Sentenza n. 5497/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di archiviazione della richiesta di primo ingresso emesso dalla Prefettura di Napoli in data 9 Novembre 2025 veniva emessa l'archiviazione della procedura P-NA/L/Q/2025/105131;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione della procedura di primo ingresso per mancata trasmissione telematica, entro il termine, del contratto di soggiorno firmato digitalmente
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino indiano assunto a tempo determinato per lavoro stagionale in agricoltura nell'ambito del Decreto Flussi, aveva ottenuto il nulla osta il 6 marzo 2025. Dopo l'ingresso in Italia, il contratto di soggiorno, tempestivamente predisposto e sottoscritto, non fu trasmesso tramite il portale ALI entro il termine di legge a causa del blocco tecnico delle credenziali SPID dell'operatrice dell'associazione di categoria incaricata della pratica. Il contratto fu inviato alla Prefettura via PEC il 3 e l'8 novembre 2025, segnalando il problema; il lavoratore fu assunto dal 5 novembre, come attestato dal modello UniLav trasmesso il 4 novembre. Il 9 novembre 2025 lo Sportello Unico per l'Immigrazione archiviò la pratica per tardiva trasmissione telematica. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998 ed erronea valutazione dei presupposti, perché il ritardo dipendeva da forza maggiore o comunque da causa non imputabile al lavoratore; violazione dei principi di correttezza e affidamento; (2) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di istruttoria e partecipazione, per la mancata comunicazione dei motivi ostativi e l'omessa valutazione dell'invio via PEC e della documentazione sul guasto. L'Amministrazione sosteneva che l'archiviazione fosse automatica e vincolata, che il portale ALI fosse l'unico canale valido e che operasse l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambe le censure e annullato l'archiviazione. Ha escluso che il potere fosse rigidamente vincolato: l'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 fa salva l'ipotesi di ritardo dovuto a forza maggiore o a cause non imputabili al lavoratore, imponendo allo Sportello Unico di valutare le giustificazioni e gli elementi istruttori forniti. Nel caso concreto, il blocco delle credenziali SPID dell'intermediario era un impedimento tecnico oggettivo ed esterno alla sfera di controllo delle parti; il contratto era stato sottoscritto, inviato via PEC e il rapporto di lavoro risultava avviato. La PEC costituiva modalità idonea a documentare la trasmissione e la ricezione quando l'ordinario canale telematico era precluso da un'anomalia, e non poteva essere ignorata per mero formalismo informatico. Era inoltre dovuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, poiché l'Amministrazione doveva valutare la causa del ritardo e il contraddittorio avrebbe consentito di produrre la documentazione rilevante. È stata quindi respinta l'eccezione fondata sull'art. 21-octies, comma 2: l'apporto partecipativo avrebbe potuto incidere sul contenuto della decisione, sicché l'esito non era inevitabile. L'Amministrazione deve riavviare il procedimento, convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno e inoltrare il modello 209 per il rilascio del titolo, ove sussistano gli ulteriori presupposti di legge. Il TAR ha altresì ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato dalla data di presentazione del ricorso e liquidato al difensore € 1.200,00, oltre spese generali, CPA e IVA, a carico dello Stato. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità e la parziale novità tecnica della fattispecie.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Al contrario, la formulazione letterale dell'art. 22, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187, prevede espressamente che la mancata trasmissione telematica del contratto di soggiorno determini la revoca o il diniego del nulla osta, «salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore».
La clausola di salvaguardia impone all'Amministrazione di verificare se il ritardo sia dovuto a forza maggiore o a una causa non imputabile al lavoratore; l'archiviazione non è quindi automatica per il solo decorso del termine.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Una volta fatto ingresso nel territorio nazionale, sorgeva l'obbligo, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.I.), di procedere entro quindici giorni alla sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno e alla sua trasmissione telematica allo Sportello Unico.
La disposizione prevede il termine di quindici giorni per la sottoscrizione digitale e la trasmissione telematica del contratto di soggiorno; la sua applicazione deve coordinarsi con la causa di salvaguardia prevista dal comma 5-ter.
art. 10-bis l. 241/1990
Poiché, come evidenziato al punto 1, la fattispecie non è a carattere rigidamente vincolato ed automatico — dovendo l'ufficio valutare l'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore — la P.A. era tenuta a instaurare il contraddittorio procedimentale, avvisando le parti dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e assegnando il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni e documenti (TAR Molise, n. 147/2026).
