Cassazione Penale, Sentenza n. 38438/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione del Giudice per le indagini preliminari che aveva dichiarato non doversi procedere per invasione di edificio (artt. 633 e 639-bis c.p.), ritenendo che l'appartamento ATER occupato dalla Marchini non fosse penalmente rilevante perché destinato alla locazione a privati e non all'uso generale, con la conseguente applicabilità soltanto della sanzione amministrativa ex art. 26, comma 4, Legge n. 513/1977. Il ricorso deduceva violazione di legge nella interpretazione secondo cui la rilevanza penale richiederebbe una destinazione all'uso generale anche per beni di proprietà pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito che l'art. 633 c.p. punisce l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui e che l'art. 639-bis c.p. dispone la procedibilità d'ufficio quando il bene sia pubblico o destinato ad uso pubblico. Poiché l'immobile appartiene all'ATER (ente pubblico), la sua mera titolarità pubblica è sufficiente per l'applicazione della procedibilità d'ufficio e non rileva una particolare "destinazione concreta" come aveva ritenuto il GIP. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Roma, Ufficio GIP, per il prosieguo del procedimento conformemente ai principi affermati.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Punisce l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui; l'unico requisito relativo al bene è che sia altrui rispetto a chi occupa.
art. 639-bis cod. pen.
Prevede la procedibilità d'ufficio nei casi di invasione di cui all'art. 633 quando il bene sia pubblico o destinato ad uso pubblico; la Corte ha stabilito che la titolarità pubblica del bene è di per sé sufficiente, senza richiedere una 'destinazione all'uso generale'.
art. 26, comma 4, Legge n. 513/1977
Norma sanzionatoria amministrativa richiamata dal GIP; la Corte ha ritenuto che tale sanzione non escluda l'applicabilità del reato quando sono integrati gli estremi penali (soprattutto per beni pubblici).
Giurisprudenza di legittimità (massime richiamate)
La giurisprudenza ha costantemente ritenuto penalmente rilevante l'occupazione abusiva di case popolari di proprietà pubblica, anche quando vi sia consegna o assegnazione formale, e ha affermato la procedibilità d'ufficio ex art. 639-bis nelle fattispecie analoghe.
Massime di principio
- L'occupazione abusiva di un immobile pubblico integra il reato di invasione di edifici e comporta la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'art. 639-bis c.p., indipendentemente dalla specifica destinazione d'uso assegnata all'immobile.
- La rilevanza penale richiede soltanto che il bene sia 'altrui'; la natura pubblica del bene è sufficiente per estendere la procedibilità d'ufficio, mentre la nozione di 'destinazione pubblica' riguarda invece i beni privati che sono adibiti a uso pubblico.
- La sanzione amministrativa prevista per alcune occupazioni non esclude automaticamente la rilevanza penale quando siano integrati gli estremi del reato; occorrerà valutare caso per caso se sussistono gli elementi tipici dell'art. 633 e le condizioni per la procedibilità d'ufficio.
- Anche situazioni particolari (es. assegnatario che occupa prima della consegna) possono integrare il reato se mancano i presupposti legittimanti o se si violano regole di assegnazione; l'intento cautelativo non esclude automaticamente la responsabilità penale.
- In ipotesi analoghe è opportuno verificare: la titolarità pubblica del bene, l'effettiva altruità rispetto all'occupante, il rispetto (o la violazione) di procedure/ graduatorie e la sussistenza di eventuali cause di giustificazione o scriminanti.
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