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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 1529 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Imposte sui consumi - IVA - Accisa sull'energia - Rivalsa non obbligatoria - Momento impositivo IVA - Effettuazione della rivalsa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione sosteneva che l’accisa dovesse essere inclusa nella base imponibile IVA anche prima del suo effettivo addebito ai clienti. La contribuente contestava tale impostazione, sostenendo che la rivalsa dell’accisa sulla vendita di energia fosse una facoltà del venditore e non un obbligo. Di conseguenza, in assenza di effettiva rivalsa, non si sarebbe verificato il presupposto per applicare l’IVA sull’importo dell’accisa.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente. In sede di appello, tuttavia, la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, stabilendo che il momento impositivo IVA relativo all’accisa coincide con l’effettivo esercizio della rivalsa. Poiché l’accisa non era ancora stata addebitata ai clienti, non poteva essere assoggettata a IVA. L’accertamento è quindi risultato infondato nella parte contestata.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sulla base imponibile

    L’accisa può concorrere alla base imponibile IVA quando viene trasferita o addebitata al cliente nell’ambito dell’operazione imponibile.

  • Disciplina della rivalsa dell’accisa sull’energia elettrica

    La rivalsa dell’accisa da parte del venditore è facoltativa e non obbligatoria; pertanto, l’IVA sull’accisa diviene applicabile solo quando la rivalsa viene effettivamente esercitata.

Massime di principio

  • Quando un tributo o onere accessorio può essere trasferito al cliente solo tramite una rivalsa facoltativa, tale importo non entra automaticamente nella base imponibile IVA prima del suo effettivo addebito.
  • Per individuare il momento impositivo IVA occorre verificare quando il venditore ha concretamente esercitato la rivalsa, non soltanto quando è sorto l’obbligo originario di versare l’accisa all’Erario.
  • In assenza di addebito dell’accisa al cliente, l’Amministrazione non può presumere che essa sia già inclusa nel corrispettivo imponibile IVA, salvo una specifica disposizione che imponga diversamente.
  • La soluzione può variare se la rivalsa è obbligatoria, se l’accisa è già incorporata nel prezzo fatturato oppure se la normativa speciale prevede espressamente l’inclusione dell’imposta nella base imponibile IVA.

Testo integrale

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