Cassazione Penale, Sentenza n. 00507/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: si deduce violazione del principio del ne bis in idem per fatti già oggetto di giudicati (con richieste di estensione fino al 2012), censura sul calcolo e sulla qualificazione della volumetria ai fini dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004 (sostegno che alcune opere siano mera ristrutturazione o rientrino in fatti già giudicati/prescritti), contestazione della valutazione dei sequestri e dei provvedimenti amministrativi, e doglianza sulla applicabilità del vincolo paesaggistico successivo all'acquisto del terreno.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto in parte fondati i ricorsi: ha rigettato i motivi relativi al capo A (lottizzazione abusiva) e al capo F (realizzazione di nuova volumetria di mc 1900) confermando la responsabilità per tali reati e dichiarandone l'irrevocabilità; ha invece annullato la sentenza impugnata limitatamente ai capi B, C, D ed E e alla determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio, rinviando ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio su quei capi. Ha quindi disposto la rideterminazione delle spese per il presente grado e ha disposto la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità quanto ai capi A e F.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Riferimento al principio del ne bis in idem: la Corte e il Procuratore Generale hanno valutato la portata dei precedenti giudicati e riconosciuto l'applicabilità limitata della causa estintiva per i reati satellite entro specifiche date, ma non per la lottizzazione e la volumetria sostenute come prosecuzione delle attività abusive
art. 624 cod. proc. pen.
Richiesta della parte civile di declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; la sentenza dichiarata irrevocabile in parte fa riferimento all'irrimediabilità dell'accertamento penale per i capi A e F
art. 626 cod. proc. pen.
Citato nei termini finali relativi agli effetti della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza per i reati confermati
art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004
Norma penale paesaggistica sulla rilevanza penale di consistenti volumetrie in zona vincolata: la Corte ha confermato che la volumetria complessiva superiore alle soglie previste integra il delitto e che la ricostruzione di un rudere può costituire nuova costruzione
art. 181-bis d.lgs. n. 42/2004
Riferimenti interpretativi sul superamento della soglia volumetrica complessiva e sulla valutazione unitaria delle prosecuzioni abusive nel tempo
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Richiamato come titolo abilitativo necessario in zona vincolata (capo C), la relativa assenza è stata motivo autonomo di contestazione penale per singoli interventi
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
Principio che l'ordine di demolizione conseguente alla condanna riguarda l'immobile nella sua interezza, anche se talune parti risultino riguardate da prescrizione o istanze di condono pendenti; richiamato a supporto della valutazione unitaria dell'immobile abusivo
Massime di principio
- Ne bis in idem: occorre verificare con precisione il tempus commissi delicti per ciascun reato e l'efficacia materiale dei precedenti giudicati; i giudicati precedenti possono escludere singoli profili ma non automaticamente assolvono per condotte di prosecuzione o nuovi interventi successivi.
- Lottizzazione abusiva e reati edilizi spesso hanno natura progressiva/continuativa: interventi successivi, modifiche o completamenti che consolidano una trasformazione abusiva possono essere valutati unitariamente e integrare una prosecuzione del reato anche se parte delle condotte anteriori è prescritta o già giudicata.
- Volumetria e ricostruzione di ruderi: la ricostruzione di un rudere o nuove opere che determinano aumento significativo di cubatura possono costituire nuova costruzione e non semplice ristrutturazione, con conseguente rilevanza penale se superano le soglie previste dalla normativa paesaggistica.
- Vincoli sopravvenuti: ai fini penali non rileva che il vincolo paesaggistico sia stato apposto dopo l'acquisto dell'area; conta il momento di realizzazione delle opere rispetto all'esistenza del vincolo.
- Distinctio tra reati continui e reati istantanei: per reati 'satellite' (violazioni di titoli abilitativi, autorizzazioni, ecc.) è necessaria indagine puntuale sul tempo degli atti per stabilire la loro autonomia rispetto all'accusa di lottizzazione e la possibile applicazione del ne bis in idem.
- Efficacia dei giudizi amministrativi: l'annullamento amministrativo per vizi procedurali non neutralizza automaticamente la valutazione penale delle opere; va valutato se l'intervento amministrativo abbia effettivamente rimosso l'illiceità o si sia limitato a profili procedurali.
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