Cassazione Penale, Sentenza n. 40013/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/06/2024 che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 18/05/2024 relativo alla somma di € 35.000,00 rinvenuta in barattoli di vetro sotterrati nell'area dell'abitazione dell'indagato. In cassazione il difensore ha denunciato: 1) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) sulla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), lamentando la mancata individuazione del reato presupposto; 2) violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. relativamente al periculum in mora; 3) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, pur potendo la presenza ingente di denaro nascosto costituire indizio di ricettazione quando manchi una giustificazione plausibile, per il sequestro preventivo non è sufficiente il solo occultamento e l'assenza di redditi leciti: sono necessari elementi ulteriori indicativi della provenienza delittuosa. Nel caso concreto il giudice del riesame aveva motivatamente richiamato i precedenti penali dell'imputato per associazione mafiosa come indice logico della provenienza illecita della somma; perciò il rigetto dell'istanza di riesame è stato ritenuto legittimo. La Corte ha altresì dichiarato inammissibili le doglianze che si limitavano a censurare la motivazione nei termini propri dell'art. 606 lett. e) c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione)
La Corte ricorda che la detenzione di una rilevante somma di denaro, occultata in modo anomalo e priva di plausibile giustificazione, può integrare il fumus del reato di ricettazione in quanto indice della probabile provenienza illecita, senza che sia necessario avere accertato giudizialmente il reato presupposto o i suoi autori.
art. 606 c.p.p. (lett. b), c) ed e.)
Le censure mosse in cassazione devono ricondursi a violazione di legge o a vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile l'iter logico; in particolare, i vizi di mera valutazione della motivazione possono essere dichiarati inammissibili se non configurano un errore di diritto o una mancanza argomentativa radicale.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per il riassunto dei motivi in cassazione; indica le modalità di riassumere i motivi del ricorso.
sequestro preventivo (normativa processuale)
Per disporre il sequestro preventivo occorre la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora; nel caso di denaro contante occorrono, oltre all'occultamento e alla rilevanza della somma, elementi ulteriori significativi (es. contatti con criminalità, precedenti penali rilevanti, possesso contemporaneo di strumenti per altri reati, incongruenza dei redditi) che colleghino logicamente i beni a una fonte delittuosa.
Massime di principio
- La sola presenza di denaro nascosto non sempre giustifica il sequestro preventivo: è necessario il fumus più elementi probatori aggiuntivi che indichino la provenienza illecita.
- In tema di ricettazione non è indispensabile l'accertamento giudiziale del reato presupposto: il giudice può fondarsi su prove logiche e indizi, ma per misure preventive servono indici rigorosi e specifici.
- Precedenti penali gravi e contatti accertati con ambienti criminali costituiscono indici rilevanti per ritenere la provenienza illecita di somme rilevanti.
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze su sequestro preventivo è ammissibile principalmente per questioni di diritto o per vizi motivazionali particolarmente radicali; censure di merito sulla valutazione delle prove sono spesso inammissibili.
- Chi impugna provvedimenti cautelari dovrebbe concentrare il gravame su errori di diritto o sulla completa assenza di motivazione logica piuttosto che su meri apprezzamenti probatori.
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