Quando l'Amministrazione deve valutare le giustificazioni del ritardo e la possibile sussistenza della forza maggiore, deve comunicare i motivi ostativi e consentire la presentazione di osservazioni e documenti.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Deve pertanto respingersi l'eccezione formulata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241/1990. L'apporto partecipativo del privato non avrebbe avuto un carattere puramente formale, bensì sostanziale: ove l'Amministrazione avesse ritualmente emesso il preavviso ex art. 10-bis, il datore di lavoro avrebbe potuto formalizzare la documentazione relativa al blocco SPID dell'intermediario e comprovare la vigenza del rapporto di lavoro tramite UniLav.
La violazione delle garanzie partecipative non è non invalidante quando la partecipazione avrebbe potuto introdurre elementi rilevanti e incidere sull'esito del procedimento; qui la documentazione sul guasto e sul rapporto di lavoro poteva escludere l'archiviazione.
art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 126, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002, in caso di rigetto da parte della Commissione, l'istanza può essere riproposta al magistrato competente per il giudizio, il quale decide sulla stessa con effetto ex tunc (dall'inizio del processo).
Dopo il rigetto della Commissione, l'istanza di patrocinio a spese dello Stato può essere riproposta al magistrato del giudizio, che decide con efficacia retroattiva all'inizio del processo.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
Quanto ai redditi prodotti all'estero, l'art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 impone al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea di corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare del Paese d'origine che attesti la veridicità di quanto dichiarato in ordine alla mancanza di redditi esteri.
Per l'ammissione al patrocinio, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea deve presentare la certificazione consolare sui redditi prodotti all'estero; il giudice ha ritenuto assolto l'onere quando lo straniero dimostri di essersi attivato e l'autorità consolare sia rimasta inerte.
art. 24, comma 3, Cost.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora lo straniero dimostri di essersi attivato per richiedere la predetta certificazione consolare e l'autorità diplomatica sia rimasta inerte, l'onere probatorio a suo carico deve ritenersi assolto, al fine di evitare che l'inerzia di un soggetto terzo e sovrano si traduca in una lesione del diritto inviolabile alla difesa ex art. 24, comma 3, della Costituzione.
Il diritto di difesa impedisce che l'inerzia dell'autorità consolare, dopo che lo straniero abbia tempestivamente richiesto la certificazione, renda impossibile l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002
Sussistendo pertanto tutti i requisiti di legge, e non risultando a carico del ricorrente cause ostative ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis, del D.P.R. n. 115/2002, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- deve essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso.
L'ammissione al patrocinio è stata disposta dopo aver verificato i requisiti e l'assenza delle cause ostative previste dalla disposizione.
art. 130, comma 1, d.P.R. 115/2002
Applicando il dimezzamento previsto dall'art. 130, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 per le controversie civili e amministrative, l'importo viene ridotto a complessivi € 1.200,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Il compenso liquidato al difensore ammesso al patrocinio nelle controversie amministrative è ridotto della metà secondo la disposizione.
Massime di principio
- Quando la legge esclude le conseguenze della mancata trasmissione del contratto di soggiorno se il ritardo dipende da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore, l'Amministrazione non può archiviare automaticamente la pratica per il mero decorso del termine: deve accertare e valutare le giustificazioni e gli elementi istruttori offerti.
- Se un'anomalia tecnica impedisce l'uso del canale telematico ordinario, l'invio tramite PEC del documento sottoscritto, accompagnato dalla segnalazione del guasto, può essere idoneo a provare la trasmissione e la ricezione; l'Amministrazione non può ignorarlo per una mera rigidità informatica.
- Quando la decisione dipende dalla valutazione di possibili cause di forza maggiore o di altri elementi giustificativi, il procedimento non è rigidamente vincolato e l'Amministrazione deve attivare il contraddittorio previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.
- La violazione dell'art. 10-bis non è neutralizzata dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 se le osservazioni e i documenti che il privato avrebbe potuto presentare erano potenzialmente idonei a modificare l'esito del procedimento.
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