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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27910/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto quale indagata e rigettato quello proposto quale terza interessata avverso il decreto del GIP di Milano del 2 aprile 2025, che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di immobili di sua titolarità. Il vincolo era stato emesso in relazione al delitto di riciclaggio contestato in concorso a soggetti apicali della società e al correlato illecito amministrativo da reato contestato all’ente. I motivi: 1) illegittimità della declaratoria di inammissibilità del riesame quale indagata, sostenendo la validità della costituzione dell’ente tramite procuratore speciale e difensore di fiducia nonostante il conflitto di interessi del legale rappresentante indagato; 2) violazione delle norme sul contraddittorio, per mancata valida notifica e necessità di rinnovo con difensore d’ufficio; 3) violazione del giudicato cautelare, per avere il nuovo sequestro riproposto questioni già annullate nel precedente procedimento; 4) e 5) omessa motivazione su fumus e periculum, assumendo che il terzo interessato potesse contestare i gravi indizi e il rischio di dispersione dei beni, oltre alla mancata individuazione del profitto e delle modalità di trasferimento; 6) violazione dell’art. 648-quater c.p. per omessa quantificazione del profitto illecito. Con memoria successiva è stato dedotto anche un motivo aggiunto sulla rappresentanza dell’ente e sull’omessa notifica dell’informazione di garanzia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dalla società quale indagata perché presentato da soggetto privo di legittimazione, sul presupposto che la costituzione dell’ente e la nomina del procuratore speciale/difensore erano avvenute in un contesto di insanabile conflitto di interessi con il legale rappresentante indagato, senza adeguata indipendenza soggettiva. Ha poi dichiarato inammissibile anche il ricorso proposto quale terza interessata, perché basato in parte su motivi non consentiti e in parte su censure generiche o manifestamente infondate: il precedente annullamento del sequestro per vizi formali non aveva formato giudicato cautelare sul merito; il terzo non poteva, nel caso concreto, contestare liberamente fumus e periculum oltre i limiti della propria posizione; inoltre l’ordinanza aveva motivato in modo sufficiente sulla riconducibilità degli immobili al circuito di riciclaggio e sulla funzione anticipatoria della confisca. La società è stata quindi condannata alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 231/2001

    la costituzione dell’ente nel procedimento 231 è preclusa quando il legale rappresentante è indagato o imputato del reato presupposto; la nomina del difensore da parte del rappresentante incompatibile non è valida perché manca l’indipendenza necessaria a garantire l’autonoma difesa dell’ente

  • art. 57 d.lgs. n. 231/2001

    l’informazione di garanzia rileva per la partecipazione dell’ente, ma non sostituisce la rituale costituzione ex art. 39 quando questa sia necessaria

  • art. 52 d.lgs. n. 231/2001

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne trae un principio autonomo decisivo nel dispositivo

  • art. 53 d.lgs. n. 231/2001

    richiamato quale base del sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti dell’ente

  • art. 648-bis c.p.

    reato presupposto del sequestro, indicato come riciclaggio contestato in concorso

  • art. 648-quater c.p.

    prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono prodotto o profitto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio; il sequestro preventivo è funzionale ad anticiparne l’ablazione

  • art. 81 c.p.

    richiamato nella contestazione del reato presupposto in forma continuata

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato

  • art. 324 c.p.p.

    disciplina il riesame dei provvedimenti reali e i limiti di impugnazione nel caso di sequestro

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    richiamato per dedurre una pretesa nullità del contraddittorio, non accolta

  • art. 321 c.p.p.

    norma base del sequestro preventivo; la Corte ribadisce i limiti della legittimazione del terzo a contestarne i presupposti

  • art. 649 c.p.p.

    richiamato per sostenere un preteso giudicato cautelare, escluso perché il precedente annullamento riguardava vizi formali

  • art. 292, lett. c), c.p.p.

    richiamato in relazione alla motivazione del provvedimento cautelare reale

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    richiamato nei motivi ma non centrale nella decisione

  • art. 322 c.p.p.

