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Sentenza

Sentenza n. 586/2026 - Salerno, Sezione 3

Per l’accertamento del diritto del ricorrente al pagamento dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria per le ferie maturate e non godute relative agli anni 2020, 2021, 2022 per complessivi n. 61 giorni di licenza ordinaria, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute alla corresponsione del trattamento economico in parola, oltre interessi legali dal giorno del dovuto sino all'effettivo pagamento;

Giustizia amministrativa202401036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego della monetizzazione di 61 giorni di licenza ordinaria maturati e non goduti negli anni 2020, 2021 e 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datoriale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità sostitutiva per 61 giorni di ferie non godute, deducendo la violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 14 d.P.R. 395/1995, degli artt. 18 e 55 d.P.R. 254/1999 e dell'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, nonché l'esistenza di ragioni di servizio che avrebbero impedito la fruizione delle ferie. Ha richiamato l'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE e la giurisprudenza dell'Unione europea, sostenendo che il lavoratore cessato dal servizio ha diritto all'indennità per ferie non godute e che incombe sull'amministrazione dimostrare di averlo effettivamente posto in condizione di fruirne, informandolo anche del rischio di perdita del diritto. L'amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso e ha difeso il diniego. Per gli anni 2020 e 2021 il diniego era motivato dall'assenza di documentate esigenze indifferibili di servizio o di motivate ragioni personali; per il 2022 era inoltre rilevato che il ricorrente era stato sospeso precauzionalmente dall'impiego sino al congedo e non aveva quindi maturato ulteriore licenza ordinaria.

La decisione

Il TAR ha superato l'eccezione di tardività perché il ricorso era comunque infondato nel merito. Ha qualificato la controversia come azione di accertamento di un diritto patrimoniale rientrante nella giurisdizione esclusiva amministrativa sui rapporti di impiego non privatizzati, ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. Ha ribadito che la fruizione effettiva delle ferie costituisce la regola e che la monetizzazione ha natura eccezionale e subordinata, divenendo astrattamente possibile alla cessazione del rapporto solo quando il mancato godimento non sia imputabile al dipendente. Per gli anni 2020 e 2021 il ricorrente non aveva programmato né richiesto la fruizione delle ferie e non era stata provata l'esistenza di esigenze obiettive e indifferibili di servizio, documentate e attestate espressamente dal superiore gerarchico; la mera inerzia dell'amministrazione non era sufficiente e le esigenze di servizio non potevano essere dedotte per la prima volta in giudizio. Per l'anno 2022 il mancato godimento era imputabile al ricorrente, poiché la sospensione precauzionale dall'impiego era conseguenza del suo comportamento ed era rimasta efficace sino al congedo; inoltre, con decorrenza dal collocamento in congedo, era stata disposta la perdita del grado per rimozione disciplinare, con effetti giuridici retrodatati alla decorrenza della sospensione. La domanda di accertamento è stata quindi respinta. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, Cost.

    Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi

    La fruizione effettiva delle ferie è il principio prioritario; l'indennità sostitutiva è soltanto una forma surrogatoria e subordinata.

  • art. 14 d.P.R. 395/1995

    Nel pubblico impiego militare la monetizzazione del congedo ordinario non fruito alla cessazione è ammessa quando il mancato godimento dipenda da documentate esigenze di servizio o comunque da cause non imputabili al dipendente.

  • artt. 18 e 55 d.P.R. 254/1999

    Richiamati dal ricorrente quale disciplina del trattamento delle ferie e della relativa monetizzazione; la pretesa è stata comunque ritenuta priva dei presupposti sostanziali.

  • art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Il divieto di monetizzazione opera quando il dipendente non abbia richiesto le ferie e il loro mancato godimento non sia riconducibile a esigenze di servizio formalmente documentate o a cause non imputabili.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ... le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 ... ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie patrimoniali relative ai rapporti di impiego non privatizzati, inclusi quelli alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri.

  • art. 7, paragrafo 2, direttiva 2003/88/CE

    Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro

    L'indennità sostitutiva è ammessa alla cessazione del rapporto, ma la disciplina unionale non elimina la necessità di verificare le condizioni che rendono imputabile o non imputabile al lavoratore il mancato godimento.

  • artt. 667, comma 5, e 923, comma 5, d.lgs. 66/2010

    Applicati per rilevare gli effetti della perdita del grado per rimozione disciplinare, decorrente dal giorno del collocamento in congedo e, ai soli fini giuridici, dalla decorrenza della sospensione precauzionale.

Massime di principio

  • Nel rapporto di impiego militare la monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del servizio presuppone che il mancato godimento sia dipeso da obiettive esigenze di servizio, documentate e attestate espressamente dal superiore gerarchico, oppure da cause personali non imputabili al dipendente.
  • La mera inerzia dell'amministrazione, il mancato sollecito alla fruizione delle ferie o un comportamento concludente del superiore gerarchico non provano l'esistenza di esigenze di servizio che legittimano la monetizzazione; tali esigenze non possono essere dedotte per la prima volta in giudizio senza una previa formalizzazione amministrativa.
  • Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie sorge solo in via subordinata rispetto al diritto alla fruizione effettiva del riposo e, dopo la cessazione del rapporto, non spetta quando l'impossibilità di fruire delle ferie sia causalmente riconducibile al comportamento del dipendente.
  • La controversia relativa alla liquidazione di ferie non godute da appartenente all'Arma dei Carabinieri rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale controversia patrimoniale inerente a un rapporto di impiego non privatizzato, e si introduce mediante azione di accertamento della pretesa creditoria.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamento

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