Sentenza del 08/02/2017 n. 3323 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, senza esaminare nel merito le contestazioni fiscali. Ha inoltre condannato l'Agenzia, in quanto soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.500 euro, oltre al 15% per spese forfetarie e agli accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello del contribuente e dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2003. Il ricorso è stato però ritenuto improcedibile perché l'Agenzia, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata, non ha depositato entro il termine previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., una copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione.
Norme richiamate
Art. 369, comma 2, n. 2, codice di procedura civile
Il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.
Quando il ricorrente afferma che la sentenza è stata notificata, deve depositare tempestivamente una copia autentica della sentenza completa della relata di notificazione. L'omissione comporta l'improcedibilità del ricorso, anche se la tempestività risulta da altre indicazioni, non è contestata dalla controparte o la relata è presente in altri atti del processo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, gli adempimenti documentali richiesti a pena di improcedibilità devono essere rispettati in modo formale e tempestivo.
- Se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare la copia autentica completa della relata di notificazione per consentire alla Corte di verificare il rispetto del termine breve per l'impugnazione.
- La semplice indicazione delle date di notifica nel ricorso non sostituisce il deposito della copia con relata.
- La mancata produzione del documento richiesto può impedire l'esame del merito, anche quando il ricorso sarebbe stato tempestivo o la controparte non contesta tale tempestività.
- In caso di improcedibilità per omissioni imputabili al ricorrente, le spese processuali sono normalmente poste a suo carico.
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