Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3060/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 17/02/2025 (prot. n. -OMISSIS-) e notificato all’odierno ricorrente, in data 17/03/2026, con il quale la Questura ha decretato il rigetto dell’istanza volta ad ottenere la conversione del permesso per minore età in permesso per lavoro subordinato

Giustizia amministrativa202601775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Questura di Milano aveva respinto l'istanza di conversione del permesso per minore età in permesso per lavoro subordinato. Il diniego era fondato sulla mancanza del parere ministeriale favorevole e sull'asserita mancata conclusione di un progetto educativo, poiché l'amministrazione aveva considerato soltanto la frequenza di un percorso scolastico di 50 ore. Il ricorrente, giunto in Italia da minorenne e affidato ai servizi sociali, ha contestato l'erroneità dei presupposti e il difetto di istruttoria. Nel corso del giudizio il Ministero competente ha espresso parere favorevole, attestando un articolato percorso di integrazione svolto durante la minore età, comprendente attività di alfabetizzazione e formazione professionale, nonché la prosecuzione dell'integrazione dopo il compimento della maggiore età mediante un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata e ha annullato il diniego. Ha ritenuto che l'art. 32, comma 1-bis, del testo unico immigrazione individui presupposti tassativi e alternativi per la conversione del permesso dei minori stranieri non accompagnati. Nel caso concreto, il ricorrente era stato affidato ai servizi sociali e il parere ministeriale successivamente acquisito aveva attestato sia il percorso di integrazione svolto durante la minore età sia la stabile attività lavorativa successiva. Il giudice ha ravvisato un difetto di istruttoria, poiché la Questura aveva esaminato soltanto una parte delle attività formative. Ha inoltre precisato che il parere ministeriale costituisce un atto endoprocedimentale, acquisibile d'ufficio, e non integra uno specifico onere a carico dell'istante; non è inoltre vincolante, spettando alla Questura la decisione finale sulla conversione. Pertanto, la mancanza del parere non poteva giustificare autonomamente il diniego e l'amministrazione avrebbe dovuto acquisirlo d'ufficio e svolgere una valutazione autonoma complessiva, considerando anche l'inserimento lavorativo, la situazione alloggiativa, la condotta civile e sociale e l'eventuale pericolosità sociale. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    La disposizione prevede presupposti tassativi e alternativi per la conversione del permesso rilasciato a minori stranieri non accompagnati in permesso per lavoro: per i minori affidati o sottoposti a tutela, il previo parere positivo dell'autorità competente; per gli altri minori, l'ammissione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile.

  • art. 2 l. 4 maggio 1983, n. 184

    È richiamato quale riferimento per l'affidamento dei minori stranieri non accompagnati, rilevante ai fini della conversione del permesso ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998.

  • art. 52 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    È richiamato con riguardo ai progetti di integrazione sociale e civile gestiti da enti pubblici o privati aventi rappresentanza nazionale e iscritti nel registro previsto dalla disposizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, essendo integro il contraddittorio e completa la trattazione delle questioni.

Massime di principio

  • Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro, il parere dell'autorità ministeriale competente costituisce un atto endoprocedimentale acquisibile d'ufficio e non un documento la cui produzione costituisca uno specifico onere dell'istante.
  • Il parere ministeriale previsto per la conversione del permesso dei minori stranieri non accompagnati non ha carattere vincolante: la decisione finale spetta all'amministrazione dell'Interno, che deve compiere un'autonoma valutazione complessiva della situazione del richiedente.
  • La mancanza del parere ministeriale non può, di per sé, giustificare il diniego della conversione; l'amministrazione deve attivarsi per acquisirlo e valutare comunque tutti gli elementi rilevanti.
  • La valutazione del percorso di integrazione deve essere completa e non può fondarsi sull'esame parziale delle attività formative svolte dal richiedente; l'omessa considerazione di elementi formativi e lavorativi rilevanti integra difetto di istruttoria.
  • Ai fini della conversione, l'amministrazione deve considerare, nell'esercizio del proprio potere valutativo, il percorso di integrazione, l'inserimento lavorativo, la situazione alloggiativa, la condotta civile e sociale e l'eventuale insussistenza di pericolosità sociale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.