Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 87/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202300107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza di condono edilizio, fondata sul divieto di edificazione nella fascia di rispetto di un torrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR sostenendo, in primo luogo, che il torrente fosse ormai inesistente come corso d'acqua naturale, poiché le acque scorrevano all'interno di una struttura scatolare in cemento armato, con conseguente cessazione delle esigenze di tutela e inapplicabilità del divieto previsto dall'art. 96, comma 1, lett. f), del r.d. n. 523/1904. Ha inoltre dedotto che il torrente non sarebbe stato ricompreso tra le acque pubbliche del territorio siciliano e che, in un caso analogo, il Genio civile avrebbe riconosciuto la necessità di valutare l'attualità delle esigenze di tutela a seguito della trasformazione dei luoghi. In secondo luogo, ha censurato il cattivo esercizio del potere amministrativo, sostenendo che la trasformazione dell'alveo in una conduttura cementizia avrebbe imposto una nuova valutazione circa la permanenza dell'utilità del vincolo e che l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto esercitare il proprio potere discrezionale per verificare se il torrente fosse ancora riconducibile all'oggetto della tutela del r.d. n. 523/1904. La verificazione disposta in appello ha accertato che il torrente, nel tratto visibile, distava meno di 9,5 metri dall'edificio e, nel tratto interrato, pochi metri, circa 4-5, con percorso comunque individuabile; il corso d'acqua proseguiva inoltre verso il mare attraversando la strada statale n. 113.

La decisione

Il CGARS ha rigettato l'appello e confermato la decisione del TAR. La verificazione ha escluso l'asserita inesistenza del torrente e ha confermato la collocazione dell'immobile all'interno della fascia di rispetto di dieci metri. Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 96, comma 1, lett. f), del r.d. n. 523/1904, che vieta in modo assoluto la realizzazione di fabbriche e scavi a distanza inferiore a dieci metri dagli argini e dai relativi accessori, in assenza di una diversa disciplina locale. Il divieto è finalizzato a preservare il buon regime delle acque e il libero deflusso, non soltanto a prevenire l'inondazione del singolo immobile. La trasformazione del corso d'acqua in un tratto interrato o in una struttura scatolare non ha fatto venir meno il corso d'acqua, il cui percorso è rimasto individuabile, né ha dimostrato l'assenza di rischi idraulici. È stata inoltre respinta la censura relativa al cattivo esercizio del potere del Genio civile: in presenza di un divieto legale vincolante, eventuali diversi orientamenti precedenti dell'ufficio non possono incidere sulla legittimità dell'applicazione della disciplina, tanto più quando il precedente caso non sia comparabile. Le spese di verificazione sono state poste a carico della parte privata, mentre le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985

    Richiamato quale fondamento della disciplina regionale rilevante per il condono edilizio; il giudice non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 93 r.d. n. 523/1904

    L'esecuzione di opere inerenti all'alveo dei corsi d'acqua presuppone la preventiva verifica della compatibilità idraulica e il rilascio del nulla osta idraulico da parte dell'autorità competente.

    La realizzazione di opere incidenti sull'alveo o sulle sue pertinenze richiede una preventiva verifica di compatibilità idraulica e il rilascio del nulla osta dell'autorità idraulica.

  • art. 96, comma 1, lett. f), r.d. n. 523/1904

    Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: [...] le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi [...].

    Il divieto di edificazione entro dieci metri dagli argini e dai relativi accessori ha carattere assoluto e opera quando l'immobile ricade nella fascia di rispetto di un corso d'acqua pubblico; la disciplina tutela anche il libero deflusso delle acque e il buon regime idraulico.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dall'appellante in relazione agli obblighi motivazionali, ma la censura è stata respinta perché l'applicazione del divieto legale risultava vincolata.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dall'appellante in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; il giudice ha escluso che precedenti valutazioni amministrative non comparabili potessero superare l'applicazione del divieto legale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte privata.

Massime di principio

  • Il divieto previsto dall'art. 96, comma 1, lett. f), del r.d. n. 523/1904, in assenza di una diversa disciplina locale, vieta in modo assoluto la realizzazione di fabbriche a distanza inferiore a dieci metri dal piede degli argini e dai relativi accessori dei corsi d'acqua pubblici.
  • La disciplina della fascia di rispetto idraulico tutela non soltanto il rischio di inondazione del singolo immobile, ma più ampiamente il buon regime e il libero deflusso delle acque pubbliche; pertanto, l'esclusione in concreto della possibilità di inondazione non è sufficiente, da sola, a superare il divieto.
  • L'interramento del corso d'acqua o la sua canalizzazione in una struttura scatolare non determina, di per sé, l'inesistenza del torrente né fa venir meno la disciplina vincolistica, quando il percorso del corso d'acqua resti individuabile e permangano ragioni di tutela idraulica.
  • Quando l'immobile ricade nella fascia di divieto stabilita direttamente dalla legge, l'autorità competente esercita un potere vincolato; precedenti valutazioni amministrative difformi, riferite a fattispecie non comparabili, non possono fondare una pretesa alla reiterazione dell'errore né imporre una diversa decisione.
  • La trasformazione materiale dei luoghi non impone una rivalutazione discrezionale dell'attualità del vincolo quando gli accertamenti tecnici confermino l'esistenza del corso d'acqua, la riconoscibilità del suo alveo e la collocazione dell'opera entro la distanza legale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAcque e demanio idrico
RamiEdiliziaAmbiente
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.