Sentenza del 24/07/2015 n. 15633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva aderito alla definizione agevolata prevista dalla Legge n. 289 del 2002 per omessi versamenti IVA e IRPEG, usufruendo della rateizzazione, ma aveva omesso il pagamento dell'ultima rata. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che tale omissione impedisse il perfezionamento della definizione e comportasse l'applicazione integrale delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto che il mancato pagamento dell'ultima rata non determinasse la decadenza dai benefici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese. Per l'IVA, la Corte ha ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea qualsiasi definizione che comporti una rinuncia generale alla riscossione dell'imposta o delle relative sanzioni. Per l'IRPEG, ha stabilito che l'art. 9-bis della Legge n. 289 del 2002 consente di evitare le sanzioni soltanto quando il pagamento delle imposte sia effettuato integralmente, anche mediante rateizzazione, nei termini e secondo le modalità previste. In assenza di una disposizione che escluda espressamente l'inefficacia della definizione in caso di omesso pagamento delle rate successive, il mancato versamento anche dell'ultima rata impedisce il perfezionamento del beneficio e rende applicabili le sanzioni. Restavano da esaminare, in sede di rinvio, le questioni relative all'imputazione delle somme già pagate e alla mancata ricezione di alcune comunicazioni di irregolarità.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti ... che provvedono ai pagamenti delle imposte ... Se gli importi da versare ... eccedono ... la somma di 6.000 Euro, gli importi eccedenti ... possono essere versati in tre rate.
Il beneficio della non applicazione delle sanzioni è subordinato al pagamento integrale delle imposte nei termini e con le modalità previste, anche quando sia ammesso il pagamento rateale. L'omesso versamento di una rata impedisce il perfezionamento della definizione.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Prevede le sanzioni tributarie per omesso o tardivo versamento. Tali sanzioni restano applicabili quando non si perfeziona la definizione agevolata.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
L'omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; l'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione.
Le disposizioni che escludono espressamente l'inefficacia della definizione in caso di mancato pagamento di somme o rate non possono essere estese analogicamente all'art. 9-bis, che non contiene una previsione analoga.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Il diritto dell'Unione europea impedisce agli Stati membri di rinunciare in modo generale e indiscriminato alla riscossione dell'IVA dovuta e delle relative sanzioni.
Sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, causa C-132/06
Ha dichiarato incompatibili con il diritto dell'Unione le misure italiane di condono che comportavano una rinuncia generale all'accertamento o alla riscossione dell'IVA; tale principio riguarda anche le sanzioni collegate agli obblighi di pagamento.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Quando un beneficio fiscale o una definizione agevolata è subordinato al pagamento integrale entro termini specifici, il mancato pagamento anche di una sola rata può comportare la perdita del beneficio, salvo che la legge preveda espressamente una conseguenza diversa.
- Le norme sui condoni e sulle definizioni agevolate sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile estendere automaticamente a una procedura le regole previste per altre forme di definizione.
- Per l'IVA, le norme nazionali che prevedono una rinuncia generalizzata all'imposta o alle sanzioni devono essere disapplicate se incompatibili con il diritto dell'Unione europea.
- Il pagamento parziale normalmente non consente di conservare parzialmente il beneficio, se la norma richiede il pagamento integrale e non prevede espressamente un'efficacia proporzionale o la conservazione della definizione.
- In caso di decadenza dalla definizione, gli importi già versati devono comunque essere considerati e imputati secondo le regole applicabili; tale questione può richiedere uno specifico accertamento giudiziale.
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