Cassazione Penale, Sentenza n. 04578/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio del 12/05/2025. Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 125 e 253 c.p.p. e la nullità del decreto per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: in particolare si censurava che il decreto di sequestro si limitasse a un rinvio per relationem all'ordinanza cautelare (senza esporre elementi autonomi a fondamento del fumus del reato), mancasse di motivazione sulla impossibilità di conseguire gli stessi risultati con misure meno afflittive e non spiegasse la presunta discrepanza tra l'imputazione nella ordinanza cautelare (art. 416 c.p.) e quella richiamata nel decreto di sequestro (con l'aggravante richiamata come art. 416-bis.1 c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem quando siano rispettate condizioni ben precise (richiamo a atto validamente formato la cui argomentazione sia adeguata; prova che l'autore ha effettivamente preso cognizione e valutato il contenuto; conoscibilità dell'atto di riferimento dalla parte). Nel caso di specie il sequestro è stato eseguito contestualmente all'ordinanza cautelare e il decreto ha rinviato alla richiesta e all'ordinanza, che riportavano gli stessi elementi fattuali e la congruità della motivazione. Sulla proporzionalità (mezzi meno afflittivi) la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per carenza di interesse, perché il motivo di riesame era generico e privo dei requisiti di specificazione previsti dall'art. 581 c.p.p.; sul profilo della discrepanza dell'imputazione la Corte ha ritenuto la questione non devoluta al giudice di merito e quindi non sindacabile in cassazione. Nel complesso non è emersa violazione di legge né carenza assoluta della motivazione; ricorso respinto.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
La norma è richiamata nella doglianza sulla motivazione; la Corte ricorda che il sequestro probatorio richiede adeguata motivazione e che tale motivazione può essere resa anche per relationem se sussistono i requisiti indicati (richiamo a provvedimento valido, effettiva valutazione del contenuto, conoscibilità).
art. 253 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente quale parametro dell'obbligo di specifica motivazione in ordine alle finalità probatorie del sequestro; la Corte considera la questione come attinente al contenuto motivazionale e ne verifica la compatibilità con l'atto richiamato per relationem.
art. 273 c.p.p.
Richiamato per distinguere i diversi parametri richiesti per le misure cautelari personali (gravi indizi) e per il sequestro probatorio (fumus commissi delicti inteso in termini astratti); la Corte sottolinea che la consistenza indiziaria per la cautela personale non coincide con il fumus richiesto per il sequestro.
art. 581 c.p.p.
Usato per richiamare il requisito di specificazione dei motivi nell'impugnazione di merito (esposizione delle ragioni di fatto e di diritto); la Corte dichiara inammissibile la censura sulla proporzionalità perché il motivo di riesame è risultato generico e non conforme a tale articolo.
art. 325 c.p.p.
Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge (errori in iudicando o in procedendo) e non per riesame di merito; la Corte esclude censure meramente critiche della ricostruzione di fatto.
art. 416 c.p.
Norma sostanziale (associazione a delinquere) indicata come oggetto dell'ordinanza cautelare; la Corte evidenzia che gli elementi fattuali posti a base del sequestro coincidevano con quelli dell'ordinanza cautelare.
art. 416-bis c.p.
Richiamata quale norma relativa all'associazione mafiosa; la Corte accetta che i reati per i quali è stato disposto il sequestro coincidessero con quelli oggetto dell'ordinanza cautelare, giustificando il rinvio per relationem.
art. 416-bis.1 c.p.
Citata nel ricorso come aggravante contestata nel decreto di sequestro; la Corte ha ritenuto la questione non scrutinabile in cassazione in quanto non previamente devoluta al giudice del riesame.
Massime di principio
- La motivazione 'per relationem' è valida se il provvedimento richiamato è stato formato validamente, la decisione che lo richiama dimostra di aver realmente valutato il contenuto e l'atto richiamato è conoscibile dalla parte nei termini utili per esercitare il diritto di critica e impugnazione.
- Il fumus commissi delicti richiesto per il sequestro probatorio è un accertamento astratto sulla riconducibilità dei fatti a una fattispecie di reato e non coincide con il parametro più rigoroso dei 'gravi indizi' necessari per le misure cautelari personali.
- La Corte di Cassazione, nelle ordinanze su sequestri, sindaca esclusivamente violazioni di legge (errori in iudicando o in procedendo) e non può essere usata per riformare valutazioni di merito o ricostruzioni fattuali corrette e coerenti.
- Motivi di impugnazione formulati in modo generico, apodittico o senza adeguata specificazione dei fatti e del diritto sono inammissibili e determinano la perdita di interesse a che la Corte esamini il merito.
- Questioni nuove o non svolte nei precedenti gradi (non devolute al giudice del gravame) non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione: vanno sollevate tempestivamente nei gradi precedenti per essere sindacabili.
- Quando si contesta la mancanza di motivazione del sequestro, è utile indicare espressamente in che punti l'atto è carente (es.: assenza di argomentazione sull'idoneità probatoria del bene, omissione circa l'impossibilità di mezzi meno afflittivi) e collegare tali censure agli elementi fattuali specifici del caso.
- La parte che impugna dovrebbe sempre verificare che l'atto richiamato per relationem sia effettivamente acquisito nel fascicolo e che il Giudice che lo richiama abbia esplicitato di averlo valutato, altrimenti è più efficace chiedere l'integrazione motivazionale nei gradi di merito.
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