Sentenza del 06/06/2017 n. 2480 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RADDOPPIO DEI TERMINI - Denuncia - Trasmissione - Termine ordinario - Rispetto - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa denuncia tardiva non consente all'amministrazione finanziaria di beneficiare del raddoppio dei termini. Pertanto, qualora il termine ordinario fosse già scaduto al momento della presentazione o trasmissione della denuncia, l'accertamento eventualmente notificato sulla base del termine raddoppiato deve ritenersi tardivo, con le conseguenze previste dall'ordinamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento tributario in presenza di una denuncia relativa a una condotta penalmente rilevante. Il principio affermato è che il raddoppio non può operare quando la denuncia venga presentata o trasmessa dopo la scadenza del termine ordinario di accertamento, poiché non può incidere retroattivamente su un termine già definitivamente maturato.
Norme richiamate
Normativa sul raddoppio dei termini di accertamento tributario
Il raddoppio dei termini non opera nei casi in cui la denuncia di una condotta tributaria penalmente rilevante venga presentata o trasmessa quando il termine ordinario di accertamento è ormai trascorso.
Il raddoppio è utilizzabile solo se la denuncia penale interviene entro il termine ordinario di accertamento; una denuncia successiva alla scadenza non può riaprire né prorogare un termine ormai esaurito.
Massime di principio
- Per verificare la validità del raddoppio occorre confrontare la data della denuncia penale con la scadenza del termine ordinario di accertamento.
- La denuncia deve essere tempestiva: non è sufficiente che riguardi fatti astrattamente penalmente rilevanti se viene presentata dopo la scadenza del termine ordinario.
- L'amministrazione finanziaria non può utilizzare una denuncia tardiva per legittimare retroattivamente un accertamento notificato oltre il termine ordinario.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve verificare sia la concreta rilevanza penale dei fatti sia la cronologia tra scadenza del termine ordinario, presentazione o trasmissione della denuncia e notifica dell'accertamento.
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