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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38231/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce da una successione aperta senza testamento, nella quale il de cuius aveva in vita trasferito l'intero patrimonio immobiliare ad alcune figlie, senza lasciare beni relitti. Due discendenti di un figlio premorto hanno agito per la riduzione della donazione, assumendo che la disposizione avesse leso la loro quota di legittima. I giudici di merito hanno ritenuto che una dichiarazione scritta resa in precedenza dalle attrici, con cui esse avevano riconosciuto che il prezzo di un immobile acquistato dal loro ascendente era stato sostenuto dal de cuius e che esse stesse avevano ricevuto elargizioni, provasse l'esistenza di una liberalità indiretta imputabile all'ascendente premorto e quindi da scomputare ai fini della legittima. Le attrici hanno poi contestato la validità e l'efficacia probatoria di tale dichiarazione, dedotto l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova e sulla non contestazione, sostenuto che la documentazione prodotta in appello dimostrasse che il prezzo dell'immobile era stato pagato dall'acquirente e non dal de cuius, e censurato anche la liquidazione delle spese di lite. Il ricorso per cassazione era articolato in sei motivi: nullità della decisione per pretesa applicazione dell'art. 281-sexies c.p.c. senza lettura contestuale della motivazione; carenza motivazionale e violazione dell'art. 2697 c.c.; violazione dell'art. 342 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 167 c.p.c. e 2697 c.c. per asserito uso del principio di non contestazione; violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per mancata ammissione di nuovi documenti; violazione della disciplina sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha chiarito che il riferimento all'art. 281-sexies c.p.c. nella sentenza d'appello era un mero errore materiale, poiché la causa era stata trattenuta in decisione secondo il modello dell'art. 352 c.p.c. con rinuncia ai termini; ha escluso vizi motivazionali rilevanti e ha precisato che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., perché la Corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova ma aveva ritenuto provata la donazione indiretta sulla base della dichiarazione sottoscritta dalle stesse legittimarie. Quanto all'art. 342 c.p.c. e all'omesso esame di fatti decisivi, la Corte ha osservato che la sentenza d'appello aveva effettivamente esaminato il merito delle censure; ha inoltre ribadito che, in tema di rappresentazione, il legittimario deve imputare alla propria porzione anche le donazioni fatte all'ascendente, e che una liberalità indiretta può consistere anche nella dazione di denaro per l'acquisto di un bene, senza necessità di pagamento diretto al venditore o di contestualità rispetto al rogito. Ha poi ritenuto inammissibili o comunque irrilevanti le nuove deduzioni sulla provenienza della provvista, poiché non risultava che fossero state specificamente devolute nel giudizio di merito. È stata confermata anche la mancata ammissione dei documenti nuovi in appello, perché privi di decisività, e la liquidazione delle spese, non censurabile in cassazione nei limiti dedotti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Il richiamo contenuto nella sentenza d'appello è stato qualificato come mero errore materiale, privo di incidenza sulla validità della decisione, perché la causa non era stata decisa con quel modello.

  • art. 352 c.p.c.

    La decisione di appello è stata ricondotta al modello della trattazione con rinuncia ai termini conclusionali e di replica.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella su cui grava; nella specie non vi è stata inversione dell'onere ma valutazione positiva della prova offerta.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello era ritenuto comunque specifico e la Corte territoriale aveva esaminato nel merito le censure, senza violazione della norma.

  • art. 564, comma 2, c.c.

    In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato

    Il legittimario deve imputare alla propria quota anche le liberalità ricevute, salvo espressa dispensa.

  • art. 564, comma 3, c.c.

    Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente

    Il chiamato per rappresentazione deve imputare alla propria porzione anche le liberalità fatte all'ascendente premorto.

  • art. 740 c.c.

    Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo

    In collazione, il discendente rappresentante deve conferire quanto donato all'ascendente, a tutela dell'affidamento dei terzi beneficiari.

  • art. 1180 c.c.

    È richiamato per escludere che la liberalità indiretta richieda il pagamento diretto del prezzo al venditore da parte del donante.

  • art. 167 c.p.c.

    Le censure sul principio di non contestazione sono state ritenute infondate, poiché la decisione non si è basata su tale principio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non è stato posto a fondamento della decisione; in ogni caso le deduzioni di parte ricorrente non potevano ribaltare la prova già acquisita.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    I documenti nuovi prodotti in appello sono stati ritenuti non ammissibili perché privi del requisito della decisività.

  • d.m. 20 luglio 2012, n. 140

    La liquidazione delle spese del grado è stata ritenuta conforme, non essendo richiesta la separata scansione delle singole fasi nei termini dedotti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice abbia distribuito l'onere della prova in modo erroneo; non ricorre, invece, se il giudice si limita a valutare le prove offerte e a ritenerne una sufficientemente dimostrativa del fatto controverso.
  • Il richiamo a una norma processuale nella motivazione o nel dispositivo non determina nullità quando sia riconoscibile come mero errore materiale e non incida sul modello decisorio effettivamente seguito dal giudice di merito.
  • Nel sistema della rappresentazione successoria, il legittimario deve imputare alla propria porzione anche le liberalità fatte all'ascendente premorto; la tutela della quota di riserva non può eludere l'effetto imputativo derivante da donazioni indirette riferibili all'ascendente.
  • La donazione indiretta finalizzata all'acquisto di un bene immobile può realizzarsi anche mediante dazione di denaro destinato al pagamento del prezzo, senza necessità che il donante paghi direttamente il venditore o che la liberalità coincida temporalmente con il rogito.
  • In sede di appello e di legittimità, i documenti nuovi sono ammissibili solo se decisivi; la loro capacità di incidere sulla decisione deve essere concreta e non meramente astratta, e il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza indicando dove la questione sia stata devoluta nei gradi di merito.
  • La violazione del principio di non contestazione non può essere utilmente invocata quando la decisione di merito sia fondata su una prova positiva autonoma e non su una mera presunzione derivante dal comportamento difensivo della controparte.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariCollazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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