    richiamato per il ruolo del terzo nella impugnazione dei provvedimenti reali

  • art. 322-bis c.p.p.

    richiamato per la legittimazione del terzo interessato nei procedimenti reali

  • art. 325 c.p.p.

    limita il sindacato di legittimità sulle decisioni cautelari reali alle questioni di violazione di legge

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    l’inammissibilità dei motivi originari travolge anche il motivo aggiunto

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    l’impugnazione è inammissibile se proposta da soggetto privo di legittimazione

  • art. 591, comma 2, c.p.p.

    la questione di inammissibilità per difetto di legittimazione può essere rilevata d’ufficio senza formalità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità, condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 96 c.p.p.

    richiamato per la nomina del difensore di fiducia

  • art. 100 c.p.p.

    richiamato in relazione alla procura speciale e all’elezione di domicilio

  • art. 369 c.p.p.

    richiamato nel motivo aggiunto in tema di informazione di garanzia/atti introduttivi

  • art. 39, comma 2, d.lgs. n. 231/2001

    la costituzione dell’ente nelle forme prescritte è necessaria per la partecipazione al procedimento, salvo gli atti urgenti iniziali

  • art. 56 c.p.

    non richiamato nel testo

Massime di principio

  • Nel procedimento a carico dell’ente ex d.lgs. 231/2001, la costituzione formale ai sensi dell’art. 39 è presupposto necessario per la partecipazione processuale; se il legale rappresentante è indagato o imputato del reato presupposto, egli non può validamente rappresentare l’ente né nominare il difensore in modo idoneo a sanare il conflitto di interessi.
  • Il conflitto di interessi tra ente e legale rappresentante indagato/imputato deve essere trattato in modo rigoroso: la nomina del procuratore speciale o del difensore è inammissibile quando sia espressione, anche solo sostanziale, della medesima area di controllo dell’indagato, perché la legge mira a garantire una difesa autonoma e non strumentale.
  • L’inammissibilità per difetto di legittimazione può essere rilevata d’ufficio dal giudice; gli atti compiuti da soggetto non legittimato non producono effetti utili ai fini dell’impugnazione.
  • L’annullamento di un precedente sequestro per vizi meramente formali o motivazionali non determina di per sé un giudicato cautelare sostanziale che precluda una nuova richiesta cautelare sul medesimo compendio.
  • Il terzo interessato che impugna un sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può trasformare il proprio mezzo in una contestazione piena dei presupposti cautelari riservata al destinatario sostanziale della misura; la sua legittimazione va verificata in rapporto alla titolarità del bene e alla propria eventuale estraneità al reato.
  • In tema di sequestro finalizzato alla confisca dei beni costituenti prodotto o profitto di riciclaggio/autoriciclaggio, il vincolo può colpire beni formalmente intestati a terzi quando questi non siano estranei al reato, cioè quando abbiano ricevuto vantaggi o fossero consapevoli dell’impiego illecito del bene o del patrimonio.
  • La nozione di estraneità al reato, ai fini dell’ablazione patrimoniale, presuppone buona fede e ignoranza non colpevole dell’utilizzo illecito del bene; in difetto, il terzo può contestare solo il proprio consapevole concorso o la reale titolarità del bene.
  • Il ricorso per cassazione avverso il sequestro preventivo reale è scrutinabile nei limiti della violazione di legge; censure che richiedano rivalutazioni in fatto sulla ricostruzione del circuito del profitto, del fumus o del periculum, se adeguatamente motivate dal giudice di merito, sono tendenzialmente non consentite.
  • Ai fini della confisca per riciclaggio ex art. 648-quater c.p., il sequestro preventivo può essere disposto anche sui cespiti che compongono un unico compendio patrimoniale nella disponibilità dell’autore del reato, senza che sia sempre necessaria una separata e puntuale quantificazione monetaria di ciascun profitto ove il collegamento funzionale con il bene sia adeguatamente illustrato dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoRiciclaggioImpugnazioniSequestro preventivoInteresse o vantaggio
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penaleMisure cautelariResponsabilità enti (231)Delitti economici
IstitutiNe bis in idemConfisca

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