combinazioni raccomandate o la dicitura standard per i generatori B1, C2 e C4. La documentazione tecnica deve includere i dati utili alla verifica di conformità, comprese le basi matematiche di eventuali calcoli ed estrapolazioni e le prove di accuratezza del modello utilizzato.
Misurazione, calcolo e sorveglianza del mercato
L’allegato III disciplina i metodi di prova: le misurazioni devono essere eseguite con norme armonizzate pubblicate in Gazzetta ufficiale o con metodi equivalenti affidabili, accurati e riproducibili. Sono fissate condizioni di prova specifiche per prodotti elettrici e a combustibile, nonché formule per il calcolo delle prestazioni stagionali e delle efficienze in modo attivo e complessive. L’allegato IV stabilisce la procedura di verifica in sorveglianza del mercato: prova di una unità, eventuale campionamento aggiuntivo, tolleranze di scostamento e conseguenze della non conformità. Le tolleranze sono molto specifiche e non possono essere usate dal fabbricante come margine di progetto nella documentazione tecnica.
Benchmark di mercato e riesame
L’articolo 6 e l’allegato V individuano i parametri di riferimento delle migliori tecnologie disponibili al momento dell’entrata in vigore. Tali benchmark servono come termine comparativo per valutare la posizione delle migliori prestazioni sul mercato, ma non implicano che tutti i valori siano simultaneamente raggiungibili in un singolo prodotto. L’articolo 7 impone alla Commissione di riesaminare il regolamento entro il 1° gennaio 2022, valutando tra l’altro l’eventuale introduzione di requisiti sui refrigeranti, su ulteriori categorie di prodotti e su limiti più severi in materia di efficienza, NOx, rumore e certificazione indipendente.
Regime transitorio e applicazione diretta
L’articolo 8 consente una breve finestra transitoria per l’adeguamento delle normative nazionali preesistenti, limitatamente all’efficienza energetica stagionale e alle emissioni di NOx. L’articolo 9 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con obbligatorietà integrale del testo regolamentare.
Disposizioni principali
Oggetto, prodotti interessati ed esclusioni
L’articolo 1 stabilisce specifiche di progettazione ecocompatibile per prodotti di riscaldamento dell’aria (fino a 1 MW), prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura (fino a 2 MW) e ventilconvettori. L’articolo elenca numerose esclusioni, tra cui i prodotti già disciplinati da altri regolamenti ecodesign, i prodotti a biomassa o combustibili solidi, le installazioni soggette alla direttiva 2010/75/UE e vari chiller/prodotti con caratteristiche tecniche o destinazioni d’uso particolari.
Definizioni tecniche
L’articolo 2 e l’allegato I contengono un ampio apparato definitorio per identificare le diverse tipologie di prodotto (generatori di aria calda, pompe di calore, condizionatori d’aria, refrigeratori d’ambiente, chiller di processo ad alta temperatura, ventilconvettori) e i parametri tecnici rilevanti (capacità nominali, SEER, SCOP, SEPR, livelli sonori, emissioni di NOx, coefficienti di degrado, condizioni nominali standard, ecc.).
Specifiche di ecodesign e calendario di applicazione
L’articolo 3 rinvia all’allegato II per le specifiche di progettazione ecocompatibile e ne scandisce l’entrata in vigore a fasi: dal 1° gennaio 2018 si applicano i primi livelli minimi di efficienza e gli obblighi informativi principali; dal 26 settembre 2018 si applicano i limiti sulle emissioni di ossidi di azoto per taluni prodotti; dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore requisiti più severi di efficienza e ulteriori limiti NOx per i generatori di aria calda. La conformità è misurata e calcolata secondo l’allegato III.
Valutazione della conformità e documentazione tecnica
L’articolo 4 consente ai fabbricanti di scegliere tra controllo interno della progettazione e sistema di gestione, secondo la direttiva 2009/125/CE. La documentazione tecnica deve includere le informazioni richieste dall’allegato II, punto 5, lettera c), comprese le basi di calcolo/estrapolazione quando i dati del modello derivano da combinazioni o prove indirette.
Sorveglianza del mercato e procedura di verifica
L’articolo 5 impone alle autorità nazionali di applicare la procedura di verifica dell’allegato IV. Sono previste prove su una o, in alcuni casi, su tre unità supplementari, con tolleranze specifiche: ad esempio, ηs,h e ηs,c non devono risultare inferiori di oltre l’8% rispetto al dichiarato, LWA non superiore di oltre 2 dB, NOx non superiore di oltre il 20%, e per i chiller SEPR non inferiore di oltre il 10% ed EERA non inferiore di oltre il 5%.
Parametri di riferimento e migliori tecnologie
L’articolo 6 rimanda all’allegato V, che identifica i parametri indicativi di riferimento per le migliori tecnologie disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore, sia per efficienza energetica sia per emissioni di NOx.
