Sentenza del 10/06/2016 n. 1536 - Comm. Trib. Prov. Lecce
IRAP - Versamento dell'acconto - Istanza di rimborso - Termine di prescrizione decennale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile alla richiesta di rimborso dell'acconto IRAP versato per l'anno in corso. Il contribuente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, momento nel quale l'obbligo tributario e l'eventuale eccedenza rimborsabile diventano pienamente conoscibili. L'Amministrazione, invece, riteneva applicabile un termine più breve o comunque decorrente da un momento anteriore, quale il versamento dell'acconto.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'acconto IRAP non deriva dalla liquidazione definitiva dell'imposta, ma costituisce un versamento collegato a un obbligo la cui effettiva entità può essere verificata soltanto con la successiva dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, la domanda di rimborso è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla data del versamento dell'acconto. Il principio è quindi favorevole al contribuente, purché l'istanza sia stata presentata entro dieci anni da tale dichiarazione.
Norme richiamate
Norme civilistiche sulla prescrizione ordinaria decennale
La richiesta di rimborso si prescrive nel termine ordinario decorrente dal giorno di presentazione della dichiarazione.
Il diritto al rimborso dell'acconto IRAP si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere concretamente esercitato e conosciuto, individuato nella presentazione della dichiarazione dei redditi.
Disciplina dell'acconto IRAP e della dichiarazione dei redditi
L'importo versato a titolo di acconto per l'anno in corso non scaturisce dalla liquidazione d'imposta, ma si riferisce ad un obbligo che trova cognizione piena soltanto con la successiva dichiarazione dei redditi.
Il versamento dell'acconto ha natura provvisoria e non determina da solo l'esistenza o l'ammontare definitivo dell'imposta. La verifica dell'eventuale indebito o eccedenza rimborsabile avviene con la dichiarazione successiva.
Massime di principio
- Quando un tributo viene versato in acconto e la sua effettiva debenza può essere determinata soltanto con la dichiarazione successiva, il termine per chiedere il rimborso decorre, in linea generale, dalla presentazione della dichiarazione e non dal pagamento.
- Per le richieste di rimborso di somme tributarie non soggette a uno specifico termine decadenziale, può trovare applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
- La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto al rimborso è concretamente conoscibile ed esercitabile, non necessariamente al momento materiale del versamento.
- Occorre comunque verificare la normativa speciale applicabile al singolo tributo e l'eventuale esistenza di termini decadenziali o di atti idonei a interrompere la prescrizione.
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