Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21369/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, contestando: la qualificazione giuridica dei fatti; la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, c.p.; la quantificazione della pena ritenuta eccessiva; il diniego delle circostanze attenuanti generiche; il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione rileva però che tutti i motivi erano privi di specificità ex art. 581 c.p.p., perché generici, indeterminati e sostanzialmente ripetitivi di censure già dedotte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata idonea a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici a pena di inammissibilità; la specificità va valutata sia in senso intrinseco sia estrinseco, e manca quando la censura è generica o meramente riproduttiva di doglianze già respinte in appello.

  • art. 61, primo comma, n. 7, c.p.

    È l'aggravante contestata nei motivi di ricorso; la Corte non ne esamina il merito perché la relativa doglianza è ritenuta aspecifica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente reiterare censure già proposte in appello e già disattese.
  • La mancanza di specificità dei motivi integra inammissibilità quando la doglianza è generica, indeterminata o solo apparente, cioè priva di una critica argomentata alla decisione impugnata.
  • La specificità va apprezzata anche estrinsecamente: un motivo è inidoneo quando non vi è correlazione tra la complessità delle ragioni della decisione e quelle addotte nel ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dalla legge, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.