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Sentenza

Sentenza n. 259/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento 1) della determinazione dirigenziale della Regione Puglia - Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione - Sezione Formazione, prot. n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2025 (Registro determinazioni -OMISSIS-) codice cifra identificativo proposta -OMISSIS-, con la quale sono stati revocati i finanziamenti concessi alla ricorrente società, per due progetti, precisamente per il progetto -OMISSIS-, assegnato con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, (rettificata con determina dirigenziale n. -OMISSIS-), e per il progetto -OMISSIS-, assegnato con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, tutti a valere sull'avviso pubblico-OMISSIS- Regione Puglia n. 420 del 7 marzo 2024; 2) di tutti gli atti presupposti e connessi alla prefata determinazione regionale di revoca dei finanziamenti, ivi compresi: a) la determina regionale n. 208 del 1° gennaio 2025, recante gli esiti negativi delle istanze, tra cui quella della ricorrente; b) la nota datata 11 novembre 2025, recante il rigetto dell'istanza di riesame della ricorrente, prot. n. -OMISSIS-del 22 ottobre 2025; c) la nota prot. n.-OMISSIS- del 13 novembre 2025, di avvio del procedimento di revoca; 3) dell'atto dirigenziale n. 02800 datato 18 dicembre 2025 e prova dell'invio esclusivamente alla data del 13 novembre 2025 delle linee guida, con il quale la Regione Puglia - Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione - Sezione Formazione ha sospeso per 12 mesi l'accreditamento della ricorrente, per asserite irregolarità; 4) in parte qua, delle linee-guida regionali di cui alla delibera di G.R. n. 879 del 25 maggio 2018; 5) di tutti gli atti presupposti e connessi alla prefata determinazione di sospensione per 12 mesi dell'accreditamento della ricorrente, ancorché non conosciuti, ivi compresi eventuali provvedimenti di esclusione, decadenza, revoca, recupero somme, nonché le comunicazioni via p.e.c. o per altri canali che hanno preceduto l'adozione delle determine impugnate; nonché per il risarcimento del danno ingiusto causato dagli impugnati provvedimenti regionali.

Giustizia amministrativa202600194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca di finanziamenti per due progetti formativi e sospensione per dodici mesi dell'accreditamento regionale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato con un unico ricorso la determinazione regionale di revoca dei finanziamenti concessi per due progetti formativi e l'atto di sospensione biennale dell'accreditamento, nonché gli atti presupposti, le linee-guida regionali e gli atti relativi ai procedimenti. Ha dedotto, quanto alla revoca, violazione del giusto procedimento e degli artt. 7 e 21-quinquies l. 241/1990 per l'asserito invio di comunicazioni a un indirizzo PEC errato, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà dell'azione amministrativa, violazione dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento. La società sosteneva che l'avviso consentisse la partecipazione come soggetto iscrivendo, che la Regione l'avesse ammessa al finanziamento pur conoscendo la mancata iscrizione nell'Elenco dei soggetti attuatori e che i ritardi dipendessero da Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio. Quanto alla sospensione dell'accreditamento, ha contestato le linee-guida regionali per violazione della libertà di formazione e della normativa di settore, la loro mancata conoscibilità, l'errata applicazione, il difetto di istruttoria e motivazione e la sproporzione della sospensione rispetto alla possibilità di applicare una diffida. La vicenda riguardava un corso autofinanziato per estetista, con rilascio di un attestato recante il logo e l'intestazione della Regione Puglia senza previa autorizzazione. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati provvisoriamente in euro 578.898,00. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso cumulativo per mancanza di connessione oggettiva e, subordinatamente, la tardività dell'impugnazione delle linee-guida, della determina sugli esiti negativi e della nota di rigetto del riesame.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione della regola del ricorso cumulativo. I due atti impugnati provenivano da procedimenti autonomi, con oggetti, presupposti istruttori e discipline differenti: la revoca riguardava il possesso del requisito di iscrizione nell'Elenco dei soggetti attuatori per finanziamenti pubblici; la sospensione dell'accreditamento traeva origine da un'ispezione del NAS relativa a un corso autofinanziato e all'uso del logo regionale. La mera identità della società destinataria e il comune status di organismo accreditato non integravano la necessaria connessione oggettiva. Il giudice ha inoltre rilevato, in via subordinata, la tardività dell'impugnazione delle linee-guida del 2018, della determina n. 208/2025 e della nota di rigetto del riesame, ritenendo che la pubblicazione ufficiale o la notificazione avessero fatto decorrere il termine decadenziale. Ad abundantiam, ha ritenuto infondate nel merito le censure. La revoca era giustificata dalla mancata iscrizione nell'Elenco, requisito essenziale previsto dall'avviso e non perfezionato entro i termini; la partecipazione come soggetto iscrivendo non esonerava dal successivo possesso del requisito. La documentazione non dimostrava un nesso causale tra i ritardi amministrativi allegati e la mancata iscrizione. Le comunicazioni successive all'avvio della revoca erano state inviate alla PEC corretta e la società aveva potuto interloquire. La revoca non costituiva illegittimo esercizio dell'autotutela, ma conseguenza della perdita di una condizione soggettiva essenziale; non sussistevano contraddittorietà né violazione della proporzionalità. Quanto alla sospensione, le linee-guida non introducevano un'autorizzazione generale per ogni attività formativa libera, ma disciplinavano i corsi autofinanziati che rilasciassero attestati o qualifiche di valenza regionale o utilizzassero il logo dell'ente. Il comportamento contestato integrava violazione delle regole sull'accreditamento e sull'uso dei segni distintivi regionali. La pubblicazione sul BURP rendeva conoscibili le linee-guida e l'accreditamento richiamava il quadro regionale di riferimento. La sospensione di dodici mesi era ritenuta proporzionata alla gravità delle irregolarità e la diffida non costituiva misura necessariamente preferibile. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la legittimità degli atti escludeva l'ingiustizia del danno e, comunque, non era stata adeguatamente dimostrata. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È stato richiamato in relazione al ritiro del finanziamento; il giudice ha ritenuto che la perdita del requisito essenziale giustificasse la revoca quale conseguenza del mutamento della situazione rilevante per il rapporto.

