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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4535/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che aveva confermato l'applicazione, disposta dal Gip, della misura interdittiva cautelare (divieto per 1 anno di contrattare con la pubblica amministrazione) ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 231/2001, in relazione al presunto reato presupposto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.) ascritto agli apicali della società. La ricorrente deduce cinque motivi: (1) violazione del principio di irretroattività perché l'art. 356 era inserito tra i reati presupposto solo dal d.lgs. n. 75/2020 entrato in vigore il 30/07/2020 e la fornitura principale risale al 03/08/2018; prescrizione dell'illecito; (2) mancata sussistenza dei presupposti per la misura interdittiva: assenza di profitto di rilevante entità , carenza di gravi indizi di colpevolezza (si sostiene che i malfunzionamenti derivino da uso improprio degli ascensori e non da condotte dolose) e assenza di rischio di reiterazione; (3) eccesso di potere per mancato confronto con precedenti decisioni civili; (4) illegittimità del rigetto della richiesta di sospensione della misura nonostante l'adozione di un modello 231; (5) illegittimità del diniego della nomina del commissario giudiziale per preservare la continuità aziendale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sono stati accolti i primi due motivi in parte: la Corte ha ritenuto che non fosse adeguatamente motivato il collegamento tra la condotta anteriore al 30/07/2020 e la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231, non essendo dimostrato in modo convincente che le attività successive fossero sin dall'origine programmate per nascondere un doloso inadempimento; inoltre la qualificazione della condotta come frode nelle pubbliche forniture richiede l'accertamento di un espediente ingannevole e non è chiaro quale comportamento decettivo sia stato posto in essere. Per questi profili l'ordinanza impugnata è annullata e la causa rinviata al Tribunale del riesame di Salerno per nuovo giudizio su tali punti. Sono invece rigettati i residui motivi: la censura relativa ai provvedimenti civili, l'eccezione sull'applicabilità preventiva del modello organizzativo e la richiesta di commissario giudiziale (la Corte ha ritenuto che l'ente non abbia dimostrato i presupposti per la nomina del commissario).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 231 del 2001

    art. 2, art. 22, art. 24, art. 45, art. 49

    Principio di irretroattività delle sanzioni amministrative degli enti (art. 2) e disciplina delle misure interdittive cautelari (art. 45). Art. 22 riguardante i termini di prescrizione e art. 49 sulla rilevanza del modello organizzativo come causa di esclusione di responsabilità ; la Corte ha richiamato questi principi per valutare la legittimità della misura e l'idoneità del modello 231 adottato.

  • Codice penale - art. 356

    Delitto di frode nelle pubbliche forniture citato come reato presupposto. La Corte ha osservato che per configurare tale reato occorre una condotta ingannevole o espediente malizioso, oltre il mero inadempimento doloso.

  • d.lgs. n. 75 del 2020

    art. 5 (entrata in vigore 30 luglio 2020)

    Norma che ha inserito l'art. 356 tra i reati presupposto della responsabilità degli enti. La Corte ha ritenuto necessario accertare la temporalità delle condotte rispetto all'entrata in vigore per evitare applicazioni retroattive.

  • Direttiva 2014/33/UE

    Allegato V (riferimento al collaudo e immatricolazione degli ascensori)

    Rilevata per determinare il termine della procedura di collaudo e per valutare se l'esecuzione del contratto si sia protratta fino a date successive all'entrata in vigore del d.lgs. n. 75/2020, con possibile rilievo sul momento consumativo del reato.

Massime di principio

  • Il principio di irretroattività delle norme punitive/amministrative protegge l'ente se la condotta principale si è consumata prima dell'inclusione del reato nel catalogo dei reati presupposto; per agganciarvi responsabilità occorre dimostrare che attività successive, posteriori all'entrata in vigore della norma, siano parte di uno schema fraudolento originario.
  • Per il reato di frode nelle pubbliche forniture non basta il mero inadempimento doloso: occorre un espediente o una condotta ingannevole idonea a far apparire conformi le prestazioni non conformi.
  • Le misure interdittive cautelari ex d.lgs. 231 richiedono la sussistenza di gravi indizi di responsabilità , un profitto di entità rilevante o risparmi significativi, e il rischio di reiterazione; l'assenza di elementi probatori chiari su questi punti può giustificare la riforma del provvedimento.
  • L'adozione di un modello organizzativo 231 può influire sulla valutazione delle misure, ma deve essere concretamente implementato e documentato (mappatura dei rischi, attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza) per essere efficace come causa di esclusione o attenuazione della responsabilità .
  • La richiesta di nomina di un commissario giudiziario richiede la prova che l'interruzione dell'attività o la sanzione interdittiva arrecherebbe grave pregiudizio alla collettività o rilevanti ripercussioni sull'occupazione; tale onere probatorio grava sull'ente.

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