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Ordinanza

Ordinanza n. 264/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento 20 dicembre 2021 mediante il quale il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di San Zeno Naviglio opponeva diniego all’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria; - nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare del provvedimento 10 settembre 2021 di comunicazione dei motivi ostativi.

Giustizia amministrativa202200093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire in sanatoria e comunicazione dei motivi ostativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 20 dicembre 2021 relativo a un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, nonché la precedente comunicazione dei motivi ostativi. Nel corso del giudizio il Comune ha avviato un nuovo procedimento di sanatoria, a seguito di un’istanza presentata dal ricorrente, sviluppando un’interlocuzione con la parte privata e procedendo a una rinnovata istruttoria. Entrambe le parti hanno quindi chiesto il rinvio della trattazione, prospettando la possibile sopravvenuta carenza di interesse qualora il nuovo procedimento conduca al superamento del provvedimento impugnato. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: l’intervento edilizio potrebbe incidere negativamente sul regolare deflusso delle acque di un canale demaniale appartenente al Reticolo Idrico Minore. Sebbene il provvedimento sia apparentemente edilizio e sia stato adottato dal Comune, il TAR ha dubitato che la controversia rientri nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ai sensi dell’art. 143, primo comma, lett. a), r.d. n. 1775/1933, poiché il diniego potrebbe essere informato alla finalità pubblicistica di assicurare il libero deflusso delle acque pubbliche.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha assunto una decisione sulla legittimità del diniego. Ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 25 novembre 2026, accogliendo l’istanza congiunta delle parti, in considerazione della pendenza del nuovo procedimento di sanatoria e della possibile conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ai sensi dell’art. 73, ultimo comma, c.p.a., il Collegio ha sottoposto alle parti il possibile profilo di difetto di giurisdizione, invitandole a depositare deduzioni difensive sulla questione nei termini ordinari riferiti all’udienza di rinvio. Le parti dovranno inoltre aggiornare il Collegio sull’esito del nuovo procedimento di sanatoria. Ogni decisione sulla giurisdizione è stata espressamente lasciata impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 73, ultimo comma, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto è stato utilizzato per instaurare il contraddittorio sul possibile difetto di giurisdizione.

  • art. 143, primo comma, lett. a), r.d. n. 1775/1933

    È indicato quale possibile fondamento della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche sulle controversie relative ad atti amministrativi in materia di acque pubbliche, quando incidano in modo immediato e diretto sul regime delle acque o sul relativo demanio.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche può estendersi anche a controversie aventi formalmente oggetto edilizio, quando l’atto impugnato incida in modo immediato, diretto e non occasionale sul regime delle acque pubbliche o sulla struttura e consistenza dei beni demaniali.
  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche può sussistere anche se l’atto è stato adottato da un’amministrazione non istituzionalmente preposta alla tutela delle acque, quando il provvedimento persegua una finalità pubblicistica di tutela del libero deflusso delle acque demaniali.
  • Prima di decidere d’ufficio una questione di possibile difetto di giurisdizione, il giudice deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, ultimo comma, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di difese.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAcque e demanio idricoGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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