Riesame della Commissione
L’articolo 7 prevede il riesame del regolamento alla luce del progresso tecnologico. Entro il 1° gennaio 2022 la Commissione deve presentare i risultati al forum consultivo e valutare, tra l’altro, l’opportunità di requisiti sui refrigeranti e sulle emissioni dirette di gas serra, di regole più rigorose su efficienza, NOx e rumore, di specifiche per ulteriori categorie di prodotti e della certificazione indipendente.
Deroghe transitorie
L’articolo 8 consente agli Stati membri, fino al 1° gennaio 2018, di ammettere prodotti conformi alle allora vigenti disposizioni nazionali in materia di efficienza energetica stagionale o indice di prestazione energetica stagionale. Fino al 26 settembre 2018 è prevista una deroga analoga per i requisiti nazionali relativi alle emissioni di ossidi di azoto.
Entrata in vigore
L’articolo 9 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Requisiti minimi di efficienza per i prodotti di riscaldamento dell’aria
L’allegato II, punto 1, fissa soglie minime di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (ηs,h) dal 1° gennaio 2018 e dal 1° gennaio 2021. Sono previsti valori distinti per generatori a combustibile, elettrici, pompe di calore aria-aria, pompe di calore a tetto e pompe di calore aria-aria a motore a combustione interna.
Requisiti minimi di efficienza per i prodotti di raffrescamento
L’allegato II, punto 2, stabilisce soglie minime di efficienza energetica stagionale del raffreddamento d’ambiente (ηs,c) per refrigeratori d’ambiente e condizionatori d’aria, con differenziazione per tecnologia, tipo di condensazione, classe di potenza e motorizzazione. Sono previste due fasi: dal 1° gennaio 2018 e dal 1° gennaio 2021.
Requisiti per i chiller di processo ad alta temperatura
L’allegato II, punto 3, introduce valori minimi di SEPR per i chiller di processo ad alta temperatura, distinti per raffreddamento ad aria o ad acqua e per soglie di capacità (incluse fasce sotto e sopra 400 kW e 1 500 kW), con applicazione dal 1° gennaio 2018 e dal 1° gennaio 2021.
Limiti sulle emissioni di ossidi di azoto
L’allegato II, punto 4, impone limiti massimi di emissioni di NOx, espresse in diossido di azoto e riferite alla potenza fornita dal combustibile (GCV), a partire dal 26 settembre 2018 per generatori di aria calda, pompe di calore, refrigeratori d’ambiente e condizionatori d’aria alimentati a combustibile; dal 1° gennaio 2021 si applicano limiti più stringenti ai soli generatori di aria calda.
Obblighi informativi e documentali
L’allegato II, punto 5, impone che manuali di istruzioni e siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati e degli importatori forniscano dati prestazionali, precauzioni di installazione/manutenzione, informazioni per smontaggio/riciclo/smaltimento, elenco di combinazioni raccomandate per prodotti multisplit e, per alcuni generatori di aria calda, una dicitura standard di avvertenza. La documentazione tecnica deve includere anche i dettagli dei calcoli/estrapolazioni e, su richiesta, le informazioni necessarie ai laboratori di sorveglianza per verificare le prestazioni dichiarate.
Metodologie di misura e calcolo
L’allegato III prescrive l’uso di norme armonizzate o di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Definisce condizioni tecniche di prova, coefficienti di conversione, stagioni climatiche europee, condizioni nominali standard, carichi parziali, formule per SEER, SCOP, SEPR e per l’efficienza stagionale di prodotti a combustibile, oltre a regole specifiche per unità multisplit e per i chiller di processo ad alta temperatura.
Procedure di verifica e tolleranze
L’allegato IV disciplina il controllo di conformità da parte delle autorità degli Stati membri: una unità viene testata inizialmente, con eventuale estensione a tre unità supplementari per modelli sotto i 70 kW e prodotti in più di 5 esemplari/anno. Sono previste soglie di tolleranza su efficienza, rumore e NOx; in caso di esito negativo il modello è dichiarato non conforme. Le autorità devono comunicare gli esiti entro il mese successivo alla decisione di non conformità.
Parametri di riferimento per le migliori tecnologie
L’allegato V riporta i benchmark di mercato per efficienza energetica e NOx: ad esempio 84% per generatori di aria calda a combustibili gassosi o liquidi, 33% per quelli elettrici, valori elevati di ηs,c per refrigeratori e condizionatori, e valori SEPR di riferimento per i chiller. Per gli NOx, il benchmark è inferiore a 50 mg/kWh per i generatori a gas, inferiore a 120 mg/kWh per quelli a combustibile liquido e inferiore a 50 mg/kWh per talune pompe di calore/refrigeratori/condizionatori a combustione esterna alimentati a gas.
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