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Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia quanto al ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. 4836 dell’11.12.2025 con cui il Comune di Bolzano ha disposto l'aggiudicazione, in favore del RTI Parcheggi Italia S.p.a., della gara indetta con deliberazione di Giunta comunale n. 732 del 17.12.2024, avente ad oggetto l’affidamento in concessione della “progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un parcheggio interrato in Piazza della Vittoria e la sistemazione superficiale della piazza”; - di tutti i verbali di gara e, in particolare, del verbale n. 6 della seduta riservata della Commissione del 6.10.2025, recante l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economico-temporale, e del verbale n. 5 del Comune di Bolzano, datato 8.10.2025, con il quale l’Amministrazione comunale ha proposto l’aggiudicazione della gara, nelle parti in cui l’Amministrazione ha omesso di disporre l’esclusione dell’offerta del costituendo RTI con mandataria Parcheggi Italia S.p.a.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione che, medio tempore, dovesse essere sottoscritto tra il Comune e il costituendo RTI con mandataria Parcheggi Italia S.p.a., con richiesta sin da ora di subentrare nell’esecuzione del contratto di concessione e con espressa riserva di eventuale domanda risarcitoria per equivalente in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.; quanto ai motivi aggiunti presentati dalla società Martinelli & Benoni S.r.l. il 9.2.2026: - dei medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso originario nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione che, medio tempore, dovesse essere sottoscritto tra il Comune e il costituendo RTI con mandataria Parcheggi Italia S.p.a., con richiesta sin da ora di subentrare nell’esecuzione del contratto di concessione e con espressa riserva di eventuale domanda risarcitoria per equivalente in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.; quanto al ricorso incidentale presentato dalla società Parcheggi Italia S.p.a. il 10.2.2026: per l’annullamento, in parte qua, - di tutti gli atti impugnati in via principale e, segnatamente, della determinazione dirigenziale n. 4836 dell’11.12.2025; - di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate dell’Autorità di gara e della Commissione di valutazione e, segnatamente, del verbale n. 6 della seduta riservata della Commissione del 6.10.2025 e del verbale n. 5 dell’Autorità di gara dell’8.10.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nella misura in cui tutti questi atti non hanno disposto l’esclusione del RTI Martinelli & Benoni per i motivi di cui infra;

Giustizia amministrativa202600002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA - Bolzano, Sezione autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione della concessione per la progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un parcheggio interrato in Piazza della Vittoria, con i relativi verbali di gara, nonché la mancata esclusione del RTI aggiudicatario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione della concessione al RTI capeggiato dalla controinteressata, deducendo: 1) l’inammissibilità dell’offerta aggiudicataria per insanabile contraddittorietà tra il Piano tariffario, che prevedeva una tariffa notturna di 1,50 euro, e il PEF, nel cui file Excel alcune celle di lavoro riportavano 3,90 euro anche per la tariffa notturna; 2) l’insostenibilità economico-finanziaria dell’offerta e la violazione degli artt. 177, comma 5, e 182, comma 5, del d.lgs. 36/2023, assumendo che la corretta considerazione della tariffa notturna avrebbe determinato ricavi inferiori, TIR e DSCR insufficienti e mancanza dell’equilibrio economico-finanziario; 3) l’inaffidabilità del PEF per il mancato inserimento di ricavi derivanti dall’eventuale vendita dei box auto a un prezzo superiore a 45.000 euro e per il presunto travisamento del meccanismo di revenue sharing. Con motivi aggiunti, notificati oltre il termine decadenziale, la ricorrente ha inoltre sostenuto che la sottostima dei ricavi da sosta diurna e notturna avrebbe azzerato il rischio operativo del concessionario, in violazione degli artt. 174 e 177 del d.lgs. 36/2023, e che il Comune non avrebbe adeguatamente verificato la sostenibilità e l’attendibilità del PEF. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale, deducendo l’insostenibilità e l’illegittimità dell’offerta della ricorrente per errata valorizzazione del prezzo dei box, del costo dell’equity, dei ricavi da sosta notturna e delle ulteriori tariffe e forme di abbonamento.

