Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 564/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.04.2024.

Giustizia amministrativa202503102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, relativa all'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 4 aprile 2024, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, mediante emissione di buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascun anno, utilizzabili secondo le modalità del DPCM 28 novembre 2016, oltre interessi. La sentenza era stata notificata il 13 ottobre 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 16 aprile 2025. Anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era decorso senza adempimento. Il ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito ma non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato e il suo contenuto risultavano documentati e che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza, per la parte relativa alla Carta docente, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzazione dei buoni elettronici relativi alla Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il riferimento per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per l'applicazione delle disposizioni processuali civili compatibili.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando il titolo esecutivo attribuisce una prestazione determinata a carico dell'amministrazione e l'inadempimento risulta documentato.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato dal ricorrente, unitamente alla documentazione del giudicato e della sua notificazione, è idonea a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti necessari all'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La nomina a commissario ad acta di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica oggetto dell'obbligo esecutivo non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.