  • art. 7 l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale e alle comunicazioni, ma le relative censure sono state ritenute infondate.

  • art. 33 Cost.

    La libertà di formazione non impedisce alla Regione di disciplinare i corsi autofinanziati che rilasciano attestati di valenza regionale o utilizzano il logo regionale.

  • art. 12, comma 4, punti 1 e 3, delle linee-guida approvate con D.G.R. n. 358/2019

    Costituisce la base della sospensione dell'accreditamento per le irregolarità accertate.

  • art. 24 l.r. Puglia n. 15/2002

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento normativo della sospensione dell'accreditamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile solo quando tra gli atti sussista una connessione oggettiva, derivante dalla comunanza dei presupposti di fatto o di diritto, dalla riconducibilità al medesimo rapporto sostanziale o da un'unica sequenza procedimentale; la mera identità delle parti o la comune riferibilità a uno status amministrativo non è sufficiente.
  • La pubblicazione ufficiale di un atto generale a contenuto normativo o di indirizzo determina la presunzione di conoscenza legale e fa decorrere il termine per l'impugnazione, salvo che l'atto non sia immediatamente lesivo; quando la lesività si manifesta con l'atto applicativo, l'impugnazione deve comunque essere proposta nel termine decorrente dalla conoscenza di quest'ultimo.
  • Un atto endoprocedimentale è immediatamente lesivo e impugnabile, unitamente all'atto finale o autonomamente quando necessario, se esprime una valutazione definitiva e vincolante che determina l'esito della procedura senza necessità di ulteriori valutazioni sostanziali.
  • La partecipazione a una procedura come soggetto iscrivendo non esonera il beneficiario dal perfezionamento dell'iscrizione richiesta dalla lex specialis entro i termini previsti; la mancata acquisizione di un requisito essenziale può giustificare il ritiro del finanziamento, senza che l'ammissione iniziale determini un diritto definitivo alla conservazione del beneficio.
  • La pubblicazione ufficiale delle linee-guida regionali rende conoscibili agli operatori le prescrizioni in esse contenute; la mancata comunicazione individuale o la mancata menzione puntuale nell'atto di accreditamento non esonera l'operatore dall'osservanza delle regole applicabili all'attività esercitata.
  • La domanda risarcitoria conseguente all'impugnazione di atti amministrativi non può essere accolta quando gli atti risultano legittimi, poiché manca l'ingiustizia del danno quale presupposto della responsabilità della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatorieRiordino e organizzazione della PALegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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