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Sentenza

Sentenza del 20/01/2020 n. 163 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Nuovo accertamento sintetico - modifica legge - non applicabile. Nullità - avviso accertamento - difetto motivazione - elementi indicativi capacità contributiva - presunzione legale. Elementi indicativi capacità contributiva - valore presuntivo - applicazione - giudice.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava un avviso di accertamento basato sul cd. accertamento sintetico. Contestava l'applicazione delle modifiche introdotte dal d.l. 78/2010 (convertito con l. 122/2010) al periodo d'imposta 2008 e lamentava la nullità dell'avviso per difetto di motivazione. L'Ufficio aveva indicato gli "elementi indicativi della capacità contributiva" come base per la determinazione presuntiva del reddito.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che le modifiche normative introdotte dal d.l. 78/2010 convertito con l. 122/2010 non sono applicabili al periodo d'imposta 2008 (principio di irretroattività). Ha inoltre escluso la nullità dell'avviso per mancanza di motivazione: la semplice indicazione, da parte dell'Ufficio, degli elementi indicativi della capacità contributiva è sufficiente a formare una presunzione legale di capacità contributiva. Ne consegue che il giudice tributario non può privare tali indici del loro valore presuntivo rideterminando liberamente il reddito senza che il contribuente abbia fornito prove idonee a superare la presunzione.

Norme richiamate

  • decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

    d.l. 78/2010 conv. con l. 122/2010

    Le modifiche introdotte da tale decreto-legge non sono applicabili al periodo d'imposta 2008; pertanto l'assetto normativo anteriore rimane applicabile per quel periodo.

  • principio della presunzione legale collegata agli elementi indicativi della capacità contributiva

    La disponibilità, nell'avviso di accertamento, degli elementi indicativi della capacità contributiva integra una presunzione legale a favore della ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio; spetta al contribuente fornire prova contraria per superare tale presunzione. Il giudice non può eliminare il valore presuntivo di tali indici senza adeguata motivazione o prova.

Massime di principio

  • Le modifiche legislative successive non si applicano retroattivamente ai periodi d'imposta antecedenti alla loro entrata in vigore, salvo espressa disposizione contraria.
  • Un avviso di accertamento non è automaticamente nullo per mancata motivazione se l'Ufficio ha comunque indicato gli elementi indicativi della capacità contributiva: la mera indicazione di tali elementi forma una presunzione legale di capacità contributiva.
  • Il contribuente che intende contestare un accertamento sintetico deve fornire elementi probatori specifici e idonei a superare la presunzione derivante dagli indici indicati dall'Ufficio; mere argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il giudice tributario non può, in assenza di prova contraria, rimuovere il valore presuntivo degli indici forniti dall'Ufficio e rideterminare il reddito sulla base di una diversa valutazione degli stessi senza motivazione e senza che il contribuente abbia prodotto elementi nuovi.
  • Per evitare il rischio di inefficacia dell'impugnazione, l'avviso di accertamento deve contenere l'elencazione degli elementi indiziari su cui si fonda la ricostruzione del reddito; la loro indicazione è essenziale per la validità motivazionale dell'atto.

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