Cassazione Penale, Sentenza n. 48741/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna (Tribunale di Genova 11.10.2011; Corte d'appello di Genova 26.6.2012; definitiva 9.11.2012) sulla base di "nuove" prove e documenti posti in un DVD contenente annotazioni di polizia giudiziaria e relazioni tecniche dell'operazione "Transformer". La difesa ha dedotto, per vari episodi (rapine di Masone, Busalla, Arenzano, Castelnuovo Scrivia e Moneglia): assenza di impronte del Noci sul "Caddy" usato in una rapina e presenza solo dell'impronta di un altro su una bottiglietta; indizi genetici e materiali rinvenuti su una "Mitsubishi" con centinaia di oggetti (due elementi attribuiti al Noci); mancata corrispondenza certa delle fibre/formazioni pilifere con la parrucca gialla usata dal rapinatore (R.I.S. non univoco); rilievi sugli occhiali da sole e accertamenti dattiloscopici che escluderebbero riferimenti al Noci; incongruenze tra tabulati telefonici e luogo della rapina (assenza della cella riferibile al luogo); mancanza di certezza sulla taglia delle scarpe "American Eagle" la cui scatola fu trovata in casa del Noci; e, infine, la circostanza che il Noci era stato assolto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Pavia (2.5.2013, irrevocabile 20.6.2013) per un fatto avvenuto lo stesso giorno di una delle rapine (sfondamento barriera autostradale), che la difesa riteneva rilevante per mettere in dubbio la sua responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le presunte "nuove" prove non sono idonee a scardinare il giudicato poiché, valutate nel loro complesso, hanno natura neutra rispetto al compendio probatorio che regge la condanna e la Corte di merito ha fornito una motivazione non viziata logicamente o giuridicamente nell'escluderne rilevanza. In particolare la Cassazione ha confermato che: l'assenza di impronte papillari non assolve laddove sussiste un più ampio insieme indiziario; gli accertamenti del R.I.S. non escludevano la possibile appartenenza delle fibre a parrucche e quindi non avevano valore escludente; i tabulati telefonici non sono decisivi se non è certo quale cellulare fosse in uso al rapinatore; e le analisi dattiloscopiche e altri rilievi tecnici non hanno dato prove univoche tali da ribaltare il giudizio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e fondato su una rivalutazione di fatto; ha inoltre osservato che l'assoluzione intervenuta in altro procedimento riguarda una diversa valutazione del materiale probatorio e non è automaticamente incompatibile con la sentenza di condanna relativa a fatti distinti (in Moneglia era presente intercettazione in cui il Noci faceva esplicito riferimento allo sfondamento della barriera). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 530 c.p.p.
menzionato nel testo come norma cui la difesa si riferiva per ottenere il proscioglimento
la difesa aveva invocato la causa di proscioglimento prevista dall'art. 530, comma finale, per sostenere che le nuove prove dovessero determinare la revisione e il proscioglimento; la Corte ha ritenuto invece che le nuove prove non raggiungessero la soglia necessaria per modificare il giudicato e applicare una pronuncia di proscioglimento
art. 23, comma 8, D.L. 28.10.2020, n. 137 (conv. L. 18.12.2020)
richiamato nel procedimento per la disposizione relativa alla trattazione scritta in mancanza di richiesta di discussione orale
norma procedurale che ha prescritto la trattazione scritta del procedimento quando non è stata chiesta la discussione orale; la Corte ha disposto la trattazione scritta e acquisito conclusioni scritte delle parti
Massime di principio
- La revisione di una sentenza penale definitiva richiede prove "nuove" che abbiano efficacia concreta e specifica nell'alterare il giudizio precedente; prove che siano soltanto neutrali o che invitino a una diversa valutazione del peso degli stessi elementi non sono generalmente sufficienti.
- La mera assenza di tracce (impronte, fibre, DNA) non è automaticamente elemento escludente quando esiste un complesso indiziario consistente: bisogna dimostrare che la nuova prova smentisca in modo univoco e determinante il quadro probatorio consolidato.
- Accertamenti tecnici non univoci (es. fibre compatibili ma non esclusivamente riconducibili a un oggetto) hanno scarso valore escludente; per incidere sul giudicato servono rilievi tecnici chiari e determinanti.
- Decisioni di assoluzione in procedimenti distinti non determinano automaticamente l'irrilevanza delle condanne maturate in altri processi se i fatti e il compendio probatorio sono diversi; occorre dimostrare una concreta incompatibilità tra i giudicati rispetto agli stessi fatti.
- Le contestazioni basate su divergenti valutazioni probatorie (es. valutazioni di somiglianza da video, stime di somiglianza tra capi di abbigliamento) non sono rimesse in discussione in sede di revisione se la corte di merito ha motivato compiutamente la sua scelta.
- Per ottenere successo in una richiesta di revisione conviene produrre elementi nuovi e peritali che siano univoci (es. prova genetica inequivocabile, filmati chiari che dimostrino altra identità, documenti che provino un alibi certo) piuttosto che affidarsi a elementi riconducibili a mere incompatibilità o a lacune investigative.
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