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Sentenza

Sentenza n. 345/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 714/2025 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro - in data 02.04.2025, depositata in cancelleria in pari data, notificata in data 02.04.2025.

Giustizia amministrativa202505857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, relativa al pagamento di spese di giudizio per complessivi euro 1.750,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, che aveva accertato il suo diritto, quale difensore antistatario, al pagamento delle spese processuali poste a carico dell’amministrazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 aprile 2025 e l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento né aveva impugnato il titolo. Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna del Ministero all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire prova dell’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza: il termine per proporre l’azione e quello processuale risultavano rispettati, la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso senza adempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della documentazione attestante l’adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà, se necessario, reperire e allocare le risorse in bilancio e compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l’inadempimento. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: il Ministero dovrà corrispondere, per il periodo successivo alla scadenza del termine di 60 giorni, una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, fino all’adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario, con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. La quantificazione della penale maturata sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di utilizzare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, ai sensi del comma 4, lett. e), di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’astreinte, applicata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dopo il termine assegnato per l’adempimento e con limite massimo del 10% dell’importo oggetto del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine era decorso infruttuosamente.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Rileva ai fini del rispetto delle regole temporali e del rito camerale applicabili al giudizio di ottemperanza.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolve anche la funzione compulsiva e di garanzia dell’astreinte.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo di conformazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Ai fini dell’esecuzione forzata e dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • La mancanza di stanziamento, l’esaurimento dei fondi di bilancio o l’indisponibilità di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato di condanna pecuniaria; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • L’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e cessare con l’adempimento spontaneo dell’amministrazione, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
  • La penalità di mora deve essere fissata in misura non manifestamente iniqua e con un limite massimo idoneo a impedirne la trasformazione in una sproporzionata locupletazione del privato; nel caso deciso il limite massimo è stato individuato nel 10% dell’importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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