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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19190/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Ha inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., non vi era luogo a provvedere sulle spese, essendo intervenuta l'adesione alla rinuncia da parte della controparte che aveva spiegato controricorso e ricorso incidentale. Non è stata quindi esaminata nel merito alcuna censura del ricorso principale né del ricorso incidentale condizionato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia traeva origine dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda con cui la parte attrice chiedeva che l'istituto di credito fosse condannato a restituire le somme trattenute a titolo di interessi maturati su titoli dati in pegno presso la banca. Nel giudizio di merito era stata anche proposta querela di falso rispetto a documenti bancari apparentemente sottoscritti dalla medesima parte attrice, parzialmente accolta in relazione alla sottoscrizione di alcuni di tali documenti. Avverso la sentenza d'appello la parte soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; la banca resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale condizionato su due motivi. Prima della decisione, tuttavia, la parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., sottoscritto dal procuratore munito di procura speciale. La Corte prendeva atto della rinuncia e dell'adesione della parte controricorrente e ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Consente la rinuncia al ricorso; la Corte ha ritenuto valida la rinuncia depositata dalla parte ricorrente e sottoscritta dal procuratore munito di procura speciale.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    In presenza di adesione della controparte alla rinuncia, la Corte ha affermato che non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proveniente dalla parte legittimata e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del processo.
  • Quando la controparte aderisce alla rinuncia, non è dovuta una pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non esamina i motivi del ricorso principale né quelli del ricorso incidentale condizionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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