Cassazione Civile, Sentenza n. 1560/2021 del 26/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento emesse per recuperare imposte (IVA e IRAP) attribuite alla società Idrocalor s.a.: il ricorrente contestava di essere coobbligato solidale in quanto socio illimitatamente responsabile della Idrocalor. Denunciava (1) omissione di pronuncia sulla qualificazione giuridica della Idrocalor ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 917/1986 (sosteneva che si trattava di società di capitali estera soggetta a IRES, con esclusione della responsabilità illimitata dei soci) e (2) carenza di motivazione della cartella/ruolo perché priva dell'indicazione delle ragioni di diritto e di fatto che giustificavano la qualità di coobbligato solidale del ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Cassazione ha ritenuto che la qualificazione della società (Idrocalor come società di fatto operante in Italia e meramente esterovestita) era stata effettivamente considerata e che la questione risultava già decisa in altra controversia con giudicato favorevole all'ente impositore (richiamata pronuncia di questa Corte n. 13251/2015), per cui non era materia decisoria nel giudizio di impugnazione della riscossione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento, redatta sul modello ministeriale, indicava sufficientemente il destinatario come coobbligato solidale e richiamava la sentenza da cui derivava l'iscrizione a ruolo, elementi idonei a far conoscere le ragioni dell'intimazione; pertanto non sussisteva nullità né vizio tale da annullare gli atti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in euro 7.300 oltre spese) e al pagamento dell'eventuale contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
richiamato in relazione all'art. 360 c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare omissione di pronuncia; la Corte ha ritenuto l'esame congruo e non sussistente omissione
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato come motivo di cassazione per omessa pronuncia
la Corte ha valutato che non ricorreva il vizio denunciato perché la questione sulla natura giuridica della società era o rilevabile in altra controversia con giudicato e/o non pertinente al tema decisionale del giudizio di riscossione
art. 73 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
art. 73, primo comma, lett. d)
richiamato dal ricorrente per sostenere che la società estera dovesse essere trattata come società di capitali soggetta a IRES; la Corte ha ritenuto la questione esaminata in altro giudizio e non ostativa alla iscrizione a ruolo del socio
art. 68 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma che disciplina l'iscrizione a ruolo derivante da sentenza
la Corte sottolinea che il giudizio di riscossione ai sensi dell'art. 68 non può sindacare i presupposti dell'accertamento già oggetto di sentenza che legittima l'iscrizione a ruolo
modello ministeriale della cartella (decreto direttore generale 28 giugno 1999)
decreto di approvazione del modello ministeriale della cartella
la cartella redatta secondo il modello e contenente l'indicazione del destinatario come coobbligato e il richiamo alla sentenza è da ritenersi sufficientemente motivata per informare il destinatario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al contributo unificato
la Corte accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il giudizio sulla legittimità della riscossione coattiva (impugnativa della cartella/ruolo) è limitato ai vizi della procedura esecutiva o a ragioni di inammissibilità dell'azione esecutiva, non può sindacare nuovamente i presupposti dell'accertamento fiscale già definitivamente decisi in altra sentenza.
- Se la qualità di coobbligato solidale del destinatario e la sentenza che ha determinato l'iscrizione a ruolo sono indicate nella cartella redatta secondo il modello ministeriale, l'atto è generalmente ritenuto sufficiente e non nullo per carenza di motivazione, salvo dimostrazione concreta del pregiudizio al diritto di difesa.
- Il giudice di legittimità può fare riferimento a giudicati emessi in altre controversie e valutare d'ufficio la loro esistenza per evitare decisioni contrastanti: un precedente giudicato favorevole all'ente impositore rafforza la legittimità dell'iscrizione a ruolo a carico del socio.
- Per evitare la responsabilità come socio coobbligato è necessario ottenere un accertamento definitivo (giudicato) che qualifichi diversamente la natura giuridica della società o che escluda la responsabilità personale; contestazioni meramente probatorie o dedotte senza produrre decisioni definitive difficilmente saranno efficaci in sede di opposizione alla cartella.
- In sede di impugnazione della cartella, il contribuente dovrebbe specificare il pregiudizio subito per sostenere la nullità dell'atto: mera doglianza formale senza dimostrazione di lesione del diritto di difesa raramente conduce all'annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 26 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 1553/2021 del 26/01/2021
- Sentenza civile · 26 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 1554/2021 del 26/01/2021
- Sentenza civile · 26 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 1555/2021 del 26/01/2021
- Sentenza civile · 26 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 1556/2021 del 26/01/2021
- Sentenza civile · 26 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 1557/2021 del 26/01/2021
- Sentenza civile · 26 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 1558/2021 del 26/01/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →