Sentenza del 12/01/2023 n. 796 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva accolto l'appello della società avverso la C.T.P. Milano relativa a una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis, per recuperi IRES derivanti da compensazioni ritenute indebite nella dichiarazione Unico 2006. L'Agenzia deduce che la C.T.R. ha illegittimamente ammesso come motivo decisivo, introdotto solo con memoria illustrativa in appello, la nuova allegazione della contribuente circa la presentazione di una dichiarazione integrativa che avrebbe corretto errori formali della Unico 2006; inoltre censura la carenza di motivazione della C.T.R. rispetto al recupero di Euro 177.568,00 relativo all'IRES 2005 (per il quale la contribuente aveva eccepito di aver optato per il regime di trasparenza), e la motivazione non congrua circa la relazione tra un'eccedenza di imposta e l'intero ammontare dei recuperi.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie i primi e terzo motivi dell'Agenzia (assorbendo gli altri). In particolare: 1) viene ritenuto errato che la C.T.R. abbia fatto entrare nel thema decidendum, tramite memoria illustrativa in appello, un motivo di fatto e di diritto che non era specificamente dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado (la presentazione della dichiarazione integrativa a correzione di errori formali), per cui la parte della decisione che si fonda su tale motivo è viziata; 2) la Corte rileva che la C.T.R. non ha motivato in ordine al recupero di Euro 177.568,00 relativo all'IRES 2005 e che la decisione ha omesso di considerare che i recuperi erano due distinti; per tale parte la cassazione pronuncia la cassazione e rinvia la controversia alla C.T.R. Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, demandando altresì la valutazione delle spese di legittimità. Deposito in cancelleria il 12/01/2023.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Norma che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e il recupero di imposta; la contestazione della validità della cartella verte sull'applicazione di tale articolo e sulla possibilità di recuperare importi risultanti da presunte compensazioni indebite nella Unico 2006.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
Richiamato per i limiti all'integrazione della domanda nel processo tributario: il ricorso introduttivo deve contenere i motivi specifici e le memorie illustrative non possono introdurre nuovi 'thema decidendum', salvo le eccezioni previste dall'art. 24 (deposito di documenti non noti alle altre parti o richiesti dalla commissione).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
Norma di riferimento sul contraddittorio e composizione delle parti; rilevata nella fase di integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni delle commissioni tributarie e alla necessità che il giudice esprima valutazioni su ciascun profilo decisivo; la mancata motivazione su un recupero distinto è motivo di cassazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 55 e ss.
Richiamati in relazione alle regole processuali applicabili in appello e al principio di corretto svolgimento del contraddittorio, ivi compresa la disciplina delle prove e degli atti istruttori.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
Richiamato come motivo di cassazione: n.4 (inosservanza di legge) per violazioni delle norme procedurali/tributarie richiamate; n.5 (insufficiente motivazione) per la carenza di argomentazione sulla parte del recupero non esaminata dalla C.T.R.
Codice di procedura civile, art. 331 c.p.c.
Utilizzato dalla Corte per ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, prima della decisione di merito in Cassazione.
Decreto-Legge 31 agosto 2016, n. 168, conv. L. 25 ottobre 2016, n. 197 (art. 380-bis 1 c.p.c. introdotto/modificato)
Richiamato incidentalmente per i termini e le modalità di fissazione dell'udienza e del procedimento in Cassazione (rinvii a camera di consiglio etc.).
Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.
Richiamato in connessione alla censura circa l'ultrapetizione e la necessità che il giudice non motivi su questioni non prospettate dalle parti.
Massime di principio
- Nel processo tributario il thema decidendum è determinato dai motivi specifici del ricorso introduttivo: memorie illustrative depositate successivamente non possono introdurre nuovi fatti o nuove domande sostanziali che trasformino l'oggetto del giudizio, salvo le limitate ipotesi previste dall'art. 24 del D.Lgs. 546/1992 (documenti non conosciuti dalle altre parti o richiesti dalla commissione).
- Se in primo grado il ricorso è generico e non specifica i motivi in modo idoneo, non è possibile in appello sostituire o ampliare la contestazione con nuove deduzioni decisive apparse solo nelle memorie; il giudice d'appello non può decidere favorendo motivi che esulano dall'originario contenuto del ricorso.
- Il giudice d'appello è obbligato a motivare compiutamente su ciascun importo o profilo di recupero contestato: la mancata motivazione su una delle poste rilevanti integra motivo di cassazione e comporta rinvio per nuovo esame.
- La presentazione di una dichiarazione integrativa che corregge errori formali può impedire il recupero a tassazione di quanto indebitamente contestato, ma tale fatto deve essere tempestivamente e specificamente dedotto nel ricorso introduttivo o rientrare nelle eccezioni ammesse dall'art. 24; altrimenti la relativa eccezione può essere ritenuta inammissibile.
- In presenza di pluralità di soggetti interessati (es. concessionario della riscossione) il contraddittorio deve essere integrato tempestivamente secondo le norme processuali (art. 331 c.p.c. e correlati), altrimenti si rischia l'annullamento/parziale cassazione della decisione per difetto di contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 gen 2023Sentenza del 12/01/2023 n. 99 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 12 gen 2023Sentenza del 12/01/2023 n. 605 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 gen 2023Sentenza del 12/01/2023 n. 637 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 gen 2023Sentenza del 12/01/2023 n. 646 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 gen 2023Sentenza del 12/01/2023 n. 720 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 gen 2023Sentenza del 12/01/2023 n. 728 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →