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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento interdittivo adottato dal Servizio Edilizia Privata del Comune di Assemini in relazione alla DUA n. -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, se ed in quanto necessario, della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza n. -OMISSIS-, adottata dal Servizio Edilizia Privata del Comune di Assemini il -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202501179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento interdittivo dell’esecuzione di una SCIA per l’installazione di una piattaforma elevatrice nel vano scala condominiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Assemini ha vietato l’esecuzione dell’attività oggetto della SCIA, relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche mediante installazione di una piattaforma elevatrice in un condominio. Il Comune ha motivato il divieto rilevando che la riduzione della larghezza della scala avrebbe limitato l’uso sicuro della stessa secondo i parametri del d.m. n. 236/1989 e che il verbale dell’assemblea condominiale non costituirebbe titolo idoneo ad assentire la modifica delle dimensioni della scala. La ricorrente ha dedotto l’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali, un errore sulla larghezza dei gradini, l’inapplicabilità del d.m. n. 236/1989 a un edificio realizzato nel 1966 e non interessato da una ristrutturazione integrale, la derogabilità dei relativi parametri, nonché l’avvenuta dimostrazione della possibilità di transito delle barelle in caso di emergenza. Ha inoltre contestato la seconda motivazione, sostenendo che la delibera assembleare costituirebbe titolo valido e che il Comune non avrebbe il potere di sindacare la legittimità o l’idoneità della volontà espressa dall’assemblea condominiale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti, allo stato del sommario esame cautelare, i presupposti per sospendere il provvedimento. Ha considerato non condivisibile la tesi sull’inapplicabilità del d.m. n. 236/1989, precisando che non si tratta di applicazione retroattiva, ma di utilizzazione dei relativi parametri come riferimento per l’intervento progettato. Il parametro di larghezza di 120 cm risulta già derogato nell’edificio, la cui scala avrebbe una larghezza di 90 cm, e l’intervento ne comporterebbe un’ulteriore riduzione a 80 cm, con conseguente non conformità al parametro di riferimento. Il Collegio ha riconosciuto che la deroga è astrattamente ammissibile, ma ha ritenuto non sufficientemente circostanziata e provata l’assenza di pregiudizio per il deflusso in caso di evacuazione d’emergenza, poiché il mero passaggio di lettighe o barelle non dimostra il rispetto dell’art. 6.2 del d.m. n. 236/1989. La motivazione comunale relativa a tale profilo è stata ritenuta sufficiente e tale da non giustificare neppure una rimessione all’amministrazione mediante remand. Il TAR ha tuttavia evidenziato che la questione tecnica potrà essere ulteriormente approfondita nel giudizio di merito, che, previa istanza di prelievo, potrà ragionevolmente essere definito entro la prima metà del 2026. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato sommariamente la domanda di sospensione.

  • d.m. 236/1989

    I relativi parametri possono essere utilizzati come riferimento per valutare l’intervento progettato anche in un edificio preesistente, senza che ciò costituisca applicazione retroattiva; la deroga è possibile, ma l’intervento non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani né l’adeguato deflusso in caso di evacuazione d’emergenza.

  • art. 6.2 d.m. 236/1989

    L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza

    La deroga ai parametri dimensionali non esclude la necessità di dimostrare concretamente che l’intervento garantisca comunque un adeguato deflusso in emergenza.

Massime di principio

  • I parametri tecnici del d.m. n. 236/1989 possono essere assunti come riferimento per valutare la conformità di un intervento edilizio progettato su un edificio preesistente, senza che ciò integri un’applicazione retroattiva della disciplina.
  • La possibilità di derogare ai parametri dimensionali previsti per l’accessibilità non esonera dall’obbligo di garantire che l’installazione nel vano scala non comprometta la fruibilità delle rampe e dei pianerottoli e, in particolare, l’adeguato deflusso in caso di evacuazione d’emergenza.
  • Ai fini della dimostrazione del rispetto dei requisiti di sicurezza del deflusso in emergenza, l’allegazione della possibilità di transito di lettighe o barelle non è, di per sé, sufficiente, trattandosi di profilo diverso da quello dell’evacuazione collettiva.
  • In sede cautelare, quando la motivazione dell’amministrazione appare sufficiente e la questione richiede un approfondimento tecnico, il giudice può respingere la sospensione riservando la verifica più approfondita al giudizio di merito, senza disporre il remand.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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