Cassazione Civile, Ordinanza n. 33075/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una parte aveva sostenuto integralmente le spese per eseguire un provvedimento cautelare che le imponeva di effettuare lavori per eliminare il pericolo di nuove infiltrazioni, con riparto finale dell'onere economico posto dal giudice cautelare per un terzo a suo carico. Ritenendo di poter recuperare dai controinteressati i due terzi della somma pagata, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo. L'opposizione era stata inizialmente rigettata dal giudice di pace, ma la corte d'appello aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto, osservando che la questione atteneva all'esecuzione del provvedimento cautelare e andava quindi proposta al giudice della cautela o nel giudizio di merito cui la cautela accedeva. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) nullità della sentenza per mancata interruzione del processo a seguito della cancellazione volontaria dall'albo del difensore delle parti appellanti; 2) violazione degli artt. 40 e 112 c.p.c. e dell'art. 1126 c.c., assumendo che il giudice d'appello, rilevata la connessione con il procedimento pendente e con il giudizio in cui la cautela era stata emessa, avrebbe dovuto limitarsi a rimettere la causa al giudice competente senza decidere nel merito e senza revocare il decreto.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto infondata la censura perché l'evento interruttivo si era verificato dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, comunque, la mancata interruzione può essere fatta valere solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo. Sul secondo ha escluso la violazione di legge: una volta accertato che il credito monitorio avrebbe dovuto essere fatto valere dinanzi al giudice della cautela o nell'ambito del giudizio di merito, la revoca del decreto ingiuntivo era conseguenza necessaria; non era causa di nullità l'omessa fissazione del termine per la riassunzione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e con accertamento dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta in cassazione quando si denunci la mancata interruzione del processo per un evento interruttivo rilevante; tuttavia il motivo è scrutinabile solo se la parte che lo propone sia quella legittimata a dolersi dell'evento.
art. 190 c.p.c.
Il verificarsi dell'evento dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali esclude che esso possa determinare interruzione utile del processo in quella fase.
art. 301 c.p.c.
La cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi disciplinari è assimilata, in via interpretativa estensiva, alle ipotesi di radiazione e sospensione e può determinare l'interruzione automatica del processo se avviene prima della chiusura della discussione.
art. 286, secondo comma, c.p.c.
Dopo la chiusura della discussione la cancellazione del difensore rileva ai fini della notificazione della sentenza, non dell'interruzione del processo.
art. 40 c.p.c.
La connessione tra procedimento monitorio e giudizio pendente impone, se ricorrono i presupposti, la declaratoria di incompetenza nel procedimento di opposizione con le conseguenze sul decreto ingiuntivo.
art. 112 c.p.c.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice, accertata l'insussistenza del titolo monitorio nella sede in cui è stato azionato, revoca il decreto come conseguenza necessaria.
art. 1126 c.c.
La norma è richiamata nel ricorso, ma la Corte non ne ricava un diverso principio decisivo; il problema è processuale e riguarda la sede di tutela del credito per le spese.
art. 50 c.p.c.
Il termine per la riassunzione opera anche quando la pronuncia di incompetenza sia resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o in fattispecie analoghe.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La cancellazione del difensore dall'albo per motivi disciplinari è assimilabile, quanto agli effetti processuali, alle ipotesi di sospensione o radiazione e produce interruzione automatica del processo solo se interviene prima della chiusura della discussione; se sopravviene dopo la scadenza dei termini conclusionali, non determina nullità della sentenza per omessa interruzione.
- La nullità derivante dalla mancata interruzione del processo è deducibile soltanto dalla parte nella cui sfera si è verificato l'evento interruttivo, poiché la disciplina è posta a sua tutela.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il credito azionato monitoriamente avrebbe dovuto essere fatto valere davanti al giudice della cautela o nell'ambito del relativo giudizio di merito, la revoca del decreto è conseguenza necessaria dell'accertata impropria sede di azione.
- L'omessa fissazione del termine per la riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza non determina nullità della decisione, poiché opera comunque il termine legale di cui all'art. 50 c.p.c.
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