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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00086/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Midili, conducente di un'autovettura Opel Astra di proprietà del padre, è stato ritenuto responsabile, per colpa e violazione dell'art. 149 Cod. strada, di un tamponamento nella strada arginale del torrente Niceto che ha causato alla controparte lesioni personali gravi (politrauma con insufficienza respiratoria acuta, guaribili in 75 giorni). In primo grado il Tribunale di Barcellona P.G. lo aveva assolto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (tenuità dell'offesa). La Procura Generale ha impugnato e la Corte d'appello di Messina ha riformato assolvendo il giudizio di non punibilità e condannando l'imputato a 5 mesi di reclusione con i benefici di legge. Midili ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi: nullità della sentenza per difetto di notifica dell'impugnazione del P.G. al difensore e alla parte privata (ostando la proposizione di eventuale appello incidentale), vizio di valutazione del compendio probatorio e mancata applicazione di art.131-bis (tra cui rilievo del comportamento della persona offesa senza cinture e con bombola sul retro), e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto comprovata la notifica dell'atto di impugnazione (eseguita tramite UNEP l'11 febbraio 2025 a mani della moglie dell'imputato) e ha ribadito il principio secondo cui l'omissione di notificazione dell'impugnazione del P.M. ex art. 584 cpp non determina nullità del gravame né del giudizio del grado successivo, ma ha come unico effetto l'impossibilità di far decorrere il termine per l'appello incidentale della parte privata; nel caso di specie il termine per l'appello incidentale non è stato esercitato. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduce una rivalutazione del materiale probatorio (ricostruzione alternativa della causalità e del concorso di colpa della vittima) che la Cassazione non ammette; la Corte d'appello aveva motivatamente valorizzato la violenza dell'impatto, le buone condizioni di visibilità, le tracce di frenata e l'entità delle lesioni. È stata richiamata la giurisprudenza (Sezioni Unite, Tushaj) secondo cui il risarcimento da parte dell'assicurazione non è, di per sé, idoneo a integrare la particolare tenuità dell'offesa se gli altri elementi (modalità della condotta, esiguità del danno, grado di colpevolezza) non risultano valutati positivamente congiuntamente. Il terzo motivo è stato rigettato per genericità in quanto non contrasta specificamente la motivazione della Corte territoriale. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa richiede una valutazione congiunta positiva delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo; la valutazione negativa anche di uno solo di tali elementi esclude l'applicazione dell'istituto. Il risarcimento assicurativo non basta di per sé a fondare la tenuità.

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma che disciplina le lesioni personali stradali contestate all'imputato; la sentenza si è confrontata con la gravità delle lesioni nella valutazione della responsabilità.

  • art. 149 Cod. strada

    La violazione dell'obbligo di adeguata distanza/condotta di guida è stata ritenuta dalla Corte elemento di responsabilità, desumibile dalla violenza dell'impatto e dalle tracce di frenata rilevate.

  • art. 584 cod. proc. pen.

    Prevede che l'impugnazione proposta dal pubblico ministero debba essere comunicata e notificata alle parti private; l'omissione non determina nullità dell'impugnazione né del giudizio del grado successivo, ma impedisce il decorso del termine per l'appello incidentale della parte privata.

  • art. 595 cod. proc. pen.

    l’imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall’art. 584

    Fissa il termine per l'appello incidentale della parte privata a decorrere dalla ricezione della notificazione dell'impugnazione del P.M.; se la parte privata non esercita tale diritto nel termine, perde la possibilità di proporre appello incidentale.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che l'omissione prevista dall'art. 584 non rientra tra le nullità rilevanti ai sensi di tale articolo; dunque non comporta la nullità del procedimento.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento alla memoria depositata dalla difesa; la Corte ha considerato l'eccezione difensiva formulata in tale memoria e ne ha valutato l'insussistenza.

Massime di principio

  • La mancata notificazione alle parti private dell'impugnazione del pubblico ministero ex art. 584 cpp non comporta la nullità dell'impugnazione stessa né del processo del grado successivo; il suo unico effetto è impedire la decorrenza del termine per l'appello incidentale della parte privata.
  • La prova di regolare notifica effettuata tramite Ufficio UNEP e consegna a un familiare idoneo (es. coniuge) è idonea a dimostrare l'avvenuta notificazione.
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che si risolvono in una mera riconsiderazione del merito probatorio o in una diversa valutazione degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e favorevole di tutti i criteri indicati (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, grado di colpevolezza); la presenza negativa anche di un solo elemento esclude la causa di non punibilità.
  • Il risarcimento del danno da parte dell'assicurazione non è automaticamente idoneo a qualificare l'offesa come di particolare tenuità: il giudice deve comunque valutare congiuntamente tutte le circostanze del caso concreto.
  • I motivi generici o privi di specifico contraddittorio rispetto alla motivazione del giudice di merito sono inammissibili in cassazione; è necessario indicare punti concreti di violazione di legge o di illogicità manifeste.

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