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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40737/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza con unico motivo sostenendo l'inosservanza o erronea applicazione di norme penali: in particolare ha dedotto che, avendo integralmente riparato il danno subito dalla persona offesa nel corso del giudizio di primo grado (come riconosciuto dal Tribunale e attestato dalla revoca della costituzione di parte civile), avrebbe dovuto beneficiare dell'istituto estintivo previsto dall'art. 162-ter c.p. (condotte riparatorie). Pur riconoscendo che al tempo del fatto il reato di lesioni stradali (art. 590-bis c.p.) era procedibile d'ufficio, il ricorrente ha richiamato la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. "riforma Cartabia") che rende perseguibili a querela certe fattispecie di lesioni stradali; ha poi osservato che, sebbene la querela fosse stata presentata dalla parte offesa, la revoca della costituzione di parte civile e il ristoro del danno avrebbero concretizzato una situazione che avrebbe dovuto consentire l'applicazione dell'art. 162-ter, evitando così un trattamento sfavorevole al ricorrente in ragione del mutamento della procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la persona offesa aveva presentato una querela rituale e non risulta alcuna remissione della querela; la semplice revoca della costituzione di parte civile non equivale ad una remissione della querela (richiamando giurisprudenza consolidata). Di conseguenza non sussisteva il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'art. 162-ter c.p., che richiede la procedibilità a querela soggetta a remissione. Inoltre, al momento del fatto e dello svolgimento del processo il reato era perseguibile d'ufficio, per cui l'istituto non era applicabile. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • articolo 162-ter codice penale

    L'istituto estintivo per condotte riparatorie è applicabile solo quando il reato è procedibile a querela e la querela è soggetta a remissione; in assenza di tale requisito (reato procedibile d'ufficio o assenza di remissione) l'art. 162-ter non può essere applicato.

  • articolo 590-bis codice penale

    Norma che disciplina le lesioni stradali; al tempo del fatto le lesioni stradali gravissime/gravissime considerate erano perseguibili d'ufficio, per cui non erano compatibili con l'applicazione di istituti fondati su procedibilità a querela.

  • d.lgs. n. 150 del 2022 ("riforma Cartabia")

    Ha modificato il regime di procedibilità per alcune fattispecie di lesioni stradali rendendole perseguibili a querela di parte; tuttavia la modifica non opera retroattivamente in senso da estendere benefici automaticamente ai procedimenti già pendenti quando la persona offesa abbia già presentato querela e non l'abbia rimessa.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Rv. 267149)

    Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Rv. 267149

    Principio secondo cui la revoca della costituzione di parte civile non costituisce remissione tacita della querela; la volontà punitiva della persona offesa va espressa mediante la remissione della querela per incidere sulla procedibilità.

Massime di principio

  • La remissione della querela è un atto distinto e necessario per permettere l'operatività di istituti estintivi fondati sulla procedibilità a querela; la semplice revoca della costituzione di parte civile non è sufficiente.
  • Per poter beneficiare dell'art. 162-ter c.p. (estinzione per condotte riparatorie) è necessario che, al momento del fatto o del processo, il reato sia procedibile a querela e che la querela sia stata rimessa; se il reato è perseguibile d'ufficio l'istituto non è applicabile.
  • Le modifiche legislative successive al fatto che trasformano la procedibilità (da d'ufficio a perseguibile a querela) non producono automaticamente effetti favorevoli se, al momento rilevante, la persona offesa aveva già presentato querela e non ha proceduto alla sua remissione.
  • Se la persona offesa intende consentire all'imputato di avvalersi di benefici connessi alla procedibilità a querela, deve compiere espressamente la remissione della querela; in assenza di ciò l'azione penale prosegue indipendentemente da risarcimenti extrapenali o dalla revoca della costituzione di parte civile.
  • In procedimenti già pendenti dopo una riforma che introduce la procedibilità a querela, occorre verificare lo stato della querela e l'eventuale obbligo, a carico del pubblico ministero o del giudice, di informare la vittima circa la possibilità di sporgere querela; tuttavia se la querela è già stata presentata non opera automaticamente la nuova regola favorevole.

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