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Sentenza

Sentenza n. 15614/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento -del provvedimento del 10 luglio 2023, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito dichiarava il mancato superamento da parte del ricorrente dell’esame di Stato della Scuola Superiore effettuato presso l’Istituto di Scuola Media Superiore -OMISSIS- in Civitavecchia, -OMISSIS-, relativo al ciclo di studi del Liceo di Scienze Umane con indirizzo Economico Sociale; -dei verbali redatti dalla Commissione di Esame con i quali è stato formulato il giudizio di non idoneità del ricorrente e ove occorra, se interpretati in malam partem, delle Direttive Tecniche regolanti lo svolgimento degli accertamenti della prova in oggetto nonché di eventuali altre direttive tecniche, approvate dal Ministero competente, se e in quanto lesive dei diritti e degli interessi del ricorrente; -di ogni altro atto o presupposto, preordinato, connesso o conseguente ivi e per quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; nonché per l’accertamento - del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del superamento dell’esame con ogni statuizione consequenziale.

Giustizia amministrativa202312062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del 10 luglio 2023 di mancato superamento dell’esame di Stato del secondo ciclo, con i verbali della Commissione e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato l’esito negativo dell’esame di Stato del liceo delle Scienze umane, indirizzo economico-sociale, chiedendo anche l’accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Ha dedotto: 1) irregolare composizione della Commissione per l’assenza di una docente durante la correzione delle prove scritte, sostenendo che la sua presenza avrebbe potuto incidere favorevolmente sul punteggio e richiamando l’art. 22, comma 5, O.M. n. 45/2023; 2) irregolare correzione per aree disciplinari e partecipazione alla correzione della prova di diritto di una docente ritenuta non pertinente; 3) sovrapposizione degli orari di predisposizione dei materiali e svolgimento del colloquio, assumendo che il candidato fosse stato esaminato tra le 12.00 e le 12.30; 4) mancata discussione degli elaborati scritti, che sarebbero stati soltanto mostrati al candidato; 5) mancata indicazione nei verbali dell’orario iniziale e finale del colloquio, con conseguente impossibilità di verificarne la durata; 6) illegittimità delle domande poste dai docenti, sul presupposto che dovesse formularle soltanto il Presidente; 7) contraddittorietà tra il giudizio negativo del colloquio e i punteggi della griglia di valutazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo infondati tutti i motivi. Il primo è stato respinto perché non è stata individuata una norma che imponesse la presenza della docente alla correzione degli scritti; l’art. 22, comma 5, O.M. n. 45/2023 riguarda invece la predisposizione e l’assegnazione dei materiali per il colloquio. È stata inoltre ritenuta ipotetica e non supportata da elementi concreti l’affermazione che l’assenza avesse inciso sulla valutazione. Il secondo motivo è infondato perché l’art. 21, comma 4, della stessa ordinanza consente, ma non impone, la correzione per aree disciplinari e non prescrive la partecipazione del docente della specifica materia a ogni singolo elaborato. Il terzo è stato respinto perché i verbali non indicano l’orario della prova per il singolo candidato e non provano che l’esame si sia svolto nella fascia oraria allegata. Il quarto è infondato: il verbale attesta che sono state svolte tutte le fasi previste dall’ordinanza alla presenza dell’intera Commissione; una verbalizzazione sintetica dei passaggi salienti non determina di per sé l’invalidità della procedura, in assenza di una specifica incidenza sullo svolgimento o sulla valutazione. Il quinto è stato respinto perché l’ordinanza non stabilisce una durata minima o massima del colloquio e non impone di verbalizzare, per ciascun candidato, gli orari di inizio e fine; richiede invece un’articolazione e una durata equilibrate. Il sesto è infondato poiché non esiste una previsione che riservi al Presidente la formulazione di tutte le domande, mentre l’art. 22, comma 4, consente ai commissari di condurre l’esame nelle discipline per le quali hanno titolo. Il settimo è stato respinto: la Commissione ha motivato il voto maggioritario di 12/20 indicando le lacune e le risposte frammentarie in specifiche discipline e dando conto anche dei dissensi; la censura sulla griglia era generica, non indicando i punteggi dei singoli indicatori né la concreta incompatibilità con i descrittori. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della limitata attività difensiva del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 4, O.M. n. 45/2023

    L’art. 21, comma 4, dell’O.M. n. 45/2023 stabilisce, infatti, che “le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari”.

    La correzione per aree disciplinari è una modalità facoltativa rimessa alla Commissione, non una condizione di validità delle operazioni.

  • art. 22, comma 4, O.M. n. 45/2023

    Al contrario, una simile prospettazione si rivela inconciliabile con la previsione secondo cui “i commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo” (22, comma 4, dell’O.M. n. 45/2023).

    I commissari, per le discipline per le quali hanno titolo, possono condurre l’esame e rivolgere domande; non sussiste una riserva al Presidente della formulazione dei quesiti.

  • art. 22, comma 4, O.M. n. 45/2023

    Invero, il comma 4 dell’art. 22 di tale O.M. dispone che “La commissione/classe cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse”.

    La disposizione richiede un’articolazione equilibrata del colloquio, ma non fissa una durata minima o massima.

  • art. 22, comma 5, O.M. n. 45/2023

    Invero, la disposizione regolamentare che si assume violata, menzionata nella rubrica della censura, non concerne la composizione della Commissione ma si occupa solo di disciplinare le modalità con cui la Commissione predispone e assegna i materiali per la prova orale.

    La norma disciplina la predisposizione e l’assegnazione dei materiali per il colloquio e non impone la presenza di una docente durante la correzione degli scritti né disciplina la composizione della Commissione in quella fase.

Massime di principio

  • Una censura relativa alla composizione o al funzionamento di una commissione d’esame deve individuare la norma che prescrive la partecipazione contestata e indicare in modo concreto come l’irregolarità dedotta abbia inciso sull’attività dell’organo o sul risultato; una prospettazione meramente ipotetica non basta.
  • Quando la disciplina attribuisce alla commissione la facoltà di organizzare la correzione per aree disciplinari, tale modalità non è obbligatoria e la sua mancata adozione non determina, di per sé, l’illegittimità della valutazione; non può inoltre ricavarsi un obbligo di partecipazione alla correzione del singolo elaborato in capo al docente della specifica disciplina senza una previsione normativa.
  • La verbalizzazione sintetica delle operazioni di una commissione d’esame non invalida di per sé la procedura se il verbale attesta lo svolgimento delle fasi previste e non è dedotta una concreta incidenza della sintesi sullo svolgimento o sulla valutazione.
  • In assenza di una disposizione che fissi una durata minima o massima del colloquio o prescriva l’annotazione degli orari individuali, la mancata indicazione nel verbale dell’ora di inizio e di conclusione non dimostra da sola l’illegittimità dell’esame; resta fermo l’obbligo della commissione di curare un’articolazione e una durata equilibrate.
  • La valutazione di una prova è sindacabile sulla base di una dedotta contraddittorietà solo se il ricorrente individua in modo specifico i punteggi e i descrittori contestati e spiega la loro incompatibilità con il giudizio verbalizzato; una contestazione generica non consente di ravvisare illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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