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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28176/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia originava da una domanda di pagamento della provvigione di mediazione proposta da un mediatore immobiliare per una compravendita avente ad oggetto un immobile sito in Caserta. Il Tribunale, pronunciando con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., aveva accolto la domanda e condannato sia il venditore sia il compratore al pagamento della provvigione. Il convenuto-compratore aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che la causa dovesse essere attratta dal foro del consumatore, in ragione della propria qualità di consumatore e del fatto che l’acquisto riguardava un immobile residenziale destinato a soddisfare esigenze personali estranee all’attività professionale. Il Tribunale aveva respinto l’eccezione ritenendo non provata la qualità di consumatore. In Cassazione, con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 66-bis del Codice del consumo, contestando che il giudice di merito avesse negato il foro del consumatore per asserita carenza di allegazione e prova, nonostante dagli atti emergessero la natura residenziale dell’immobile e l’assenza di contestazioni specifiche sulla qualità di consumatore.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il deposito telematico del ricorso, valorizzando la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC. Nel merito ha accolto il regolamento di competenza: ha affermato che, in presenza di elementi già acquisiti agli atti che depongono per l’applicazione del foro del consumatore, il giudice non può esigere una prova ulteriore o diversa rispetto a quella documentalmente disponibile; ha inoltre rilevato che la natura residenziale dell’immobile risultava dalla documentazione e che la qualità di consumatore del resistente non era stata specificamente contestata. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e ha statuito che la competenza appartiene al Tribunale di Benevento, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta ex art. 50 c.p.c.; il medesimo Tribunale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.c.

    consente il regolamento facoltativo di competenza avverso l’ordinanza resa nel procedimento sommario.

  • art. 702-bis c.p.c.

    indica il provvedimento del Tribunale impugnato con regolamento di competenza.

  • art. 47, terzo comma, c.p.c.

    richiamato ai fini della tempestività del deposito del ricorso.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012 conv. in l. n. 221 del 2012

    il deposito telematico dell’atto si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema PEC.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione alla rimessione in termini in caso di esito negativo del deposito telematico.

  • art. 3 d.lgs. n. 206 del 2005

    il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

  • art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005

    richiamato a sostegno della disciplina di tutela del consumatore e del relativo foro.

  • art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005

    fonte del foro del consumatore nelle controversie rientranti nel Codice del consumo.

  • art. 1754 c.c.

    la mediazione immobiliare può essere assoggettata alla disciplina consumeristica se una delle parti è consumatore.

  • art. 50 c.p.c.

    una volta dichiarata la competenza del Tribunale di Benevento, la causa deve esservi riassunta nel termine di legge.

Massime di principio

  • In tema di regolamento di competenza, l’eccezione di incompetenza territoriale deve essere decisa sulla base delle prove già acquisite agli atti, senza necessità di istruzione probatoria ulteriore, salvo il limite delle circostanze agevolmente rilevabili o documentabili.
  • La qualifica di consumatore spetta alla persona fisica che conclude il contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale; se il contratto è utilizzato nell’esercizio dell’attività, il soggetto assume la veste di professionista.
  • Il foro del consumatore si applica anche alle controversie in materia di mediazione immobiliare quando una delle parti messe in relazione dal mediatore rivesta effettivamente la qualità di consumatore.
  • Ai fini dell’individuazione del foro del consumatore, la mancata contestazione specifica della qualità di consumatore e la documentazione già in atti sulla destinazione residenziale del bene possono essere decisive per radicare la competenza del giudice del luogo di residenza del consumatore.
  • Il deposito telematico di un atto processuale si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna del gestore PEC, non essendo dirimente l’eventuale successivo rifiuto o la necessità di un nuovo deposito dovuta a un errore nell’indirizzamento della busta telematica.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMediazioneClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatoriContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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