Cassazione Penale, Sentenza n. 11563/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.), lamentando l'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza sia al difensore di fiducia sia alla condannata e sostenendo che la partecipazione del difensore d'ufficio non è equipollente a quella del difensore di fiducia.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Dalla consultazione degli atti è emerso che in una precedente udienza del 27 aprile 2023 il Tribunale aveva nominato un difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia assente e aveva fissato l'udienza successiva (31 maggio 2023) senza necessità di una nuova notifica al difensore di fiducia o alla condannata. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'omessa notificazione dà luogo a nullità assoluta quando si è in presenza di un rinvio a nuovo ruolo privo di data, ma che se nell'udienza precedente è stato nominato il difensore d'ufficio la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Invocato come motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge (lett. c) nella cassazione per vizi di diritto dell'ordinanza impugnata.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata congiuntamente all'art. 179 per affermare che l'omessa notificazione dell'avviso d'udienza può determinare nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato per sancire la nullità assoluta del provvedimento conclusivo se è mancata la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Consente al giudice di nominare un difensore d'ufficio in sostituzione; la Corte rileva che, se tale sostituzione è avvenuta in udienza precedente, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per il condannato e per il difensore non comparso.
artt. 666 e 678 cod. proc. pen.
Richiamati per indicare che sia il procedimento di esecuzione sia quello di sorveglianza sono regolati da disposizioni che rendono necessaria la partecipazione del difensore di fiducia già nominato.
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Applicato per estensione al rito camerale di sorveglianza: il legittimo impedimento del difensore, debitamente documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell'udienza.
Massime di principio
- Se in un'udienza il giudice nomina un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, la lettura dell'ordinanza in quella sede può sostituire la necessità di una nuova notifica per la successiva udienza fissata, e quindi l'assenza di una notifica successiva non determina automaticamente nullità.
- Il rinvio a nuovo ruolo senza indicazione della data obbliga alla notifica dell'avviso di fissazione sia al condannato sia al suo difensore di fiducia; la mancata notifica in tale ipotesi dà luogo a nullità assoluta e insanabile.
- La partecipazione del difensore d'ufficio non è automaticamente equipollente a quella del difensore di fiducia, salvo che la sostituzione sia regolarmente disposta in udienza e la lettura del provvedimento svolga funzione sostitutiva della citazione/avviso.
- Il legittimo impedimento del difensore di fiducia (anche per concomitante impegno professionale) deve essere documentato e tempestivamente comunicato per ottenere il rinvio dell'udienza; in mancanza la nomina di un sostituto può rendere validi gli atti.
- In caso di omessa notifica il rimedio è la impugnazione per violazione di legge (art. 606 c.p.p.), ma il successo dipende dalla concreta dinamica processuale (nomina di difensore d'ufficio in udienza, lettura degli atti, tipo di rinvio operato dal giudice).
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