Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/09/2021 n. 4332 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Violazioni tributarie e sanzioni - Crisi aziendale - Causa di forza maggiore - Ricorrenza - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha escluso che la situazione di illiquidità o la crisi aziendale costituiscano di per sé causa di forza maggiore idonea ad esonerare dall'applicazione delle sanzioni tributarie. Il ricorso è stato quindi respinto e sono state confermate le sanzioni, salvo che il contribuente non provasse l'esistenza di un evento esterno, imprevedibile e inevitabile e la diligente adozione di misure preventive ragionevoli.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie sostenendo che l'evento che ha impedito l'adempimento fosse riconducibile a causa di forza maggiore. La questione centrale era se la crisi aziendale o l'illiquidità della società possano integrare la nozione di forza maggiore ai sensi della normativa sulle sanzioni (d.lgs. 472/97, Nota II-bis, art. 6). La Corte ha richiamato la necessità che la forza maggiore comprenda un elemento oggettivo (circostanze anomale ed estranee all'operatore) e un elemento soggettivo (obbligo dell'interessato di adottare misure preventive adeguate e proporzionate, senza richiedere sacrifici eccessivi).

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Le norme sulle sanzioni amministrative tributarie (in particolare la Nota II-bis e l'art. 6 richiamati) richiedono, per escludere la responsabilità sanzionatoria per causa di forza maggiore, la dimostrazione sia dell'elemento oggettivo (evento esterno e anomalo) sia dell'elemento soggettivo (adottate misure preventive adeguate).

  • Nota II-bis (d.lgs. 472/97), art. 6

    La circolare normativa/nota interpretativa sottolinea che non tutte le difficoltà aziendali possono essere assimilate a forza maggiore: la mera condizione di crisi o di illiquidità non soddisfa i requisiti richiesti dalla norma.

  • Cass. 7850/2018

    La giurisprudenza di legittimità conferma che per riconoscere la causa di forza maggiore è necessaria la contemporanea sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo; la Corte ha affermato espressamente che la crisi aziendale/insolvenza non integra di per sé forza maggiore.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esclusione delle sanzioni per causa di forza maggiore è necessario provare sia un evento esterno, straordinario e imprevedibile, sia di aver adottato tutte le misure preventive ragionevoli per evitarne gli effetti.
  • La semplice difficoltà economica, la crisi aziendale o l'illiquidità non costituiscono di per sé causa di forza maggiore nei procedimenti sanzionatori tributari.
  • Onere della prova a carico del contribuente: bisogna fornire documentazione che dimostri la natura eccezionale dell'evento e le azioni intraprese per attenuarne gli effetti (es. comunicazioni, tentativi di ristrutturazione, richieste di dilazione, misure organizzative).
  • Nelle contestazioni future va privilegiata la raccolta di prove tempestive e oggettive (documenti bancari, corrispondenza con creditori/autorità, perizie) e la tempestiva informazione all'amministrazione finanziaria quando possibile.
  • Se l'evento è evitabile con misure ordinarie o con sacrifici non eccessivi, la causa di forza maggiore non è riconosciuta; valutare sempre se esistessero alternative praticabili prima dell'omissione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.