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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29670/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguardava la condotta di Cerchia, ex Ufficiale Giudiziario, il quale dopo il pensionamento (1 dicembre 2015) ha continuato a percepire lo stipendio cumulandolo con la pensione per il periodo 2016-2019, cagionando un danno all'Erario pari a euro 67.135,95. Il difensore deduceva: 1) errore nella qualificazione giuridica (contestata l'applicabilità della fattispecie pubblicistica se la condotta è post-pensionamento); 2) mancanza dell'elemento psicologico (assenza di dolo); 3) violazione dell'art. 603, comma 3, c.p.p. per omessa rinnovazione dell'istruttoria; 4) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) in relazione alla restituzione degli importi, alla mancanza di profitto e all'occasionalità della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha innanzitutto corretta d'ufficio un errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata: la fattispecie è quella dell'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e non dell'art. 316 c.p. (erroneamente indicato nel dispositivo). Sui motivi sostanziali la Corte ha ritenuto infondati i rilievi: il primo motivo è stato escluso perché eccentrico rispetto alla fattispecie effettivamente applicata; il secondo è inammissibile come mera rinnovazione di questioni già trattate in appello e la motivazione ha ricostruito la consapevolezza dell'imputato (apertura di un secondo conto per la pensione, trasferimento di 118.000 euro, prelievi continui dal primo conto, ritardo nella restituzione fino all'intervento del funzionario); il terzo motivo (sull'istruttoria) è inammissibile poiché l'appello ha solo riqualificato la condotta senza rivalutare le dichiarazioni dei testi; il quarto è infondato: la causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa per l'entità e le modalità della condotta e la restituzione post delictum non incide sulla valutazione della tenuità. Conseguentemente il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    richiamata come confronto: la Corte ha escluso la sussistenza della truffa aggravata quando l'indebita percezione deriva dal silenzio e dalla prosecuzione degli accrediti senza comportamenti fraudolenti attivi

  • art. 316-ter cod. pen.

    norma ritenuta applicabile alla indebita percezione di erogazioni pubblche da parte di chi, pur cessato dal rapporto, continua a percepire somme; la Corte ha affermato che la condotta omissiva e la prosecuzione degli accrediti legittimano la sussunzione in tale fattispecie

  • art. 316 cod. pen.

    menzionato in dispositivo per errore materiale; corretto in Cassazione in favore della qualificazione ai sensi dell'art. 316-ter

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 603, comma 3, c.p.p.

    invocato dal ricorrente per chiedere rinnovazione istruttoria; la Corte ha ritenuto che non fosse dovuta quando l'appello si limita a riqualificare la fattispecie senza rimettere in discussione il contenuto dichiarativo dei testi

  • art. 131-bis cod. pen.

    norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha escluso la sua applicabilità, ritenendo che la valutazione della tenuità non possa essere surrogata dalla sola restituzione post delictum e debba tener conto di condotta, danno e colpevolezza secondo art. 133 c.p.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    richiamato per la possibilità di correggere d'ufficio un errore materiale nel dispositivo della sentenza alla luce della motivazione

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato in relazione ai parametri per la valutazione delle circostanze e della gravità ai fini della determinazione della pena e della valutazione della tenuità (indicatori da considerare ai fini di art. 131-bis)

Massime di principio

  • La prosecuzione della percezione di erogazioni pubbliche dopo la cessazione del rapporto, combinata con comportamenti che evidenziano consapevolezza (es. apertura di altro conto per la pensione, trasferimenti rilevanti, prelievi regolari), giustifica l'imputazione ai sensi dell'art. 316-ter c.p. piuttosto che la derubricazione per mancanza di dolo
  • Un errore materiale nel dispositivo di una sentenza può essere corretto d'ufficio dalla Corte se la motivazione mostra chiaramente la fattispecie applicata (prevalenza della motivazione per correggere imprecisioni formali)
  • La restituzione delle somme dopo il fatto (post delictum) non è di per sé sufficiente a configurare la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis): la valutazione richiede un apprezzamento congiunto di condotta, danno e colpevolezza secondo art. 133 c.p., escludendo i comportamenti successivi al reato come unico criterio
  • L'onere di comunicare il pensionamento grava sul dipendente; tuttavia la responsabilità penale può emergere anche quando la mancata comunicazione è accompagnata da condotte che dimostrano volontà di non far emergere l'indebito accredito
  • L'appello che si limita a riqualificare la fattispecie senza riaprire la valutazione probatoria non impone automaticamente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.

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