Cassazione Civile, Ordinanza n. 19051/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il titolare di un'impresa individuale di autodemolizioni impugnava davanti ai giudici tributari un provvedimento comunale in materia TARI e il correlato avviso di pagamento per l'annualità 2017. Il Comune, a seguito di istanza di revisione delle superfici tassabili e di sopralluogo, aveva accolto solo parzialmente la richiesta, riconoscendo una riduzione forfettaria del 50% sull'area di deposito/stazionamento dei veicoli, in ragione delle difficoltà di individuare con precisione le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Le commissioni tributarie di merito respingevano le impugnazioni ritenendo corretto l'operato dell'ente e ponendo a carico del contribuente l'onere di provare il diritto alla detassazione per le aree escluse. Il ricorrente proponeva tre motivi per cassazione: con il primo denunciava la violazione della disciplina TARI, assumendo che la CTR avesse applicato norme e logica proprie della TARSU invece dell'art. 1, comma 649, L. 147/2013, che esclude dalla superficie imponibile la parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, purché ne sia dimostrato l'avvenuto trattamento; con il secondo lamentava omesso esame di fatti decisivi e chiedeva la decisione nel merito, sostenendo che i giudici di appello avevano erroneamente preteso che i rifiuti speciali non fossero anche assimilati agli urbani per delibera comunale e che non avessero valorizzato la documentazione prodotta sulla quantità e prevalenza dei rifiuti speciali generati dall'attività di autodemolizione; con il terzo deduceva vizio di motivazione apparente per avere la CTR respinto la censura relativa alla mancanza di motivazione dell'atto comunale sulle ragioni dell'impossibilità di delimitare esattamente le aree produttive di rifiuti speciali, ribadendo che tale carenza avrebbe dovuto condurre all'accoglimento dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività sollevata dal Comune e ha ritenuto il ricorso per cassazione notificato oltre il termine semestrale, anche tenendo conto della sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID-19. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo irrilevante il fatto che la sentenza fosse stata comunicata dalla cancelleria il giorno successivo al deposito, perché ai fini della decorrenza del termine lungo rileva la pubblicazione intesa come deposito della sentenza in cancelleria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 649, L. 147/2013
La superficie assoggettabile a TARI non comprende la parte in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, purché il produttore dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
art. 62 d.lgs. 507/1993
Richiamato dal ricorrente come parametro normativo della dedotta violazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per la censura di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per il dedotto omesso esame di fatto decisivo.
art. 384 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per chiedere una decisione nel merito da parte della Corte.
art. 3 L. 241/1990
Invocato per censurare la pretesa mancanza di motivazione dell'atto comunale.
art. 133 c.p.c.
La Corte richiama le Sezioni Unite per affermare che la pubblicazione della sentenza coincide con il deposito in cancelleria, mentre la comunicazione alle parti è attività distinta e successiva.
art. 155, comma 2, c.p.c.
Richiamato per il computo del termine lungo di impugnazione.
art. 325 c.p.c.
Termine perentorio per la notificazione del ricorso per cassazione, ritenuto spirato nel caso concreto.
art. 83, comma 2, d.l. 18/2020
Ha sospeso dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 il decorso dei termini processuali, compresi quelli per le impugnazioni.
art. 83, comma 21, d.l. 18/2020
Ha esteso, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 83 ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.
art. 36 d.l. 23/2020
Ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine finale della sospensione dei termini processuali emergenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Rende dovuto, se sussistono i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto del termine lungo per impugnare va verificato con riferimento alla pubblicazione della sentenza, che coincide con il deposito in cancelleria; la successiva comunicazione alle parti non sposta il dies a quo.
- La sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 si applica anche ai procedimenti tributari e incide sulla scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine perentorio, anche tenendo conto delle sospensioni applicabili, esso deve essere dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- In materia di spazi produttivi di rifiuti speciali ai fini TARI, la deduzione di non imponibilità richiede la puntuale dimostrazione dei presupposti di legge e dell'individuazione delle superfici escluse; la sola allegazione della natura dell'attività non basta, quando l'ente applichi una riduzione forfettaria prevista dal regolamento per obiettive difficoltà di delimitazione.
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