Ordinanza n. 883/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto 218 della Questura di Napoli del 13.10.25, osteso a seguito di accesso agli atti il 16.12.25 di respingimento dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro, nonché d’ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sulla tardiva sottoscrizione del contratto di soggiorno, sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario e sulla ritenuta natura strumentale della procedura, asseritamente finalizzata al solo ottenimento del titolo di soggiorno. In sede cautelare ha dedotto che il ritardo nella sottoscrizione del contratto, avvenuta quasi due anni dopo l'ingresso in Italia, era imputabile alle lungaggini dell'Amministrazione. Ha inoltre evidenziato di essere stato assunto da un diverso datore di lavoro, OSAKA SRL, dal 23 ottobre 2024, circostanza comunicata alla Questura nelle memorie presentate dopo il preavviso di rigetto. Sono stati prospettati, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza per l'omessa considerazione della nuova e stabile situazione lavorativa e del radicamento del ricorrente nel contesto sociale ed economico italiano.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti sufficienti profili di fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto meritevole di approfondimento la censura relativa al difetto di istruttoria e motivazione, poiché la Questura, pur conoscendo il rapporto di lavoro stabile instaurato con un diverso datore, non lo avrebbe adeguatamente valutato ai fini del rilascio del permesso. Il Collegio ha inoltre considerato non imputabili al ricorrente i ritardi nella convocazione e nella sottoscrizione del contratto di soggiorno e non automaticamente elusiva la ricerca di una nuova occupazione dopo l'inadempienza del datore originario. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione del diniego avrebbe comportato l'immediata espulsione, la perdita del posto di lavoro e lo sradicamento dal contesto sociale in cui il ricorrente era inserito da oltre tre anni. È stata quindi sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato, con obbligo dell'Amministrazione di rivalutare la posizione dell'interessato nelle more della decisione di merito, fissata per febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di permesso di soggiorno può essere sospeso quando l'Amministrazione abbia fondato la decisione su ritardi procedurali non imputabili allo straniero e non abbia adeguatamente valutato una nuova e stabile occupazione instaurata nel frattempo e tempestivamente comunicata dall'interessato.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario non dimostra di per sé la natura strumentale della procedura quando lo straniero, a fronte dell'inadempienza datoriale, abbia reperito una diversa occupazione coerente con la ragione dell'ingresso in Italia.
- Nel valutare una domanda di permesso di soggiorno per lavoro, l'Amministrazione deve considerare la situazione lavorativa sopravvenuta conosciuta nel procedimento e motivare specificamente sulle ragioni per cui essa non sia idonea a incidere sulla decisione.
- Il giudizio amministrativo sul diniego di soggiorno deve tenere conto, secondo proporzionalità e ragionevolezza, del tempo trascorso, dell'eventuale imputabilità dei ritardi procedurali e del radicamento sociale ed economico dello straniero.
- Quando l'esecuzione del diniego comporti espulsione, perdita dell'occupazione e sradicamento sociale, può sussistere un pregiudizio grave e difficilmente riparabile idoneo a fondare la tutela cautelare, accompagnata dall'obbligo di riesame della posizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 96/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 97/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 98/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 99/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 100/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →