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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19316/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'11/09/2024 con cui il Tribunale di Trapani, su richiesta del Procuratore della Repubblica, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 16/12/2019 (irrevocabile il 03/01/2020). La revoca è motivata dalla sopravvenuta condanna definitiva inflitta a Palermo per fatti commessi il 15/03/2021 (sentenza n. 1683/2023, irrevocabile in data 3/04/2024). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la norma richiamata dal giudice dell'esecuzione (art. 164, comma secondo, n.1 c.p.) non giustificherebbe la revoca e che non si applicherebbe l'ultimo comma dell'art.164 c.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Pur rilevando un errore nel riferimento normativo operato dal giudice dell'esecuzione (che ha richiamato art.164, comma secondo, n.1 c.p.), la Corte ha ritenuto che la revoca fosse comunque correttamente disposta in base all'art.168, comma primo, n.1 c.p.: la sospensione condizionale della pena deve essere revocata di diritto se, nei termini di cui all'art.163 c.p., il condannato riporta una condanna per delitto commesso successivamente a quello per cui era stato concesso il beneficio. Nel caso di specie la nuova condanna divenuta definitiva entro il quinquennio ha determinato la revoca obbligatoria. L'errato riferimento normativo è stato sanato in sede di cassazione ai sensi dell'art.619, comma 1 c.p.p. Condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    la sospensione condizionale della pena non può essere conceduta: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale

    La norma delimita i requisiti e i limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; non indica i casi di revoca del beneficio, che sono disciplinati da altra norma.

  • art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen.

    salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163

    Indica i casi in cui la sospensione condizionale della pena deve essere revocata di diritto; nel caso specifico rileva il primo n.1: la sopravvenuta condanna per delitto commesso dopo il fatto originario comporta la revoca obbligatoria se la nuova condanna diventa definitiva entro i termini di cui all'art.163.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i termini e i limiti (es. quinquennio) entro i quali la sopravvenuta condanna incide sulla sospensione condizionale; la revoca obbligatoria opera se la nuova condanna diviene definitiva entro il periodo previsto da questa norma.

  • art. 619, comma 1 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di emendare in sede di decisione l'errato riferimento normativo contenuto nel provvedimento impugnato quando l'errore non inficia la decisione nel suo risultato sostanziale; qui è stato usato per rettificare la base normativa della revoca richiamando l'art.168 c.p.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando, entro i termini di cui all'art.163 c.p., sopraggiunge una condanna definitiva per un delitto commesso successivamente: il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio di diritto (art.168, comma 1, n.1).
  • Per la revoca ai sensi dell'art.168, comma 1, n.1, è irrilevante che il nuovo delitto sia della stessa indole di quello originario o che la nuova pena, cumulata con la precedente, rientri nei limiti dell'art.163: la valutazione di meritevolezza spetta al giudice della cognizione al tempo della concessione del beneficio.
  • La funzione dell'art.164 è definire i limiti per la concessione della sospensione condizionale; non va confusa con le ipotesi di revoca disciplinate dall'art.168.
  • Un errato riferimento normativo nel provvedimento di revoca non è necessariamente decisivo se il fatto e la condanna sopravvenuta giustificano comunque la revoca sotto altra norma applicabile; tale errore può essere emendato in sede di cassazione ai sensi dell'art.619 c.p.p.
  • La difesa può efficacemente opporsi alla revoca solo dimostrando l'assenza di una condanna definitiva, l'intervenuta decadenza dei termini di cui all'art.163, oppure la sussistenza di circostanze straordinarie espressamente previste che impediscono la revoca.
  • Quando si verifica una nuova condanna, è importante verificare la data di irrevocabilità della nuova sentenza e il confronto con il termine quinquennale previsto per valutare la legittimità della revoca.

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