Cassazione Civile, Sentenza n. 2624/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione da parte di Adriano Brivio della decisione della Corte d'appello di Milano che aveva ammesso le eredi (Assunta Cristini e Verdiana Brivio) a proseguire l'azione di annullamento della delibera assembleare e di responsabilità ex art. 2476 c.c., sollevando questioni di legittimazione processuale degli eredi rispetto alla qualità di socio e alla opponibilità alla società dell'acquisto mortis causa delle partecipazioni. Il ricorrente deduceva errata applicazione delle norme processuali (in particolare art. 110 c.p.c. e disciplina della sostituzione processuale) e mancanza di requisiti per la prosecuzione del giudizio da parte delle eredi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. è esercitata dal socio in posizione di sostituto processuale (art. 81 c.p.c.); gli eredi del socio possono esercitare l'azione se hanno acquistato la qualità di soci (accettazione dell'eredità, retroagisce ex art. 459 c.c.) e se l'acquisto è reso opponibile alla società tramite i previsti adempimenti pubblicitari (deposito per iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2470 c.c.). Nel caso concreto le eredi, benché il processo fosse andato in decisione e poi rimesso, si erano costitute validamente dopo aver adempiuto alle formalità richieste, e la dichiarazione di morte non era stata resa dall'avvocato del defunto, per cui il processo non risultava interrotto. Spese compensate; rilevata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2476 c.c.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è un diritto della società che il socio esercita in qualità di sostituto processuale; solo il soggetto che abbia la qualità di socio è legittimato a proporre tale azione, salvo che l'erede acquisti la qualità di socio e la renda opponibile alla società
art. 81 c.p.c.
Principio della sostituzione processuale: il socio che agisce in luogo della società assume la posizione di sostituto processuale; la legittimazione dell'azione sociale è quindi riconducibile alla sostituzione processuale
art. 110 c.p.c.
Richiamato in relazione alla continuità del processo e alla possibilità di proseguire il giudizio con nuovi soggetti, compatibilmente con la sostituzione processuale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina della continuazione del processo nei limiti indicati
art. 300 c.p.c.
Regole sulla dichiarazione di morte e sui suoi effetti processuali; se la dichiarazione non è resa dal difensore della parte il processo non è automaticamente interrotto
art. 302 c.p.c.
Consente la costituzione in prosecuzione del processo degli eredi (o chiamati) per evitare l'interruzione, purché vengano rispettate le condizioni di legge per l'acquisto della qualità sostanziale rilevante
art. 305 c.p.c.
Prevede l'estinzione del processo trascorsi più di tre mesi dalla dichiarazione di morte senza prosecuzione; la Corte ha valutato che nel caso questo termine non ha prodotto l'estinzione perché la dichiarazione di morte non fu resa dal difensore dell'attore e la costituzione successiva delle eredi è avvenuta tempestivamente
art. 2469 c.c.
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Le quote di SRL si trasferiscono anche mortis causa salvo clausole contrarie; l'acquisto iure haereditario avviene per successione, ma l'efficacia nei confronti della società richiede anche gli adempimenti pubblicitari
art. 2470 c.c.
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il registro delle imprese.
Il trasferimento della partecipazione mortis causa ha effetto nei confronti della società solo dopo il deposito/annotazione nel registro delle imprese. Gli eredi acquistano la partecipazione per successione ma i diritti sociali sono opponibili alla società solo dopo l'iscrizione, pertanto l'esercizio di diritti sociali (compresa l'azione di responsabilità) richiede il deposito
art. 459 c.c.
L'accettazione dell'eredità retroagisce al momento dell'apertura della successione, rilevante per stabilire il momento dell'acquisto iure hereditario della partecipazione
art. 476 c.c.
Accettazione tacita dell'eredità: comportamenti e adempimenti (es. iscrizione, richiesta di deposito) possono essere rilevati come accettazione tacita
art. 2473 c.c.
Norma richiamata per il diritto di recesso nel caso in cui l'atto costitutivo impedisca o limiti il trasferimento delle partecipazioni; gli eredi possono esercitare il recesso se il trasferimento è ostacolato
art. 13 d.P.R. 30.5.2002, n.115
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio dell'importo del contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto
Massime di principio
- L'azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c. è un diritto della società esercitabile dal socio in qualità di sostituto processuale: pertanto, con la morte del socio attore il giudizio può proseguire con gli eredi solo se questi hanno acquisito la qualità di socio e tale acquisto è reso opponibile alla società
- L'acquisto della partecipazione mortis causa per effetto dell'accettazione dell'eredità è retroattivo (art. 459 c.c.), ma i diritti sociali verso la società (compresa la possibilità di continuare un'azione già in corso) sono efficaci solo quando l'acquisto è depositato/iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c.
- Se la dichiarazione di morte non è resa dal difensore della parte deceduta (art. 300 c.p.c.), il processo non è automaticamente interrotto e le altre parti non possono da sé dichiarare l'interruzione: ciò permette alle eredi di costituirsi in prosecuzione se tempestivamente adempiuto quanto necessario per rendere opponibile la qualità di socio
- La costituzione degli eredi in prosecuzione deve avvenire entro i termini previsti (art. 305 c.p.c.); in caso di decorrenza del termine l'azione può estinguersi, salvo che sussistano ragioni di opponibilità della qualità di socio rese successive ma comunque tempestive
- In pratica, in situazioni analoghe è essenziale verificare: a) se gli eredi abbiano effettivamente accettato l'eredità; b) se abbiano effettuato il deposito/documentazione per l'iscrizione nel registro delle imprese; c) quando è stata resa la dichiarazione di morte in processo e da chi; d) se la costituzione delle eredi è avvenuta tempestivamente rispetto agli adempimenti pubblicitari, per valutare la legittimazione a proseguire il giudizio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2582/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2585/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2587/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2588/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2589/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2593/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →