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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36260/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un debitore aveva proposto opposizione contro una procedura di espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti, deducendo che il bene pignorato fosse sottratto all'aggressione esecutiva perché ricompreso in un fondo patrimoniale e in un patrimonio di destinazione ex art. 2645-ter c.c.; aveva inoltre contestato la corretta quantificazione del credito azionato e aveva eccepito la compensazione con un proprio controcredito. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha ritenuto il ricorso inammissibile: la decisione impugnata era infatti una sentenza di primo grado, mentre il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. è esperibile solo contro provvedimenti non altrimenti impugnabili. La Corte ha applicato il principio dell'apparenza e ha qualificato le doglianze come tipiche opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sicché il mezzo corretto era l'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale, pur non qualificando in modo espresso la tipologia di opposizione, aveva ad oggetto contestazioni sull'esistenza del credito e sull'assoggettabilità dei beni a esecuzione, quindi riconducibili all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; di conseguenza la decisione era impugnabile con il solo appello e non con ricorso straordinario per cassazione. Non vi è stata condanna alle spese per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    il ricorso straordinario per cassazione è ammesso solo contro provvedimenti non altrimenti impugnabili; non è utilizzabile contro una sentenza di primo grado appellabile.

  • art. 360, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato come base dell'impugnazione straordinaria in cassazione, ma non utilizzabile quando il provvedimento è soggetto ad appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per il deposito dell'ordinanza dopo l'adunanza camerale.

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    le contestazioni sull'impignorabilità dei beni, sulla debenza del credito e sulla compensazione integrano opposizione all'esecuzione perché negano il diritto a procedere ad esecuzione forzata.

  • art. 2645-ter c.c.

    vincolo di indisponibilità

    citato come titolo del vincolo di segregazione dedotto dal debitore a sostegno dell'impignorabilità del bene.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione conta, ai fini della individuazione del mezzo esperibile, la qualificazione dell'azione operata dal giudice a quo secondo il principio dell'apparenza; se tale qualificazione manca o è solo apparente, il giudice dell'impugnazione deve procedere d'ufficio alla corretta qualificazione anche ai fini dell'ammissibilità.
  • Le contestazioni con cui il debitore deduce l'impignorabilità del bene, l'insussistenza o parziale insussistenza del credito azionato e la compensazione con un controcredito integrano, in linea di principio, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché mirano a negare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
  • Quando la decisione di primo grado definisce un'opposizione all'esecuzione, la sentenza è impugnabile con appello; il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è inammissibile se il provvedimento è altrimenti impugnabile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può limitarsi a dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, senza statuire nel merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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