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Sentenza

Sentenza n. 7636/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 2147/2025 del 19.02.2025 del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, NRG 14334/2024;

Giustizia amministrativa202600539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 2147/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a percepire il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro, oltre alle spese di lite. Il titolo era stato ritualmente notificato al Ministero, ma l’Amministrazione non aveva adempiuto entro il termine dilatorio previsto dalla legge. La ricorrente ha quindi chiesto l’ottemperanza, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere un’effettiva attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché risultava documentalmente l’inadempimento del Ministero, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo alla ricorrente le somme riconosciute dal giudice del lavoro. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e con ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Non sono state applicate, allo stato, penalità di mora, salva la possibilità di disporle in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge se dovuti. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Prima di promuovere l’esecuzione forzata nei confronti di un’amministrazione pubblica occorre attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine era decorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e questa non abbia adempiuto.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l’amministrazione debitrice è tenuta a eseguire la condanna pecuniaria contenuta nella sentenza del giudice ordinario.
  • In presenza di una comprovata persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine e alla richiesta della parte.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere riservata a una successiva fase in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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