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Sentenza

Sentenza n. 670/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del Verbale n. 77 del 25/04/2026 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli con cui <<DELIBERA di ricusare…la lista dei candidati al consiglio comunale del numero di 16 unità, alle elezioni per la formazione del consiglio comunale di Gallipoli previste per il 24 e 25 maggio 2026 avente contrassegno “Udc-Noi Moderati”>>; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale. E per la conseguente ammissione della suddetta lista alla competizione elettorale del 24 e 25 maggio 2026, indetta per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco del Comune di Gallipoli, con adozione dei provvedimenti consequenziali.

Giustizia amministrativa202600414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: ricusazione della lista di candidati al consiglio comunale con contrassegno "UDC-Noi Moderati"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il verbale con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli aveva ricusato la lista, deducendo che tutti i candidati avevano accettato la candidatura, che 113 elettori avevano sottoscritto la presentazione della lista il 21 aprile 2026 e che la documentazione era stata presentata il 24 aprile 2026, entro il termine. La ricusazione era stata motivata dal fatto che sui moduli recanti l'elenco dei candidati e le sottoscrizioni degli elettori risultava incollato un diverso foglio, idoneo a coprire l'elenco originario e recante un presumibilmente diverso elenco di candidati, con conseguente impossibilità di verificare la corrispondenza tra la volontà dei sottoscrittori e la specifica lista presentata. I ricorrenti hanno dedotto violazione del principio di strumentalità delle forme, del favor partecipationis, degli artt. 28, comma 2, e 32, comma 3, del d.P.R. 570/1960, nonché difetto di motivazione, erronea presupposizione, travisamento, sviamento e motivazione apparente. Hanno inoltre prodotto dichiarazioni postume di candidati ed elettori volte ad attestare la corrispondenza tra la loro volontà e l'elenco sovrapposto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la ricusazione. Il procedimento elettorale, soprattutto nella fase preparatoria di presentazione delle liste, richiede il rigoroso rispetto delle forme, perché tali formalità tutelano la trasparenza e la genuinità della libera e consapevole volontà degli elettori. Il favor partecipationis opera soltanto quando la violazione formale sia priva di incidenza sostanziale e costituisca una mera irregolarità; non può invece sanare un'anomalia che impedisca di verificare con certezza quale lista sia stata effettivamente sottoscritta. Non gravava sulla Sottocommissione un ulteriore e complesso onere istruttorio, nominativo per nominativo, volto ad accertare la preventiva conoscenza dell'elenco sovrapposto da parte dei sottoscrittori. L'onere documentale e probatorio ricadeva sulla lista, che avrebbe potuto siglare e autenticare il foglio allegato attestandone la corrispondenza e la coerenza temporale con le sottoscrizioni. Le dichiarazioni depositate dai ricorrenti sono state ritenute postume e prive di data, quindi prive di valore probatorio, anche alla luce del richiamo a Consiglio di Stato, sez. V, n. 8540/2025. Inoltre, dall'esame dell'originale e dalla parziale scollatura del foglio sovrapposto è emersa la non corrispondenza di tre nominativi tra l'elenco originario e quello incollato. Le spese sono state integralmente compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.a.

    Il ricorso è stato deciso secondo il rito speciale relativo agli atti preparatori del procedimento elettorale.

  • art. 28, comma 2, d.P.R. 570/1960

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alle formalità della presentazione delle liste; il TAR ha valorizzato il rigoroso rispetto delle forme nella fase preparatoria elettorale.

  • art. 32, comma 3, d.P.R. 570/1960

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla presentazione delle candidature e delle liste; la relativa disciplina è stata interpretata nel senso della rilevanza sostanziale delle formalità che garantiscono la genuinità della volontà degli elettori.

Massime di principio

  • Nella fase preparatoria del procedimento elettorale, le formalità relative alla presentazione delle liste e delle candidature sono funzionali a garantire trasparenza e genuinità della volontà degli elettori e devono essere rispettate con particolare rigore.
  • Il principio del favor partecipationis e quello di strumentalità delle forme operano soltanto quando la violazione formale non incida sulla certezza sostanziale della volontà elettorale e si risolva in una mera irregolarità.
  • Quando un elenco di candidati risulta sovrapposto o incollato sui moduli recanti le sottoscrizioni degli elettori, l'onere di documentare e provare la corrispondenza tra l'elenco e le sottoscrizioni grava sulla lista; l'autorità elettorale non è tenuta a svolgere un'ulteriore e complessa verifica nominativa della consapevolezza dei sottoscrittori.
  • Dichiarazioni postume e prive di data dei candidati o degli elettori non sono idonee, da sole, a dimostrare che le sottoscrizioni siano state apposte nella consapevolezza della specifica composizione della lista, soprattutto quando l'esame dell'originale evidenzi difformità tra gli elenchi.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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