Sentenza n. 94/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di confisca di armi e munizioni precedentemente ritirate, nonché il presupposto decreto di revoca della licenza di porto di fucile e divieto di detenzione
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, TULPS. Il decreto presupposto di revoca della licenza di porto di fucile e di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non aveva assegnato espressamente il termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei materiali ritirati e non aveva disposto che, in caso di mancata cessione entro tale termine, sarebbe stata applicata la confisca ai sensi dell’art. 6, quinto comma, della legge n. 152/1975. Il successivo provvedimento di confisca aveva invece affermato che il destinatario non aveva ceduto i materiali entro il termine di 150 giorni. Il ricorrente ha inoltre evidenziato di avere successivamente chiesto il nulla osta per il dissequestro e la cessione delle armi a un terzo munito di porto d’arma, senza ottenere risposta. L’Amministrazione ha sostenuto che il termine fosse fissato direttamente dalla legge e che l’istanza fosse tardiva, deducendo comunque la mera irregolarità formale delle omissioni.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha interpretato l’art. 39 TULPS nel senso che il termine di 150 giorni non decorre automaticamente dalla notificazione del divieto, ma deve essere previamente assegnato dall’autorità nel provvedimento di divieto. Nello stesso provvedimento deve essere espressamente prevista la confisca in caso di mancata cessione entro il termine assegnato. In mancanza di tale assegnazione, il termine non aveva iniziato a decorrere; pertanto, non assumeva rilievo la circostanza che l’istanza di cessione fosse stata presentata oltre il termine teorico di 150 giorni. Le omissioni non sono state qualificate come mere irregolarità, ma come vizi incidenti sulla legittimità del provvedimento presupposto ai fini della confisca. Il decreto di revoca e divieto è stato annullato limitatamente agli effetti funzionali alla confisca, restando fermi la revoca della licenza, il divieto di detenzione e la custodia dei materiali. È stato inoltre annullato il successivo provvedimento di confisca per illegittimità derivata, in quanto atto meramente esecutivo privo dei necessari presupposti. L’Amministrazione conserva la possibilità di rieditare la fase procedimentale, assegnando il termine per la cessione o dismissione e, decorso inutilmente tale termine, adottando una nuova confisca. Le spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
“con il provvedimento di divieto [di detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti] il prefetto assegna all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei materiali” e “Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell’articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152”.
Il termine di 150 giorni deve essere espressamente assegnato dall’autorità nel provvedimento di divieto e non decorre automaticamente per effetto della legge o della notificazione del divieto. Nel medesimo provvedimento deve essere prevista la confisca in caso di mancata cessione; in difetto, il termine non decorre e la successiva confisca è illegittima.
art. 20, comma 3, d.P.R. n. 670/1972
In provincia di Trento, il potere di assegnare il termine previsto dall’art. 39 TULPS spetta al questore, in luogo del prefetto.
art. 6, comma 5, legge n. 152/1975
Costituisce la base normativa della confisca dei materiali in caso di mancata cessione, che deve essere richiamata e disposta nel provvedimento di divieto secondo l’art. 39 TULPS.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 39 TULPS, il termine di 150 giorni per la cessione a terzi delle armi, munizioni e materie esplodenti non è un termine autonomo che decorre automaticamente dalla notificazione del divieto, ma decorre soltanto dalla sua espressa assegnazione da parte dell’autorità competente nel provvedimento di divieto.
- Il provvedimento di divieto di detenzione deve prevedere espressamente sia il termine di 150 giorni per la cessione dei materiali sia la confisca in caso di mancata cessione entro il termine assegnato; l’omissione di tali elementi non costituisce mera irregolarità quando la confisca venga adottata sulla loro base.
- La confisca adottata senza previa assegnazione del termine per la cessione è illegittima per illegittimità derivata del provvedimento presupposto e deve essere annullata, poiché l’atto di confisca ha natura esecutiva rispetto alla precedente determinazione dell’autorità.
- L’annullamento dei profili del divieto funzionali alla confisca non travolge necessariamente la revoca della licenza, il divieto di detenzione delle armi e la custodia dei materiali, quando tali effetti siano autonomamente sorretti dal provvedimento.
- Dopo l’annullamento della confisca per omessa assegnazione del termine, l’Amministrazione può rieditare la fase procedimentale assegnando il termine per la cessione o dismissione e, in caso di inutile decorso, adottare un nuovo provvedimento di confisca.
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