Cassazione Civile, Ordinanza n. 35939/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione finanziaria aveva ripristinato la categoria e la rendita catastali di due immobili ubicati in Palma di Montechiaro, a seguito di dichiarazione DOCFA presentata dal proprietario. In autotutela, l'Agenzia aveva poi annullato l'avviso per un subalterno e, per l'altro, aveva parzialmente accolto l'istanza del contribuente attribuendo una diversa categoria e classe rispetto sia a quelle originariamente accertate sia a quelle richieste nel DOCFA. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente, annullando l'avviso per difetto di motivazione e ritenendo, sulla base di una relazione tecnica asseverata prodotta dal contribuente, che l'immobile non avesse concreta utilizzabilità commerciale e che quindi fosse corretto il classamento in C/2. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 1, comma 2, DM 19 aprile 1994 n. 701, e 11 d.l. n. 70 del 1988, per avere la CTR ritenuto carente di motivazione un avviso catastale emesso a seguito di procedura DOCFA, in contrasto con la giurisprudenza consolidata; 2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la vicenda come revisione di un classamento già attribuito, mentre l'Ufficio aveva ripristinato un classamento già esistente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma: oltre al difetto di motivazione dell'atto impositivo, la CTR aveva anche fondato la decisione sulla prova, offerta dal contribuente tramite relazione tecnica asseverata, della correttezza del classamento in categoria C/2 per mancanza di concreta utilizzabilità commerciale dell'immobile. Poiché il ricorso dell'Agenzia non censurava entrambe le rationes, i motivi erano inammissibili per difetto di interesse. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato come base del procedimento camerale non partecipato e della proposta del relatore.
art. 1, comma 2, D.M. 19 aprile 1994, n. 701
invocato dal ricorrente per sostenere i criteri di motivazione dell'avviso catastale emesso all'esito di procedura DOCFA.
art. 11 d.l. 14 marzo 1988, n. 70
invocato dal ricorrente in relazione al quadro normativo della procedura catastale e dell'accertamento/classamento.
art. 112 c.p.c.
dedotto come violato per asserita erronea ricostruzione della fattispecie da parte del giudice di merito.
art. 113 c.p.c.
dedotto come violato per asserita errata applicazione delle norme di diritto al fatto accertato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso la sua applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Cass. n. 9752 del 2017
Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza
richiamata a fondamento del principio della pluralità di rationes decidendi autonome e dell'inammissibilità del ricorso che non le censuri tutte.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a reggere il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ragione rende inammissibili i motivi rivolti contro le altre per difetto di interesse.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente contestare solo una delle basi logiche della decisione di merito se un'altra, non attaccata, resta idonea da sola a giustificare l'esito della causa.
- In materia di classamento catastale, la censura sulla motivazione dell'avviso non può condurre all'accoglimento del ricorso se permane ferma un'autonoma ratio di merito fondata sull'accertamento tecnico della corretta categoria catastale.
- L'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato non è tenuta al pagamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →