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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00847/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Cagliari che aveva confermato la condanna del Tribunale di Oristano per estorsione aggravata, maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento e comunicazione. I motivi: 1) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e difetto di riscontri estrinseci alle dichiarazioni della persona offesa (art. 603 cpp, art. 192 cpp, art. 111 Cost.); 2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'attendibilità della persona offesa e del padre (lett. e) art. 606 cpp); 3) mancata sussistenza del requisito dell'abitualità per i maltrattamenti (art. 572 cp) e possibile configurabilità di abuso dei mezzi di correzione; 4) mancanza dell'ingiusto profitto per l'estorsione, che a suo avviso avrebbe dovuto configurare violenza privata, ragion fattasi o tentata estorsione (art. 629 cp); 5) erronea esclusione delle circostanze attenuanti generiche per effetto di un presunto divieto di bilanciamento richiamato dall'art. 628, comma quinto, applicato all'estorsione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi, ritenendoli inammissibili o manifestamente infondati: non è stata riconosciuta la necessità di rinnovare l'istruttoria (la rinnovazione è eccezionale e richiesta solo per prove sopravvenute); le dichiarazioni della persona offesa, adeguatamente vagliate in motivazione e integrate da riscontri (messaggi WhatsApp, dichiarazioni del padre, provvedimento del Tribunale per i Minorenni), sono state ritenute utilizzabili anche da sole previa verifica della credibilità; l'abitualità richiesta per i maltrattamenti può sussistere anche in arco temporale limitato se vi è ripetizione unificata da una stessa intenzione lesiva; l'ingiusto profitto per l'estorsione è stato correttamente ritenuto sussistente quando la vittima è costretta ad assumere un debito di cui l'autore ha la disponibilità esclusiva. Tuttavia la Cassazione ha accolto l'ultimo motivo: la Corte di appello ha erroneamente applicato per analogia il divieto di bilanciamento delle circostanze previsto dall'art. 628, comma quinto (norma eccezionale riferita alla rapina), alla fattispecie dell'estorsione aggravata; ne è conseguito che la sentenza va annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena, perché la Corte di appello dovrà riesaminare il bilanciamento tra aggravante e attenuanti applicando l'art. 69 cod. pen. e non l'art. 628, comma quinto.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e ammessa solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado; il giudice di appello non è tenuto a motivare il rigetto della rinnovazione salvo che disponga effettivamente la rinnovazione

  • art. 111 Costituzione

    Richiamato rispetto al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il principio non fosse violato dato il corretto esame probatorio e il vaglio delle dichiarazioni

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni della persona offesa possono essere, previa verifica più rigorosa della credibilità e dell'attendibilità intrinseca, anche da sole basi della condanna; i riscontri estrinseci sono opportuni ma non devono riprodurre ogni segmento della narrazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Lamentata manifesta illogicità della motivazione (lett. e), ma la Cassazione ha ritenuto che la valutazione dell'attendibilità fosse fondamento di fatto non sindacabile in assenza di manifeste contraddizioni o congetture

  • art. 572 cod. pen.

    Il reato di maltrattamenti richiede condotta abituale; l'abitualità si configura con la ripetizione di atti vessatori unificati da un'unica intenzione lesiva anche se protratti in un periodo limitato

  • art. 629 cod. pen.

    Disciplina l'estorsione; la Corte ha interpretato l'elemento dell'ingiusto profitto come sussistente anche quando la vittima è costretta ad assumere un debito che poi frutta all'autore la disponibilità del denaro, cagionando un peggioramento patrimoniale della vittima

  • art. 628 cod. pen., comma quinto

    Norma eccezionale che vieta il bilanciamento tra alcune aggravanti e le attenuanti per la rapina; va strettamente interpretata e non può essere estesa per analogia all'estorsione

  • art. 69 cod. pen.

    Norma generale sul bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti; applicabile all'estorsione aggravata quando non opera il divieto speciale di cui all'art. 628, comma quinto

  • art. 98 cod. pen.

    Richiamata in relazione alle attenuanti predeterminate che, nelle ipotesi tassative, sono escluse dal divieto di comparazione; rilevante nel confronto tra disciplina speciale e regola generale

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha disposto il rinvio per rideterminare la pena applicando correttamente il bilanciamento delle circostanze ai sensi dell'art. 69

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è misura eccezionale: va richiesta e motivata solo se emergono prove sopravvenute o se il giudice di secondo grado ritiene di non poter decidere sugli atti esistenti
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare una condanna anche da sole, purché il giudice operi un vaglio più penetrante sulla credibilità e sull'attendibilità intrinseca e, se necessario, individui riscontri esterni non richiesti per ogni dettaglio narrativo
  • Per il reato di maltrattamenti (art. 572) l'abitualità non richiede necessariamente un arco temporale prolungato: è sufficiente la ripetizione di atti vessatori collegati da un'unica intenzione lesiva
  • L'ingiusto profitto nell'estorsione può consistere anche nella costrizione della vittima ad assumere un obbligo (es. un mutuo) di cui l'agente ha poi la disponibilità esclusiva, con peggioramento patrimoniale della vittima
  • Le norme eccezionali che limitano il potere di bilanciamento delle circostanze (es. art. 628, comma quinto) vanno interpretate restrittivamente e non sono automaticamente estendibili ad altri reati per analogia: fuori dai casi espressamente previsti si applica l'art. 69 cod. pen.
  • La Corte di Cassazione interviene sulla valutazione di merito delle prove solo in presenza di palese illogicità, contraddizione manifesta o ricorso a mere congetture; altrimenti le valutazioni di fatto restano prerogativa del giudice di merito

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