Ordinanza n. 381/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento unico di diniego Prot. n. 112 del 07/01/2026 con cui il Comune di Trezzano sul Naviglio ha rigettato due istanze di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari presentate dalla società ricorrente (Pratiche SUAP ID: 02490710965 - 29072025-1538; 02490710965 - 29072025-1639), nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente. e per la conseguente declaratoria dell'obbligo del Comune di Trezzano sul Naviglio di provvedere sulle istanze presentate dalla ricorrente in applicazione del vigente Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento unico di diniego di due istanze di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa pubblicitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e domandando che fosse dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere sulle istanze secondo il vigente regolamento comunale. Il diniego è stato contestato perché motivato in modo poco perspicuo e in parte contraddittorio, nonché fondato su una disciplina e su un’applicazione del regolamento ritenute non conformi alla legge e ai principi di settore. In particolare, la ricorrente ha contestato che l’autorizzazione fosse subordinata alla stretta correlazione dell’istanza con una specifica attività commerciale, mediante indicazione della durata, della sede e del titolare, con esclusione delle richieste finalizzate all’esercizio dell’attività di vendita di spazi pubblicitari a terzi non riferite a una specifica attività già nota e valutabile al momento della presentazione. È stata inoltre censurata la subordinazione dell’indizione della gara a una scelta arbitraria e incerta nei tempi da parte dell’amministrazione comunale. La società ha dedotto un danno grave e irreparabile, consistente nella sostanziale impossibilità di svolgere nel territorio comunale la propria attività d’impresa nel settore pubblicitario.
La decisione
Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente un sufficiente fumus boni iuris. Il provvedimento impugnato è apparso poco perspicuo e parzialmente contraddittorio; inoltre, il giudice ha ritenuto che l’indizione della gara non possa dipendere da una scelta arbitraria e temporalmente incerta dell’amministrazione e che non sia legittimo imporre, per le autorizzazioni agli impianti pubblicitari, una stretta correlazione con una specifica attività commerciale, completa di durata, sede e titolare, escludendo istanze rivolte alla vendita di spazi pubblicitari a terzi. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché il diniego impediva sostanzialmente alla società di esercitare la propria attività nel territorio comunale. La domanda cautelare è stata quindi accolta e il Comune è stato ordinato di riesaminare nel merito le istanze, senza applicare le preclusioni ritenute illegittime. La trattazione del merito è stata fissata per il 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del danno grave e irreparabile; il giudice ha disposto la sospensione degli effetti del diniego e il riesame delle istanze.
Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità
Il regolamento, per come applicato dal Comune, è stato ritenuto prima facie non conforme alla legge e ai principi di settore nella parte in cui imponeva la correlazione dell’istanza a una specifica attività commerciale e impediva richieste finalizzate alla vendita di spazi pubblicitari a terzi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando il diniego amministrativo sia poco perspicuo o contraddittorio e risulti fondato su un’applicazione del regolamento comunale prima facie non conforme alla legge e ai principi di settore.
- L’amministrazione non può subordinare l’indizione di una gara a una scelta arbitraria e incerta quanto alle tempistiche, quando tale indizione costituisca il presupposto per l’esercizio di un’attività economica autorizzabile.
- Nelle autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari non può essere imposta, in assenza di una base normativa legittima, una stretta correlazione dell’istanza con una specifica attività commerciale, identificata mediante durata, sede e titolare, con esclusione delle istanze finalizzate alla vendita di spazi pubblicitari a terzi.
- Quando il diniego amministrativo impedisce sostanzialmente a un’impresa di svolgere nel territorio comunale la propria attività economica, può sussistere il danno grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare.
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