La decisione

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso principale. Quanto al primo motivo, ha distinto la funzione dell’offerta tecnica, destinata a definire le modalità qualitative e tariffarie della gestione e a vincolare contrattualmente il concessionario, da quella del PEF, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione. Il Piano tariffario poteva quindi indicare tutte le tariffe applicabili, mentre il PEF poteva fondare prudenzialmente la stima dei ricavi soltanto sulla componente ordinaria e prevedibile della domanda, ossia sulla sosta diurna. Le celle C66 e C79 del file Excel erano celle di lavoro nascoste e strumentali al modello matematico, non esprimevano una distinta scelta tariffaria e non contraddicevano il PEF in formato PDF, sottoscritto digitalmente, né il Piano tariffario. La scelta imprenditoriale di non valorizzare autonomamente i ricavi notturni non è stata ritenuta macroscopicamente erronea o manifestamente illogica e non è sindacabile dal giudice amministrativo in assenza di errori evidenti o palese inattendibilità. Il secondo motivo è stato respinto perché fondato sulla premessa, già esclusa, della necessità di correggere il PEF inserendo la tariffa notturna; inoltre, il ricalcolo proposto dalla ricorrente era un’operazione ipotetica e unilaterale. Il terzo motivo è stato respinto perché la vendita dei box a prezzo superiore a 45.000 euro costituiva una possibile extra-redditività futura, da verificare nella fase esecutiva dopo la vendita dell’80% dei box e da recepire, se del caso, in un PEF aggiornato. Non sussisteva quindi l’obbligo di stimare tale ricavo eventuale nel PEF iniziale. La retrocessione del 100% degli eventuali maggiori introiti rendeva inoltre tali ricavi neutri rispetto all’equilibrio economico-finanziario del concessionario. I motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili: l’aggiudicazione e la documentazione di gara, compresa l’offerta dell’aggiudicataria e il PEF, erano state rese accessibili il 12 dicembre 2025; il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 5, c.p.a. scadeva il 12 gennaio 2026, mentre i motivi aggiunti erano stati notificati il 6 febbraio 2026. Le memorie difensive non avevano rivelato fatti nuovi, ma si erano limitate a illustrare elementi già conoscibili. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato proposto in via cautelativa per il caso di accoglimento del ricorso principale, poi respinto. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese al Comune e alla controinteressata, liquidate in 7.000 euro per ciascuna parte, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    Nel rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici, il termine per impugnare gli atti della procedura è pari a trenta giorni.

    Il termine di trenta giorni decorre dalla piena conoscenza dell’atto e dei relativi profili di illegittimità; le censure conoscibili dalla documentazione di gara non possono essere introdotte tardivamente con motivi aggiunti.

  • art. 43, comma 1, c.p.a.

    Ai motivi aggiunti si applica la medesima disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini di proposizione.

    I motivi aggiunti soggiacciono agli stessi termini decadenziali del ricorso principale.

  • art. 177, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 36/2023

    La concessione presuppone il trasferimento al concessionario del rischio operativo e un equilibrio economico-finanziario; tali requisiti devono essere valutati sulla base dell’offerta effettivamente presentata e non possono essere contestati mediante ricostruzioni ipotetiche prive di dimostrazione di errori macroscopici o manifesta illogicità.

  • art. 174 d.lgs. 36/2023

    Il rischio operativo costituisce elemento caratterizzante della concessione; la prudenza delle stime contenute nel PEF non equivale, di per sé, all’eliminazione del rischio.

  • art. 182, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Il riferimento normativo è stato dedotto in relazione alla verifica dell’equilibrio economico-finanziario del PEF, ma il giudice ha escluso che nel caso concreto fosse necessario correggere il piano sulla base della tariffa notturna.

  • art. 185, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Il riferimento normativo è stato dedotto nel ricorso incidentale con riguardo alla sostenibilità del PEF e alla conformità dell’offerta alla lex specialis; il ricorso incidentale non è stato esaminato nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    La ricorrente aveva riservato la proposizione separata della domanda risarcitoria per equivalente; la sentenza non ha deciso tale domanda.

Massime di principio

  • Nelle concessioni, l’offerta tecnica e il Piano economico-finanziario hanno funzioni distinte: la prima definisce le prestazioni, le modalità di gestione e gli impegni tariffari vincolanti per il concessionario, mentre il PEF dimostra la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione e può fondare le proprie proiezioni sulle componenti di ricavo ritenute ordinarie e ragionevolmente prevedibili.
  • La mera difformità contenuta in celle di lavoro interne e non immediatamente visibili di un modello Excel allegato al PEF non determina l’indeterminatezza dell’offerta quando il Piano tariffario e il PEF in formato principale e sottoscritto consentano di ricostruire con certezza la volontà dell’offerente e risultino coerenti tra loro.
  • La scelta dell’operatore economico di non valorizzare nel PEF ricavi marginali o meramente eventuali rientra nella valutazione imprenditoriale e tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori macroscopici, manifesta illogicità o palese inattendibilità.
  • I ricavi eventuali derivanti dalla vendita dei beni concessori a un prezzo superiore alla soglia prevista dalla lex specialis non devono essere necessariamente stimati nel PEF iniziale quando la disciplina di gara ne prevede la verifica e l’eventuale aggiornamento nella fase esecutiva, sulla base dei dati effettivi di vendita.
  • Nel rito appalti, i motivi aggiunti sono irricevibili quando introducono censure che il concorrente avrebbe potuto conoscere dalla documentazione di gara resa accessibile con la comunicazione dell’aggiudicazione; le memorie difensive non riaprono il termine se si limitano a spiegare fatti già conoscibili.
  • Il ricorso incidentale proposto dal controinteressato in via subordinata e cautelativa, per il caso di accoglimento del ricorso principale, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale sia respinto o dichiarato irricevibile.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoRito appalti e sorte del contrattoOfferta e valutazione
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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