Ordinanza n. 1378/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 12 gennaio 2026, Prot. N. 56/26/GA/CAFCAT25, con il quale è stata disposta l’esclusione di Bar Banqueting s.r.l. dalla «Procedura competitiva per l’affidamento degli spazi e delle aree adibiti alle attività di caffetteria e catering presso il complesso immobiliare Auditorium Parco della musica Ennio Morricone», comunicato in data 13 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda cautelare con una sospensione o con un rigetto espresso. Ha ritenuto che l'esigenza cautelare della ricorrente potesse essere adeguatamente tutelata mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito, nella quale sarà approfondita soprattutto la natura della concessione oggetto della gara e la relativa disciplina applicabile. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 17 giugno 2026 e ha compensato le spese.
Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura competitiva per l'affidamento degli spazi e delle aree destinati alle attività di caffetteria e catering presso l'Auditorium Parco della musica Ennio Morricone
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stata esclusa dalla procedura competitiva per l'affidamento degli spazi e delle aree destinati alle attività di caffetteria e catering presso il complesso immobiliare Auditorium Parco della musica Ennio Morricone. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Sono costituite in giudizio la Fondazione Musica per Roma e un'altra impresa concorrente; una ulteriore società non si è costituita. La questione indicata come meritevole di approfondimento riguarda la natura della concessione oggetto della procedura e la disciplina applicabile.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito del rito cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto sufficiente la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito per tutelare l'esigenza cautelare.
Massime di principio
- Quando la tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può evitare di accordare una misura cautelare provvisoria e fissare direttamente la trattazione del merito.
- La qualificazione giuridica della concessione oggetto di una procedura competitiva e l'individuazione della disciplina applicabile possono costituire questioni da approfondire nella fase di merito, senza essere definite nell'ordinanza cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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